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Bundesverwaltungsgericht 13.05.2015 D-2283/2015

13 maggio 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,725 parole·~14 min·1

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 marzo 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2283/2015

Sentenza d e l 1 3 maggio 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy; cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Senegal, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 marzo 2015 / N […].

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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 10 novembre 2014; i verbali d'audizione del 17 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 9 marzo 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 31 marzo 2015, notificata al richiedente in data 1° aprile 2015 (cfr. atto A26/1); il ricorso del 13 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 aprile 2015); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);

D-2283/2015 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino senegalese di etnia diola e di aver vissuto dalla nascita fino al suo espatrio a C._______ in Senegal (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 4); che sarebbe espatriato alla ricerca di un futuro migliore e di un lavoro giacché in Senegal sarebbe rimasto solo, essendo suo padre e sua sorella stati uccisi dai ribelli (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pagg. 2 seg.); che, nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il richiedente si sarebbe contraddetto sulla data della morte dei suo famigliari; che, da un lato, avrebbe avuto il timore di tornare a D._______, suo luogo d'origine, in quanto i ribelli gli farebbero pagare una quota, e dall'altro lato avrebbe indicato di essersi nascosto dai ribelli per tutta la vita; che interrogato su tali aspetti non avrebbe fornito alcuna spiegazione attendibile; che infine avrebbe equivocato l'acronimo del gruppo ribelle; che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il Senegal siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che l'inesattezza della data precisa della morte dei suoi famigliari sarebbe giustificata dal suo stato emotivo di sofferenza legato a tali episodi; che oltracciò avrebbe avuto problemi di comprensione con l'interprete, pertanto le altre contraddizioni sarebbero da ricondurre a problemi di interpretazione e di verbalizzazione delle sue dichiarazioni; che la SEM avrebbe dovuto analizzare la situazione delle persone appartenenti all'etnia diola in Senegal e le persecuzioni di cui sarebbero vittime; che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile poiché non avrebbe nessun legame sociale e la sorella, nonostante viva in Senegal, sarebbe impossibile per lui raggiungerla; che in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che in via sussidiaria ha chiesto la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova

D-2283/2015 Pagina 4 decisione oppure la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì chiesto, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;

D-2283/2015 Pagina 5 che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata); che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili giacché contraddittorie e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su un indizio oggettivo; che il suo racconto circa i motivi d'asilo allegati è caratterizzato da importanti contraddizioni; che in primo luogo, il ricorrente ha allegato che il padre, la madre e la sorella minore sarebbero morti tutti nel 1998 uccisi dai ribelli e da qui avrebbe cominciato a nutrire timore verso di loro (cfr. verbale 2, pag. 5); che ciononostante ha fornito contrastanti versioni, indicando che la madre sarebbe ancora viva, oppure che il padre sarebbe morto nel 1999, oppure ancora che la sorella sarebbe deceduta nel 2001 (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.); che interrogato su tali contraddizioni egli ha risposto che sarebbe difficile ricordare le date e che i senegalesi non sarebbero molto precisi nel ricordare le date (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.); che tale giustificazione, come ovvio, non è sufficiente per spiegare le contraddizioni sopraccitate; che in secondo luogo, non è riuscito a rendere credibile che i ribelli lo stiano effettivamente cercando; che ha fornito ipotesi poco convincenti, ossia che i ribelli avrebbero parlato di lui durante le loro riunioni e ciò gli sarebbe stato riferito da persone non meglio precisate; che chiestogli da quanto tempo sarebbe ricercato egli ha risposto "da quando mio padre è deceduto loro parlano di me" (cfr. verbale 2, pag. 9); che queste allegazioni sono prive di dettagli e stereotipate; che si aggiunga che per sua stessa ammissione egli non ha mai avuto contatto con i ribelli (cfr. verbale 2, pag. 7); che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione della SEM; che inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale le varie contraddizioni rilevate sarebbero da imputare all'incorretta trascrizione del verbale o ad incomprensioni con l'interprete; che il Tribunale constata che i verbali delle due audizioni sono stati riletti all'insorgente e lo

D-2283/2015 Pagina 6 stesso ha posto la sua firma su tutte le pagine non contestando o correggendo qualsivoglia dichiarazione; che d'altronde nemmeno la rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale ha espresso dubbi sulla conduzione di tale audizione; che pertanto tale generale dichiarazione ricorsuale non trova fondamento alcuno; che in Senegal la sola appartenenza all'etnia diola non è motivo di persecuzione; che come dichiarato dal ricorrente, egli non ha mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d'origine ed ha, tra le altre cose, potuto frequentare l'Università a Dakar (cfr. verbale 1, pagg. 4e7e verbale 2, pag. 8); che per sovrabbondanza si aggiunga che il Consiglio federale ha designato il Senegal nel novero degli Stati in cui non vi è pericolo di persecuzioni giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed

D-2283/2015 Pagina 7 espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che inoltre, la situazione vigente in Senegal non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che egli è giovane, ha frequentato più di dieci anni di scuola e pure l'Università di Dakar e vanta un'esperienza professionale decennale come commerciante (cfr. verbale 1, pag. 4); che la sorella maggiore vive a tuttora nel Paese d'origine e avendovi egli vissuto gran parte della sua esistenza (cfr. verbale 1, pag. 4 seg. e verbale 2, pag. 6) si può partire dal presupposto che abbia un'ottima rete sociale in Patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata;

D-2283/2015 Pagina 8 che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2283/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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