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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2023 D-2245/2023

16 giugno 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,089 parole·~15 min·2

Riassunto

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 23 marzo 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2245/2023

Sentenza d e l 1 6 giugno 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Stati Uniti d'America (USA), (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 23 marzo 2023 / N (…).

D-2245/2023 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera l'11 ottobre 2022, la procura conferita dall'interessato il 17 ottobre 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, la decisione di ripartizione al cantone B._______ del 7 novembre 2022, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 15 marzo 2023, i mezzi di prova presentati dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; cfr. decisione SEM cifra I pto. 4), il parere del richiedente del 22 marzo 2023 sulla bozza di decisione della SEM, la decisione della SEM del 23 marzo 2023, notificata il medesimo giorno, con cui tale autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ed ha incaricato il cantone B._______ dell'esecuzione della misura, la dichiarazione del 23 marzo 2023 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (…), il ricorso del 18 aprile 2023 (timbro postale: 21 aprile 2023; data d'entrata: 25 aprile 2023), per il tramite del quale l'insorgente ha chiesto la concessione dell'asilo in Svizzera, con allegati le copie della convocazione quale membro della giuria dello Stato del C._______, Contea di D._______ del (…) 2022, del pass del parcheggio, di una lettera del (…) 2022 dell'Office of the Court Administrator che negava la richiesta di esonero dalla giuria, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 5 giugno 2023, notificata il 12 giugno 2023, che invitava il ricorrente a regolarizzare l'atto ricorsuale tramite la sottoscrizione dello stesso in originale entro un termine di 7 giorni dalla notificazione, il gravame sottoscritto in originale dal ricorrente in data 12 giugno 2023,

D-2245/2023 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che in conformità all'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che giusta l'art. 33a cpv. 3 PA, se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione; che per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario (art. 33a cpv. 4 PA), che in casu, il ricorrente non ha presentato il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera, bensì in lingua inglese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano, che alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale rinuncia ad ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale (cfr. nel senso MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. marg. 2.224), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è, in seguito alla regolarizzazione da parte del ricorrente, di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA, che pertanto occorre entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli

D-2245/2023 Pagina 4 stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti),

D-2245/2023 Pagina 5 che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino americano, proveniente da D._______ (Michigan), al fine di motivare la sua domanda d'asilo ha fatto valere di essere stato discriminato per aver iniziato una relazione con una donna afroamericana, con la quale avrebbe avuto due figli; che l'interessato sarebbe stato arrestato svariate volte; che le condizioni carcerarie sarebbero state molto difficili ed egli avrebbe dunque scritto varie lettere di denuncia; che inoltre sarebbe stato ricoverato in maniera coatta in un ospedale psichiatrico per 40-45 giorni; che nel corso della degenza il richiedente avrebbe scritto numerose lettere di protesta per il cattivo trattamento subito; che dopo aver ricevuto una telefonata minatoria avrebbe deciso di espatriare in Svezia; che fatto ritorno in Patria, egli sarebbe stato chiamato a fare il giurato; che la sua richiesta di essere esentato, essendo un testimone di Geova, sarebbe stata respinta; che temendo di essere nuovamente incarcerato se non si fosse presentato all'incarico, l'interessato è nuovamente espatriato verso la Svizzera, che con la decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le asserite incarcerazioni a causa della sua relazione con una donna afroamericana iniziata nel 2010 non sarebbero né attuali, né frutto di una persecuzione sistematica messa in opera dalle autorità nei suoi confronti e nemmeno talmente gravi da causare una pressione psichica insopportabile; che gli episodi sarebbero infatti distribuiti su un periodo di oltre 10 anni e l'ultimo avvenimento menzionato risalirebbe al 2020; che analogamente difetterebbe di attualità ed intensità l'episodio del ricovero ospedaliero coatto del 2018; che per quanto riguarda la convocazione come giurato alla quale l'interessato non vorrebbe dare seguito a causa della sua fede come testimone di Geova, l'autorità interiore ha ritenuto che tale motivazione non potrebbe essere considerata un evento persecutorio mirato nei suoi confronti, né le eventuali conseguenze sarebbero di intensità tale da giustificare una richiesta di asilo, che in sede di ricorso, l'insorgente ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto concedergli l'asilo; che invero, gli Stati Uniti d'America cercherebbero di incarcerarlo e di ricoverarlo in un ospedale psichiatrico per non aver dato seguito alla convocazione quale giurato; che egli avrebbe spiegato ben tre volte alle autorità che non potrebbe effettuare l'incarico poiché sarebbe contrario alla sua fede religiosa; che in quanto testimone di Geova

D-2245/2023 Pagina 6 non potrebbe votare, né potrebbe essere obbligato a far parte di una giuria; che qualora non si fosse presentato, sarebbe stato emesso un mandato d'arresto; che se dovesse fare ritorno nel suo Paese d'origine, dove egli sarebbe già stato vittima di violazione dei diritti umani, la polizia lo arresterebbe; che in seguito, egli rischierebbe di venir ricoverato in un ospedale psichiatrico dove verrebbe dichiarato malato di mente; che egli rischierebbe di essere lobotomizzato e di essere chimicamente sterilizzato; che egli rientrerebbe nella definizione di rifugiato a causa della sua razza – bianco ma considerato nero – a causa della religione, a causa della sua nazionalità e delle sue idee politiche, che nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che l'argomentazione ricorsuale non possa essere seguita, che innanzitutto, tra le pretese incarcerazioni e la fuga risulta essere interrotto il legame di causalità temporale; che invero, l'ultimo episodio risalirebbe al 2020, mentre egli è espatriato oltre due anni dopo (cfr. atto SEM 19/7, D21 e D22); che in secondo luogo, non vi sono elementi che permettano effettivamente di ritenere che le incarcerazioni o i processi siano riconducibili alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche e che abbiano quindi avuto intenti persecutori; che egli ha a titolo d'esempio elencato quale motivo un litigio con l'ex-moglie oppure la violazione di un ordine restrittivo (cfr. atto SEM 19/7, D25 e D28); che in merito all'ultimo processo, avvenuto circa nel mese di agosto 2022 il ricorrente non ricorderebbe neppure il motivo e ad ogni modo sarebbe stato dichiarato innocente (cfr. atto SEM 19/7, D25 e D26); che infine, non può essere ritenuto che tali avvenimenti costituiscano una pressione psichica insopportabile data la breve durata dei fermi e considerato che sono avvenuti sull'arco di oltre 10 anni (cfr. atto SEM 19/7, D21, D22 e D26), che proseguendo nell'analisi, il Tribunale ritiene che neppure il ricovero coatto all'ospedale psichiatrico di D._______ risulta essere rilevante in materia d'asilo; che come per gli arresti, anche in questo caso fa difetto il legame di causalità temporale tra il ricovero, avvenuto nel 2018 per 40- 45 giorni, e la fuga avvenuta ad ottobre 2022; che per di più, quanto occorso all'insorgente non è manifestamente riconducibile ad un motivo dell'art. 3 LAsi, che le copie delle lettere di denuncia del sistema penitenziario e del sistema sanitario non permettono una diversa valutazione dal momento che

D-2245/2023 Pagina 7 si esauriscono in sue esternazioni personali e di parte e non provano alcuna persecuzione rilevante in materia d'asilo, che infine, il Tribunale rileva che neppure la convocazione del ricorrente per far parte della giuria e le eventuali conseguenze per non essersi presentato sono rilevanti in materia d'asilo poiché non sono manifestamente riconducibili ad un motivo d'asilo; che invero, la convocazione a far membro di giurato avviene in maniera casuale (cfr. < https://www.courts.michigan.gov/resources-for/the-public/jurors/ >, consultato il 16 giugno 2023); che inoltre, i tribunali distrettuali disporrebbero di potere discrezionale nel concedere o meno l'esonero dal servizio e le decisioni non possono essere riviste o appellate al Congresso o a qualsiasi altro ente (cfr. < https://www.uscourts.gov/services-forms/jury-service/juror-qualifications >, consultato il 16 giugno 2023); che la convocazione non può dunque essere considerata un evento persecutorio nei suoi confronti; che il mezzo di prova fornito al riguardo, ovvero la mancata esenzione da tale obbligo non permettere di modificare tale conclusione, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

D-2245/2023 Pagina 8 che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che i suoi antecedenti gli impedirebbero di vivere; che egli non riuscirebbe a trovare un lavoro ed avrebbe difficoltà ad affittare un alloggio, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso gli Stati Uniti d'America, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione negli Stati Uniti d'America non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli dispone di una solida rete sociale in https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-2245/2023 Pagina 9 Patria, ha una buona formazione scolastica e diverse esperienze professionali (cfr. atto SEM 19/7, D7-D11), che altresì, il ricorrente non ha inoltre preteso nel gravame di soffrire di problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria; che egli è stato oggetto di un'unica visita medica, ovvero un consulto (…) in data (…) ottobre 2022 e non ha desiderato intraprendere una presa a carico (cfr. atto SEM 14/2); che pertanto, neppure da un esame d'ufficio degli atti emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dal momento che il ricorrente dispone di un passaporto in corso di validità (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,

D-2245/2023 Pagina 10 (dispositivo pagina seguente)

D-2245/2023 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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