Corte IV D-2307/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Emilia Antonioni, giudice; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2307/2009 Visto: la domanda d'asilo che gl'interessati hanno inoltrato in data 28 febbraio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione degl'interessati dell'11 marzo e del 2 aprile 2009, la decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessata) il ricorso inoltrato dagli insorgenti l'11 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-2307/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia (...) (mongola) e di aver avuto, prima dell'espatrio, dimora a D._______ (Mongolia), che i richiedenti hanno affermato di essere espatriati il (...), dopo che il marito sarebbe stato ingiustamente arrestato ed accusato di omicidio; che l'arresto sarebbe avvenuto in relazione alle manifestazioni del 1° luglio 2008 davanti alla sede del partito rivoluzionario, data in cui il marito avrebbe avuto il suo turno di guardia sorvegliando un cantiere ubicato di fronte; che la polizia avrebbe scambiato il ricorrente e altri due suoi colleghi per dei manifestanti e l'avrebbe, dopo uno scontro diretto, preso in arresto, trasferito in un carcere (dove sarebbe stato ferito alla testa ed alla gamba rispettivamente al piede), accusato di avere percosso dei membri della polizia, aperto il fuoco contro la stessa (o, secondo un'altra versione, contro i manifestanti) e di essere lui l'uccisore dei cinque manifestanti deceduti durante la rivolta; che durante la prigionia del ricorrente, la di lui moglie sarebbe stata sequestrata da tre uomini, portata al cimitero e poi abbandonata dopo essersi spogliata; che, dopo circa tre mesi di carcere, durante i quali sarebbe stato interrogato una volta sola, il marito sarebbe stato rilasciato su garanzia della moglie e del datore di lavoro; che, in seguito, i ricorrenti avrebbero venduto la loro proprietà immobiliare e si sarebbero nascosti fuori città in una casa affittata, che non avrebbero più lasciato fino all'espatrio; che, per paura che il marito venisse usato dalla polizia quale capro espriatorio in relazione alla morte dei manifestanti e quindi ingiustamente ucciso o imprigionato, i ricorrenti avrebbero lasciato la Mongolia muniti di passaporto in direzione della Russia, da dove avrebbero poi raggiunto E._______ in minibus e privi di documenti, in data (...), che, nella decisione del 6 aprile 2009, l'UFM ha constatato, avendo il Consiglio federale inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri ed non essendo le allegazioni in materia d'asilo presentate dai ricorrenti verosimili siccome incoerenti, inconstitenti e contraddittorie, che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, Pagina 3
D-2307/2009 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti ribadiscono i fatti già esposti in sede di audizione e il motivo del loro espatrio (il timore che il marito venisse incarcerato ingiustamente), contestano di avere fornito dichiarazioni vaghe e stereotipate e sostengono che vi sarebbero sufficienti indizi di persecuzione per una decisione materiale; che gli stessi dichiarano che sarebbe loro impossibile farsi proteggere dalle autorità mongole, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile; che quest'ultima sarebbe inoltre non esigibile in quanto la ricorrente sarebbe gravida, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che gli stessi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), Pagina 4
D-2307/2009 che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che basta rilevare, in particolare, che i ricorrenti non sono stati in grado di sostanziare e giustificare i motivi per cui il ricorrente sarebbe oggetto delle asserite accuse da parte della polizia: infatti, la tesi secondo cui a dare l'ordine di aprire il fuoco contro i manifestanti sarebbe stato il generale F._______ come pure che quest'ultimo sarebbe sparito dalla circolazione per sottrarsi alle sue responsabilità e che quindi il ricorrente sarebbe da intendersi come capro espriatorio a cui la polizia vorrebbe addossare gli omicidi avvenuti (cfr. ad es. verbale audizione del ricorrente del 2 aprile 2009 pag. 7/D52-54, verbale audizione della ricorrente del 2 aprile 2009 pag. 5/D29 e 31), non è stata confortata da elementi seri e concreti ed è rimasta una mera congettura di parte; ciò viene pure confermato dall'asserzione dei ricorrenti in fase ricorsuale secondo cui le forze dell'ordine "forse [...] volevano trovare un capro espiatorio [...]. Forse volevano attribuire la responsabilità di ciò a noi che siamo stati scambiati per manifestanti" (cfr. ricorso, pag. 2 in fine); che, pertanto, neanche i ricorrenti stessi sono in grado di dichiarare con certezza come mai proprio il ricorrente, tra le tante persone incarcerate insieme a lui dopo la rivolta (200-300 a sua detta, cfr. verbale audizione del ricorrente del 2 aprile 2009 pag. 7/D52), sarebbe stato preso di mira dalla polizia; che quindi mal si comprende come possa essere ritenuta verosimile l'asserita eventualità di persecuzione sotto forma di uccisione o incarcerazione ingiustificata del ricorrente in caso di ritorno in Mongolia; che in tale contesto giova pure rilevare che le asserite accuse subite dal ricorrente durante la prigionia gli sarebbero sempre Pagina 5
D-2307/2009 state mosse unicamente in via orale e che egli non avrebbe mai ricevuto niente per iscritto da parte della polizia, nemmeno al suo rilascio (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 6/15 e verbale del 2 aprile 2009 pag. 8/60, verbale audizione della ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 6/15); che anche le dichiarazioni del ricorrente circa l'oggetto delle accuse stesse risultano inverosimili: egli, infatti, dichiara dapprima di essere stato accusato di avere sparato contro la polizia (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 6/15), per poi invece affermare, senza giustificazione, che gli si rimproverebbe di aver aperto il fuoco "per uccidere gente" e contro i manifestanti (cfr. verbale audizione del ricorrente del 2 aprile pag. 10/D91-93); che, in altre parole, mal si comprende come il ricorrente si sia potuto sbagliare su un punto talmente centrale della sua vicenda, da cui sarebbero conseguiti l'arresto, il timore di essere nuovamente imprigionato, l'espatrio dal suo Paese ed infine la richiesta d'asilo in Svizzera; che, come ha rettamente osservato l'UFM, non è logico il racconto secondo cui la polizia avrebbe, da un lato, scambiato il ricorrente per uno dei manifestanti e si sarebbe addirittura scontrata con lui (nonostante egli portasse l'uniforme di servizio [cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 6/15] grazie alla quale sarebbe stato individuabile come esterno alla rivolta), e dall'altro, lo avrebbe accusato di avere sparato contro i manifestanti stessi; che, anche circa le condizioni del rilascio del ricorrente, le sue dichiarazioni rese non convincono per mancanza di plausibilità: infatti, se egli fosse davvero stato fortemente indiziato e/o accusato di omicidio mal si comprende come mai le autorità lo avrebbero lasciato a piede libero, dietro semplice garanzia della moglie e del datore di lavoro, senza condizioni particolari (oltre a quella di doversi presentare, in data ancora da convenire, ad un secondo interrogatorio) e riconsegnandoli addirittura il passaporto; che l'allegazione ricorsuale in merito, secondo la quale un prolungamento dell'incarcerazione non risultava più necessario dopo l'avvertimento delle autorità messo in atto tramite il sequestro della moglie del ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), non convince; che peraltro, a titolo abbondanziale, codesto Tribunale osserva che tale spiegazione è in netta contraddizione con quella fornita in sede di audizione, secondo cui il rilascio sarebbe invece avvenuto, perchè il ricorrente sarebbe stato in condizioni di salute pessime a causa di ferite subite alla testa ed alla gamba (cfr. verbale audizione del ricorrente del 2 aprile 2009 pag. 11/D95); che non si capisce come il ricorrente, se veramente indiziato e/o accusato dalle autorità, avrebbe potuto lasciare il Paese con un passaporto portante il Pagina 6
D-2307/2009 suo nome (cfr. ibidem pag. 3/D11), indipendentemente dal fatto se tale passaporto fosse o meno quello consegnatoli al momento del rilascio o piuttosto (cfr. ricorso pag. 3) un esemplare procuratogli dal passatore; che l'inconsistenza ed inverosimiglianza della vicenda raccontata dai ricorrenti è anche alimentata dal fatto che, come ha rettamente evidenziato l'autorità inferiore e da come emerge dalle dichiarazioni rese, durante gli ultimi mesi di soggiorno in Mongolia (dall'[...] alla metà di [...]) essi non sono più stati oggetto di nessuna azione di polizia; che, infine, mal si giustifica che, nonostante temesse di essere usato come caprio espiatorio dalla polizia e di rischiare l'incarcerazione, il ricorrente abbia aspettato ben quasi (...) mesi dopo il suo rilascio per lasciare il suo Paese; che vi è pertanto ragione di ritenere che la vicenda resa dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo sia inverosimile, che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo le leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia d'asilo, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, rispettivamente che la ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio Pagina 7
D-2307/2009 reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che il ricorrente, infatti, gode di una formazione scolastica di (...) anni (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 3/8); che la ricorrente è in possesso di una laurea in (...) (cfr. verbale audizione della ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 2/8); che entrambi sono (...) ed hanno alle spalle un'esperienza professionale pluriennale come (...) (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 2/8 e verbale audizione del 2 aprile 2009 pag. 6/D42), rispettivamente come (...) (cfr. verbale audizione della ricorrente del pag. 2/8); che entrambi i ricorrenti dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente il padre e gli zii paterni lui (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 4/12), la madre, il patrigno, un fratello e gli zii materni lei (cfr. verbale audizione della ricorrente del pag. 3/12); che gli Pagina 8
D-2307/2009 insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che non soccorre i ricorrenti nemmeno il versamento agli atti, in fase ricorsuale, del certificato medico attestante che la ricorrente si trova alla (...) settimana (in data 9 aprile 2009) di gestazione, tenuto conto del fatto che dallo stesso non emerge che la ricorrente soffra di problemi particolari e che lo stadio della gravidanza non è nella fattispecie tale da ostare ad un viaggio di rimpatrio, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), Pagina 9
D-2307/2009 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-2307/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 11