Corte IV D-2241/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 aprile 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, dichiaratasi nata il (...) e originaria della Mongolia Interna, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2241/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 18 gennaio 2010 in Svizzera, l'esame osseo della radiografia della mano a cui la richiedente è stata sottoposta in data 19 gennaio 2010 e il relativo rapporto (cfr. act. A6), il verbale d'audizione del 4 febbraio 2010 (di seguito verbale 1) al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (di seguito: Centro), in cui la richiedente ha dichiarato di non conoscere il suo Paese d'origine, di avere lasciato B._______ (Mongolia Interna), dove sarebbe nata, con la zia e all'età di (...) anni per trasferirsi ad C._______ (Mongolia) a seguito del decesso della madre, di essere vissuta con la zia ed il di lei marito mongolo per cinque o, secondo un'altra versione, nove anni, prima di trasferirsi presso una persona che l'avrebbe obbligata alla prostituzione e, infine, di essere espatriata in treno grazie all'aiuto di un cliente (cfr. act. A1), l'analisi LINGUA effettuata il 23 febbraio 2010 ed il relativo rapporto dell'11 marzo 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata (cfr. act. A17), il verbale d'audizione del 18 marzo 2010 (cfr. act. 18, di seguito verbale 2), in occasione del quale alla richiedente è stato conferito il diritto di essere sentita sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la decisione dell'UFM del 30 marzo 2010, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, act. A22), il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 6 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 12 aprile 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Pagina 2
D-2241/2010 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nella decisione del 30 marzo 2010, l'UFM ha considerato che, da un lato, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'interessata non sarebbe riuscita a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a sostegno della stessa, oltre ad essere risultata maggiorenne dall'esame osseo, ragione per cui l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, d'altro lato, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA e delle dichiarazioni della ricorrente rese in sede di audizione, la medesima avrebbe ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo verosimile che ella non sia originaria della Mongolia Interna, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e Pagina 3
D-2241/2010 l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente allega di non aver ingannato le autorità svizzere ed esprime la volontà di far pervenire a codesto Tribunale documenti a comprova della sua minore età e della sua origine; che ella ammette di non possedere conoscenze mediche per valutare l'esame osseo effettuato e, nel contempo, ritiene che il suo esito sia dovuto ad un errore; che l'insorgente ritiene altresì che il suo vissuto la faccia apparire più vecchia di quanto sia in realtà ma che, in ogni caso, ella non dimostrerebbe più di 18 anni; che, circa le incongruenze sollevate dall'UFM in merito al suo percorso scolastico, la richiedente definisce l'errore nel suo racconto, secondo cui nel 2003 avrebbe avuto (...) anni, il frutto di un malinteso e conferma di avere avuto, in tale anno, appena (...) anni; che, per quanto attiene alla sua provenienza, ella allega che già entrambi i genitori sarebbero stati originari della Mongolia Interna e che la sua famiglia le avrebbe sempre detto di provenire da tale regione; che, inoltre, ella avrebbe vissuto in tale ragione solo pochi anni da piccola, ragione per cui sarebbe giustificabile che le sue conoscenze in merito non siano dettagliate come quelle di un adulto che vi avrebbe vissuto più a lungo; che, inoltre, sarebbe logico che dal suo racconto siano emersi importanti elementi indicanti che la sua socializzazione sia avvenuta ad C._______, ritenuto che in tale città ella avrebbe vissuto il periodo più importante della sua vita; che, al contrario di quanto sosterrebbe l'UFM, ella sarebbe ben a conoscenza del nome della sua città natia e la somiglianza fonetica tra D._______ e B._______ avrebbe creato un equivoco; che, a giustificazione delle sue carenti conoscenze dell'organizzazione amministrativa della Mongolia Interna e dei suoi legami con la Cina, l'insorgente dichiara di essere cresciuta in un contesto mongolo, ragione per cui non si sentirebbe cinese, e, inoltre, di avere frequentato solo pochi anni di scuola; che, in merito al colloquio telefonico intercorso con l'esperto LINGUA, ella contesta di non avere parlato nel dialetto tipico della Mongolia Interna; che, inoltre, denuncia il fatto che, con la decisione impugnata, l'UFM non le avrebbe consegnato né il rapporto completo dell'esame LINGUA, né il nastro di registrazione del colloquio di cui parola, motivo per cui ella domanda di poter avere accesso alla documentazione completa relativa a detto esame e di potervisi esprimere dopo averne preso visione; che, infine, ella definisce l'esecuzione dell'allontanamento come ragionevolmente inesigibile, Pagina 4
D-2241/2010 che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che, infatti, la ricorrente non è stata in grado di fornire indicazioni precise in merito al nome ed età del padre e alla data esatta del decesso della madre (cfr. verbale 1 pagg. 1-2); che, per quel che concerne il percorso scolastico, la richiedente ha allegato di avere smesso la scuola a (...) anni nel 2003 (cfr. ibidem pag. 3), data, questa, che risulta in contrasto con l'allegata data di nascita del febbraio 1995; che ella, da un lato, ha fatto risalire il decesso della madre all'anno 2000, e, dall'altro, invece, ha dichiarato di avere vissuto, dopo il decesso della madre (vale a dire, secondo la versione resa, dal 2000), con la zia per nove anni fino al 2005 (cfr. ibidem pag. 4); che, già alla luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dalla ricorrente è inverosimile, che, peraltro, la ricorrente non ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minor età, limitandosi a mere affermazioni stereotipate ed inattendibili circa la mancata presentazione dei suoi documenti d'identità, vale a dire di pensare, una volta giunta in Svizzera, di potersi identificare a voce e di aver Pagina 5
D-2241/2010 viaggiato senza mai subire controlli grazie all'aiuto di un suo cliente russo, che le avrebbe procurato dei documenti e le avrebbe fatto memorizzare i dati di un passaporto mongolo; che, peraltro, non convince l'asserzione secondo cui non avrebbe alcun ricordo del viaggio in auto di quattro giorni da E._______ in Svizzera (cfr. ibidem pagg. 6-7), che, in siffatte condizioni, l'esameo osseo, a cui è stata sottoposta la ricorrente, e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle sue dichiarazioni circa la sua minor età, che, pertanto, conto tenuto delle evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presentati dalla ricorrente in merito (cfr. ricorso pag. 2), ed alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età dell'autrice del gravame e di confermare la mancata designazione alla ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stata in grado di corroborare l'allegata minorità, che, inoltre, va esaminata la fondatezza della conclusione dell'UFM, secondo cui la ricorrente non proverrebbe dalla Mongolia Interna, che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4), che, a titolo preliminare, si rileva che la ricorrente ha sollevato, in sede di ricorso, una censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente circa la facoltà d’esprimersi al riguardo, in quanto non avrebbe potuto prendere visione del relativo rapporto dell'11 marzo 2010 (cfr. act. A17, di seguito rapporto LINGUA) e non Pagina 6
D-2241/2010 avrebbe potuto accedere alla relativa registrazione telefonica, sulle cui risultanze si fonda la decisione dell'UFM di non entrata nel merito merito (cfr. gravame pag. 3), che, per quel che concerne un rapporto LINGUA come quello stilato nella fattispecie, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico preponderante alla sua segretezza, rispettivamente alla segretezza delle integrali e precise informazioni che hanno permesso di stabilire l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste essere, in futuro, utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo (GICRA 2004 n. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9 ); che il rispetto del diritto di essere sentito comporta tuttavia che il richiedente sia messo a conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, al fine che egli si possa esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova (cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che, al fine di garantire il rispetto del principio dell'equo processo e quindi di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa, in tale contesto è sufficiente la messa a disposizione al ricorrente di una relazione riassuntiva dei risultati acquisiti dall'esame LINGUA; che, in altre parole, tale relazione – che può essere comunicata oralmente o per iscritto – non deve essere una trascrizione completa degli stessi, bensì deve riportare il contenuto essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr. art. 28 PA): segnatamente deve contenere le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte ottenute dal richiedente (quelle favorevoli, come pure quelle contrarie all'evocata provenienza), nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui parviene il consulente (GICRA 2003 n. 14, consid. 9), che, nella fattispecie, dalle carte processuali, risulta che – in occasione dell'audizione espressamente prevista per l'esercizio del diritto di essere sentito del ricorrente in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi – la relazione riassuntiva sulle risultanze del rapporto esame LINGUA è stata sottoposta oralmente alla ricorrente, con particolare riferimento sia alle domande postele, sia alle sue risposte e sia alle conclusioni dell'esaminatore, e pertanto del contenuto essenziale di tale rapporto, di cui ella ha pertanto potuto prendere conoscenza e sulle quali ha potuto esprimersi (cfr. verbale 2); che ne discende che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave – quale la violazione del diritto di essere sentito e del Pagina 7
D-2241/2010 principio dell'equo processo – suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo, che, quanto al fondo delle contestazioni della ricorrente in merito alle risultanze dell'esame LINGUA, il TAF osserva dapprima che ella, in sede di audizione, ha allegato di non conoscere la sua nazionalità (cfr. verbale 1 pag. 1), per poi, durante il colloquio con l'esaminatore LINGUA, allegare di non essere cittadina cinese, bensì della Mongolia Interna (cfr. rapporto LINGUA pag. 2/3.1), che dalle risultanze dell'esame LINGUA, da un lato, è emerso con certezza che la socializzazione della ricorrente è avvenuta in Mongolia, e, dall'altro, è stato escluso con altrettanta certezza che la stessa sia avvenuta in Mongolia Interna (cfr. rapporto LINGUA pag. 1), che, infatti l'esaminatore (con diversi lunghi soggiorni in Mongolia Interna ed Esterna ed un'attività ventennale nell'ambito della cultura e lingua mongola alle spalle, e cognito, in particolare, del mongolo khalka e della varietà dei dialetti mongoli [cfr. act. 16]) ha indicato che ella, esortata a parlare il dialetto della Mongolia Interna, nonostante avesse dichiarato di avere parlato il dialetto della Mongolia interna con la madre fino all'età di cinque anni, si è limitata a parlare in lingua khalka (cfr. rapporto LINGUA pag. 6/4.), giustificandosi col fatto di, nel frattempo, aver appreso molto bene tale lingua; che interrogata su eventuali conoscenze del cinese, ella non ha saputo nominare che singole banali espressioni, quali "io", "Buongiorno" o "grazie", precisando di avere, per il resto, disimparato tale lingua (cfr. ibidem pag. 6/4.); che l'esaminatore ha indicato che la sua parlata in lingua khalka, in particolare dal punto di vista fonetico, morfologico e lessicale, non presenta – eccezion fatta per due espressioni da lei nominate, tipicamente utilizzate dagli abitanti della Mongolia Interna – caratteristiche che suffragherebbero un influsso da parte di dialetti della Mongolia Interna (cfr. ibidem pag. 6/4.); che, in particolare, ella ha indicato il capoluogo dell'allegata provincia di provenienza in maniera tipicamente mongola, vale a dire utilizzando lo stesso termine per capoluogo e provincia (cfr. ibidem pag. 2/3.1); che la ricorrente ha dichiarato di aver parlato il dialetto della Mongolia Interna con sua madre e fino all'età di cinque anni; che alla luce di tale lasso di tempo ci si potrebbe ragionevolmente attendere che ella sia tuttora in grado di menzionare per lo meno qualche parola o frase, cosa che invece non ha saputo fare, parlando sempre ed unicamente il mongolo khalk, Pagina 8
D-2241/2010 che, inoltre, dal rapporto già menzionato è emerso che la ricorrente non ha conoscenze della Mongolia Interna per quanto attiene ad aspetti politico-amministrativi e geografici (cfr. ibidem pag. 2/3.1); che, in particolare, l'insorgente non è stata in grado né di indicare la denominazione ufficiale di tale Paese in lingua cinese, allegando di non averla nemmeno mai udita (cfr. ibidem pag. 2/3.1), né di collocare la provincia in cui sarebbe nata (cfr. ibidem pag. 3/3.1); che ella ha dichiarato di essere della convinzione che la Mongolia Interna sia uno stato autonomo, quando, invece, è risaputo che faccia parte della Cina (cfr. ibidem pag. 3/3.1); che ella ha erroneamente indicato che in Mongolia Interna non vi sarebbero grandi fiumi come in Mongolia e che a Shilin Gol non vivrebbero cinesi, quando invece la loro quota ammonta a circa 70% ed è solo in regioni rurali dove i mongoli rappresentano la maggioranza (cfr. ibidem pag. 3/3.1), che, peraltro, risulta inverosimile che alla sua età la ricorrente non sia a conoscenza della sua nazionalità e che, dopo dieci anni passati in Mongolia, ella non possieda alcun documento d'identità, tantopiù che ella ha dichiarato essere andata a scuola ad C._______ per (...) anni (cfr. verbale 1 pag. 3); che, peraltro, il TAF non possiede elementi sufficienti nemmeno per poter affermare che la zia della ricorrente, con cui quest'ultima avrebbe vissuto cinque o nove anni in Mongolia, provenga dalla Mongolia Interna: difatti, la ricorrente, circa tale aspetto, ha affermato unicamente di non conoscere la nazionalità della zia, che quest'ultima vivrebbe legalmente ad C._______ e sarebbe sposata con un mongolo (cfr. ibidem pag. 4), e che i pasti consumati a casa della medesima sarebbero stati sia mongoli che della Mongolia Interna (cfr. ibidem pag. 6); che questo aspetto contribuisce a mettere seriamente in dubbio la provenienza della ricorrente dalla Mongolia Interna, che, d'altronde, la ricorrente – sia in occasione del diritto di essere sentita, sia in sede di ricorso – non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA così come delle risultanze dello stesso a cui è giunto l'esaminatore e, pertanto, della decisione impugnata; che, in particolare, in considerazione di quanto precedentemente indicato, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui con l'esaminatore LINGUA avrebbe parlato nel dialetto tipico della Mongolia Interna e che questo non l'avrebbe capita (cfr. verbale 2 pag. 3 e ricorso pag. 3); che, peraltro, non vi è ragione di dubitare che il rapporto menzionato Pagina 9
D-2241/2010 riferisca con precisione e completezza del contenuto della conversazione telefonica del 23 febbraio 2010 intercorsa tra l'esaminatore e la ricorrente, che, in ragione di quanto esposto, il TAF ritiene inverosimile che la ricorrente sia originaria della Mongolia Interna; che, pertanto, l'insorgente ha celato la sua vera identità; che non v'è quindi motivo di scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata, che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1, che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D- 3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, avendo la ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il Pagina 10
D-2241/2010 vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ammissibile, che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, Pagina 11
D-2241/2010 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-2241/2010 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13