Corte IV D-2196/2010 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 aprile 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° aprile 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2196/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 6 marzo 2010 in Svizzera, il documento che l'UFM ha consegnato, letto e spiegato al richiedente in data 15 marzo 2010 (cfr. act. A5) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 15 marzo 2010 (di seguito verbale 1) e del 1° aprile 2010 (di seguito verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 1° aprile 2010, notificata oralmente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A12), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 2 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al TAF via fax il 6 aprile 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2
D-2196/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere nato a B._______, dove sarebbe vissuto fino all'età di undici anni, quando si sarebbe trasferito ad C._______; che, in seguito, sarebbe vissuto ad C._______ fino all'espatrio, avvenuto il (...), che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso da persone di religione musulmana, che lo avrebbero scambiato per suo fratello gemello, il quale avrebbe ucciso un musulmano durante gli scontri avvenuti a Jos tra musulmani e cristiani a fine novembre 2008, che l'interessato ha affermato di avere lasciato la Nigeria in auto in direzione del D._______, dove avrebbe trascorso otto mesi e dove avrebbe conosciuto una persona che gli avrebbe pagato il viaggio in aereo fino in Italia; che egli avrebbe poi trascorso tre o quattro mesi in detto Paese, prima di raggiungere la Svizzera in treno, che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato dal D._______ in E._______ provvisto di documenti falsi portanti le sue generalità, che il Pagina 3
D-2196/2010 passatore avrebbe sempre tenuto con sé e trattenuto una volta giunti a destinazione, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che nel verbale della decisione impugnata del 1° aprile 2010 l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio suscettibile d'identificarlo, e, dall'altro lato, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente, richiamati i fatti già esposti in sede di audizione, contesta che nel caso concreto non sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in tale contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un passaporto o una carta d'identità in Patria e che gli sarebbe stato impossibile fare alcunchè al fine di procurarsi un qualsivoglia documento entro il breve termine impartitogli di 48 ore; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che egli, infatti, avrebbe esposto i suoi motivi d'asilo, peraltro a mente sua verosimili, in maniera dettagliata, sostanziata e coerente e la sua vita sarebbe in gravissimo pericolo; che, infine, l'insorgente chiede, nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo, che il suo allontanamento sia ritenuto ragionevolmente inesigibile, in quanto egli non potrebbe fare rientro in Nigeria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda Pagina 4
D-2196/2010 di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all'asserito viaggio d'espatrio, egli ha dichiarato di avere conosciuto una persona in D._______, che gli avrebbe – a titolo puramente gratuito – finanziato il viaggio in aereo fino in E._______ procurato dei documenti falsi; che, benchè tali documenti fossero, a suo dire, sempre stati nelle mani di tale persona, egli è stato in grado di indicare che le generalità ivi figuranti corrispondessero alle sue; che egli dapprima non ha saputo indicare il luogo di atterraggio in E._______ (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi, invece, indicare chiaramente F._______ (cfr. verbale 2 pag. 8/D87); che anche per quel che concerne la data ed il luogo di partenza del viaggio, la compagnia aerea e la data dell'atterraggio l'insorgente non ha fornito alcuna risposta (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 pag. 8/D79 e 85); che egli ha Pagina 5
D-2196/2010 inoltre dichiarato di non avere mai dovuto pagare nulla per il viaggio intrapreso (cfr. ibidem pag. 8/D82); che non plausibile risulta altresì il fatto che egli non abbia saputo indicare il suo luogo di permanenza in E._______, adducendo di avere trascorso tre o quattro mesi riunchiuso in una stanza, che non avrebbe mai abbandonato (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 9/D92), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano pertanto vaghe, inattendibili e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto più di due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui egli è stato messo a conoscenza del dovere di versare agli atti documenti d'identità, e la seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità, rimanendo invece del tutto inattivo in tal senso ed adducendo di non avere potuto fare nulla in tal senso perchè non avrebbe mai posseduto dei documenti oltre alla tessera di calciatore, rispettivamente di essersi, in Patria, sempre identificato oralmente dinanzi alle autorità e di volerlo fare anche in Svizzera, e di avere riconsegnato i documenti al passatore una volta giunto in Europa (cfr. verbale 2 pag. 2/D5-12), che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue Pagina 6
D-2196/2010 dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per sfuggire a persone di religione musulmana che, erroneamente, lo crederebbero l'autore dell'omicidio commesso da suo fratello gemello, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a guisa d'esempio, il ricorrente ha reso versioni discordanti per quel che riguarda il decesso dei genitori (fatto risalire dapprima al Pagina 7
D-2196/2010 28 novembre 2008 [cfr. verbale 1 pag. 3] e poi, in un'altra versione resa poco dopo, al 30 novembre 2008 [cfr. ibidem pag. 5], rispettivamente al "29 o 30" novembre 2008 [cfr. verbale 2 pag. 4/D33- 34]); che durante il racconto spontaneo in sede di prima audizione, egli, da un lato, esponendo i vari episodi che lo avrebbero portato ad espatriare, ha indicato con precisione date di arrivo e durata dei soggiorni a B._______ (arrivo da C._______ il 10 dicembre 2008 e soggiorno presso un amico di due giorni) e G._______ (soggiorno di 8 giorni), ma, dall'altro lato, non è stato in grado di dare una risposta esatta circa la data del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 5); che, tuttavia, poco prima, egli aveva indicato la partenza dalla Nigeria come avvenuta il (...) (cfr. ibidem pag. 1); che confrontato con tali divergenze, egli si è limitato a contestare la versione resa inizialmente (cfr. ibidem pag. 5); che, del resto, in sede di seconda audizione, egli ha reso due ulteriori versioni a tal proposito, indicando di non ricordare quando, nel 2009, egli avrebbe lasciato C._______ (cfr. verbale 2 pagg. 3-4/D26- 27), rispettivamente quando avrebbe lasciato la Nigeria (cfr. ibidem pag. 4/D29); che anche per quel che riguarda la data dell'omicidio commesso dal fratello l'insorgente non è stato in grado di rendere versioni concordanti (cfr. verbale 1 pag. 5:"Il 2 dicembre 2008" e verbale 2 pag. 5/D43: "Non lo so"); che il suo comportamento stupisce e non risulta logico per diversi aspetti, come ad esempio per il fatto di non avere voluto, prima di decidere di spostarsi a G._______, accertarsi del decesso di genitori e sorelle, rispettivamente appurare la veridicità di quanto riferitogli da un amico, o, per quel che concerne le asserite minacce da parte di musulmani, di non avere denunciato i fatti alle autorità, rispettivamente non aver cercato il contatto con quest'ultime al fine di dimostrare l'equivoco circa la sua identità, che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, che, peraltro, non vi è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, nel gravame, l'insorgente, rievocati i motivi già esposti in sede di audizione, non ha contestato o apportato chiarimenti alle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM, limitandosi a definire i suoi Pagina 8
D-2196/2010 motivi d'asilo verosimili e ad allegare che la sua vita sarebbe in gravissimo pericolo, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Pagina 9
D-2196/2010 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora giovane ed ha frequentato (...) anni di scuola elementare (cfr. verbale 1 pag. 3); che, vista l'inverosimiglianza del suo racconto, non vi è motivo per escludere che, in Patria, egli disponga ancora per lo meno dei genitori e delle sorelle; che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 10
D-2196/2010 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-2196/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 12