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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2010 D-2235/2010

13 aprile 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,919 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-2235/2010/gam {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Martin Zoller, Cancelliere Federico Pestoni; A._______, alias B._______, alias C._______, paese sconosciuto [2], ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2235/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in Svizzera; il verbale d'audizione del 1° marzo 2010 (audizione sommaria al Centro di registrazione e di procedura di D._______ [di seguito: Centro]) in cui la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea con ultimo domicilio a E._______, da dove, a metà del mese di (...), sarebbe espatriata, poiché sarebbe stata minacciata da individui in borghese che pretendevano da lei la consegna di alcuni documenti legati all'atti vità di suo padre; l'analisi LINGUA effettuata il 5 marzo 2010 e il relativo rapporto del 22 marzo 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata; il verbale d'audizione del 31 marzo 2010, in occasione del quale alla richiedente è stato conferito il diritto di essere sentita sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), il verbale della decisione dell'UFM del 31 marzo 2010, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso del 6 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 7 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 7 aprile 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del Pagina 2

D-2235/2010 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che, nella decisione del 31 marzo 2010, l'UFM ha considerato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, la richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identi tà ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso, con certezza, che la sua socializzazione, avvenuta in un ambiente tigrino, non si è compiuta in Eritrea, bensì, con ogni probabilità, in Etiopia; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'e secuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di essere cittadina eritrea d'etnia tigrinya; che, inoltre, contesterebbe l'esame LINGUA, in quanto, anzitutto, perché la comprensione delle domande via telefono risultava difficoltosa, e inoltre perché, a suo dire, la persona che ha condotto il test in questione non sarebbe molto esperta del la regione di E._______; che, peraltro, non avrebbe avuto l'occasione di leggere più a fondo le domande postegli per poter così chiarire certe lacune nonché di verificare quanto riferitogli nell'audizione del 31 marzo 2010; che, in aggiunta, ritiene di aver fornito un numero significativo Pagina 3

D-2235/2010 di indicazioni e risposte che sarebbero state impossibili per una persona non proveniente dall'Eritrea; che inoltre, per quanto riguarda le in flessioni tipicamente etiopi nella lingua da lei parlata sarebbero dovute al fatto che E._______ si trova vicino al confine con l'Etiopia, dove è normale che la lingua subisca delle reciproche influenze; che, infine, non avendo studiato e quindi non essendo in grado di leggere, non avrebbe potuto rispondere ad alcune delle domande relative alla conoscenza dei luoghi di E._______, salvo aver affermato in sede di prima audizione di aver frequentato la scuola fino all'età di 12 anni (cfr. verbale di audizione del 1° marzo 2010, pag. 3); che, inoltre, la ricorrente ritiene che non si può affermare che abbia violato il suo dovere di collaborare solo in base ad un esame LINGUA, viziato da difficoltà di comunicazione e da limitate conoscenze dell'e sperto; che infine, si sarebbe attivata per far pervenire al più presto allo scrivente Tribunale una documentazione che conferma la sua provenienza; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova; che l’esame LINGUA va sussunto a mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tut tora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’i dentità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4); Pagina 4

D-2235/2010 che la ricorrente ha censurato lo svolgimento dell'esame LINGUA, segnatamente in relazione alla prospettazione del contenuto essenziale dell'esame ed alla facoltà d'esprimersi al riguardo, dichiarando che il contenuto dello stesso gli sarebbe stato esposto in modo difficilmente comprensibile nonché non avrebbe avuto l'occasione di leggere più a fondo le domande postegli; che, ai sensi dell'articolo 36 cpv. 2 LAsi, in vista di una decisione ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, al ricorrente è concesso il diritto di essere sentito; che, in tale ambito, la ricorrente è stata sentita su tutti i punti dell'esa me LINGUA che l'UFM ha successivamente utilizzato nella sua decisione di non entrata nel merito (cfr. audizione del 31 marzo 2010); che, pertanto, l'insorgente ha potuto correttamente esercitare il proprio diritto di essere sentito in relazione ai punti rilevanti della decisione presa dall'UFM ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del 22 marzo 2009, da un lato, è emerso con certezza che la socializzazione della ricorrente è stata compiuta in un ambiente tigrino, con ogni probabilità in Etiopia, e dall'altro, è stato escluso con altrettanta certezza che la stessa sia avvenuta in Eritrea (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2010 pag. 1 [A 10/8 agli atti]); che, infatti, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua Tigrinya con profonde conoscenze delle regioni africane [cfr. agli atti]) ha indi cato che le caratteristiche linguistiche dell'insorgente rilevano dalla lingua dialettale Tigrinya, parlata in Etiopia (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2010 pagg. 5 e 6 [A 10/8 agli atti]); che, nonostante la ricorrente abbia sostenuto di aver vissuto praticamente dalla nascita fino a metà (...) a E._______, in Eritrea (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 1), il suo modo di esprimersi presenta diversi tratti caratteristici della lingua parlata in Etiopia (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2010 pagg. 5 e 6 [A 10/8 agli atti]); che, inoltre, l'insorgente, non è stata in grado di dimostrare di avere delle conoscenze particolari della zona di E._______, come è emerso dal rapporto dell'esame LINGUA, in cui l'esaminatore ha segnalato che ella non ha saputo indicare alcun villaggio nei pressi di E._______, ma neppure luoghi di riferimento all'interno della citata località dove sareb- Pagina 5

D-2235/2010 be vissuta per tutta la vita; che la ricorrente non conosce il monte F._______, simbolo di E._______, che dista circa un chilometro dal centro ed è ben visibile dal villaggio (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2010 pagg. 2 e 3 [A 10/8 agli atti]); che, d'altronde, la ricorrente - sia in occasione del diritto di essere sentito, sia in sede di ricorso - non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA così come delle risultanze dello stesso; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generi che censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione rispettivamente al rapporto LINGUA; che la ricorrente ha lamentato la scarsa qualità della conversazione telefonica per mezzo della quale è avvenuto l'esame LINGUA, ritrattan do, in sede di audizione successiva rispettivamente di ricorso, molte delle risposte riportate dall'esaminatore nel proprio rapporto; che, tuttavia, dal citato referto peritale, non emerge alcun problema di comprensione; che, semmai, l'interessata ha saputo esprimersi in modo chiaro e fluente in lingua tigrinya, ancorché con inflessioni tipiche delle regioni etiopi (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2010 pagg. 4, 5 e 6 [A 10/8 agli atti]); che non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto l'e saminatore nel rapporto LINGUA del 22 marzo 2010, e neppure di scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si fonda su tali conclusioni; che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; Pagina 6

D-2235/2010 che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato al l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che nel caso di specie, le affermazioni della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame LIN- GUA, al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dall'Eri trea (cfr. rapporto LINGUA del 22 marzo 2010 pagg. 1,5 e 6 [A 10/8 agli atti]) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro della ricorrente nel suddetto Paese, come ella pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3); che per di più, questo Tribunale osserva, alla luce del rapporto sull'esame LINGUA, che la ricorrente parla fluentemente la lingua tigri nya con frequenti espressioni conosciute soltanto in Etiopia ed estranee al lessico eritreo; che, avendo la ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese; Pagina 7

D-2235/2010 che, essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia l'E tiopia, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ammissibile; che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine; che del resto, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane ed ha un'esperienza professionale quale domestica presso una famiglia rispettivamente come cameriera e possiede una formazione di base, in quanto ha frequentato le scuole fino alla sesta classe; che, inoltre, ella ha dichiarato di avere ancora due fratelli ed una cugina in Patria e si può quindi partire dal presupposto che ella possa di sporre di una rete sociale in loco; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; Pagina 8

D-2235/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-2235/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di D._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di D._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza alla ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegato: copia del ricorso del 6 aprile 2010); - G._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 10

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