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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2017 D-2160/2016

18 gennaio 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,553 parole·~18 min·4

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 7 marzo 2016

Testo integrale

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Corte IV D-2160/2016

Sentenza d e l 1 8 gennaio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), ed il figlio C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Eritrea, rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 7 marzo 2016 / N […].

D-2160/2016 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera in data 10 giugno 2014, i verbali d'audizione di A._______ del 30 giugno 2014 (di seguito: verbale 1) e del 15 febbraio 2016 (di seguito: verbale 3), i verbali d'audizione di C._______ del 30 giugno 2014 (di seguito: verbale 2) e del 15 febbraio 2016 (di seguito: verbale 4), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 7 marzo 2016, notificata ai richiedenti al più presto l’8 marzo 2016, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea, ammettendo quindi provvisoriamente gli interessati, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 7 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 aprile 2016), con cui gli insorgenti hanno postulato l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato; in subordine, la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione; in aggiunta, hanno presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese di giustizia, con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale del 10 maggio 2016, che respingeva la domanda d’esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese di giustizia ed invitava i ricorrenti a versare, entro il 23 giugno 2016, un anticipo pari a CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo versamento dell’anticipo delle presunte spese processuali avvenuto il 18 maggio 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-2160/2016 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 7 marzo 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, nonché della pronuncia dell'allontanamento, che nel corso dell'audizione sulle generalità i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini dell’Eritrea di etnia Tigrinya, con ultimo domicilio a E._______ (Eritrea) dove avrebbero vissuto dal 2004 fino all’espatrio avvenuto, a loro dire, il 2 novembre 2012 (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.; verbale 2, pag. 3 segg.), che sarebbero espatriati poiché, dopo la morte del marito, rispettivamente padre, si sarebbero ritrovati in una situazione economica precaria (cfr. verbale 1, pag. 9); che inoltre, dopo che il figliastro della ricorrente sarebbe stato reclutato forzatamente, temendo la stessa sorte per il figlio

D-2160/2016 Pagina 4 C._______, avrebbero deciso di lasciare il Paese (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, pag. 7), che nella decisione querelata, la SEM ha considerato le allegazioni concernenti i motivi d’asilo irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto riconducibili alle condizioni generali del Paese d’origine e non legate ad una persecuzione nei loro confronti; che segnatamente, l’autorità di prime cure ha ritenuto che, i richiedenti sarebbero espatriati a causa della loro precaria situazione economica conseguente alla morte del marito, rispettivamente del padre; che nonostante la rendita percepita dallo Stato eritreo e gli impieghi quale cameriera e manovale, i ricorrenti non avrebbero avuto sufficiente denaro per mantenere loro stessi e gli ulteriori due figli del marito; che inoltre, la signora A._______ non sarebbe stata in grado di sostenere le spese mediche per effettuare un intervento medico per un problema alla tiroide, che anche il sequestro di merci avvenuto a Tesseney (Eritrea) non sarebbe rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi dal momento che l’intervento delle autorità sembrerebbe legittimo; che la merce sarebbe perlappunto stata sequestrata dai militari locali, in quanto sospettata di provenire dal contrabbando; che a tal proposito la ricorrente avrebbe affermato di non possedere una licenza di commercio e di non essere sicura della provenienza e della legalità della merce a lei sequestrata; che pertanto, l’intervento delle autorità sembrerebbe legittimo; che successivamente a tale evento, la ricorrente avrebbe inoltre affermato di non aver più avuto nessun problema con le autorità, che inoltre, i timori correlati ad un possibile futuro arruolamento di C._______ nell’esercito Eritreo sarebbero irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché egli non sarebbe mai stato chiamato in servizio, non avrebbe avuto contatti con le autorità militari e nemmeno disertato dal servizio attivo per lasciare il Paese, che la SEM ha quindi rinunciato ad esaminare la verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi, posta l’inadempienza delle condizioni richieste dall’art. 3 LAsi, che in limine, le allegazioni circa l’espatrio illegale dall’Eritrea sarebbero inverosimili e non soddisfacenti le condizioni prefissate all’art. 7 LAsi; che di fatto, non sarebbe sufficiente invocare la difficoltà notoria di una partenza legale dall’Eritrea per concludere che l’espatrio sia avvenuto illegalmente; che l’inversione dell’onere della prova non sarebbe ammissibile neppure nel conteso eritreo; che varrebbe il principio secondo il quale il richiedente

D-2160/2016 Pagina 5 deve provare o perlomeno rendere verosimile la presenza di motivi insorti dopo la fuga; che segnatamente, le allegazioni dei ricorrenti sarebbero vaghe e stereotipate, nonché del tutto prive di dettagli significativi utili a comprovare un reale vissuto di quanto dichiarato; che nella fattispecie, la signora A._______ si sarebbe limitata ad asserire di essere espatriata con l’aiuto di un passatore, di notte, partendo a piedi da Tesseney (Eritrea) fino a giungere a Kessela (Sudan); che avendo viaggiato di notte non avrebbe visto nulla di particolare; che avrebbe semplicemente seguito il passatore; che gli unici dettagli forniti sarebbero stati il nome di una località, nonché quello di un fiume in secca che avrebbero attraversato; che tuttavia, si tratterebbe di fatti notori e che conseguentemente dall’esposto non emergerebbe nulla che lasci presupporre un vissuto in prima persona; che per ammettere un espatrio illegale, oltretutto in presenza di un bambino, sarebbe lecito pretendere una descrizione ben più approfondita del viaggio; che inoltre, anche C._______, pur tenendo conto della sua giovane età al momento dell’avvenimento, non avrebbe fornito nessun elemento corroborante; che quest’ultimo infatti, avrebbe semplicemente dichiarato di non ricordare nulla, se non di aver fatto un tratto a piedi, nonché di aver dormito in una casa di paglia, che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento; che tuttavia, ai ricorrenti è stata concessa l’ammissione provvisoria, in quanto, tenuto conto della loro precaria situazione, l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe risultata ragionevolmente esigibile, che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti riconoscono in primo luogo l’irrilevanza dei loro motivi economici; che tuttavia, essi contestano le ulteriori considerazioni dell'autorità inferiore; che in particolare, le allegazioni in merito ai timori di C._______ di essere chiamato al servizio militare soddisferebbero le condizioni dell’art. 3 LAsi, in quanto sarebbe notorio che l’Eritrea punirebbe sproporzionatamente i disertori; che la decisione impugnata sarebbe da annullare, sicché la SEM, considerato il fondato timore del ricorrente di essere in futuro sottoposto a misure persecutorie, non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare la verosimiglianza delle allegazioni fornite, che oltracciò, nonostante le risposte fornite dai ricorrenti possano essere definite laconiche, esse non sarebbero vaghe e stereotipate; che il racconto non conterrebbe contraddizioni; che anche le affermazioni del figlio sarebbero verosimili; che egli avrebbe infatti risposto a tutte le domande e si sarebbe addirittura soffermato su aspetti emotivi nonostante la giovane età al momento dell’espatrio,

D-2160/2016 Pagina 6 che in sunto, le dichiarazioni dei ricorrenti circa l’espatrio illegale sarebbero da considerarsi verosimili, poiché anche la SEM riterrebbe un espatrio legale dall’Eritrea estremamente difficile; che agli interessati andrebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato e, tenuto conto dell’art. 54 LAsi, gli stessi andrebbero ammessi provvisoriamente in Svizzera in quanto l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ammissibile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che non sono invece rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (l'art. 3 cpv. 3 LAsi); che è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). che la giurisprudenza ha confermato, anche dopo l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’origine; che conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5); che pertanto, una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una persecuzione rilevante in materia d’asilo qualora essa risulti, per uno dei motivi ai sensi dell’art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in se sproporzionatamente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9), che il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettiva-

D-2160/2016 Pagina 7 mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari; che detto contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il servizio attivo; che decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge una volontà di reclutamento della persona; che ciononostante, il contatto deve essere reale e concreto; che non è sufficiente invece, il timore di essere – esclusivamente a causa dell’età idonea al servizio di leva – reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 29), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),

D-2160/2016 Pagina 8 che nella fattispecie, i ricorrenti hanno riconosciuto e non contestato l’irrilevanza dei motivi economici addotti nelle audizioni; che pertanto il Tribunale si esime dall’approfondire ulteriormente tale questione, che circa il servizio militare, C._______ ha espressamente affermato di non essere stato chiamato all’addestramento militare, di non aver avuto nessun contattato con le autorità militari e di non aver prestato alcun servizio militare (cfr. verbale 2, pag. 7); che pertanto, considerata l’irrilevanza di tale motivazione, la SEM ha, a giusto titolo, ommesso di verificarne la verosimiglianza; che il ricorrente non ha inoltre fornito elementi di rilievo in sede ricorsuale che permettano al Tribunale di concludere diversamente; che pertanto, su questo punto, la decisione dell’autorità di prime cure va confermata, che avendo escluso l’esistenza di motivi d’asilo originari, occorre ora analizzare se ai ricorrenti debba essere riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, che giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza; che in applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1); che sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1); che il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata), che secondo prassi, il Tribunale riconosce le difficoltà di un espatrio legale dall’Eritrea, in quanto i bambini a partire dagli undici anni, gli uomini fino a 54 anni e le donne fino a 47 anni sono, di principio, esclusi dal rilascio di un visto d’uscita (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4787/2013 del 20 novembre 2014 consid. 8.2 e riferimenti ivi citati); che ciononostante,

D-2160/2016 Pagina 9 anche in siffatte situazioni, per quanto concerne la verosimiglianza dell’espatrio illegale, vigono le condizioni previste dall’art. 7 LAsi (cfr. sentenza D-4787/2013 consid. 9 e riferimenti ivi citati), che pertanto, se, come nel caso in disamina, i ricorrenti non fanno parte delle persone suscettibili, di principio, di ottenere un visto di uscita per recarsi all’estero, occorre ricordare che da solo, questo elemento, non è sufficiente per ammettere in modo schematico un’uscita illegale dal paese all'estero (cfr. sentenza D-4787/2013 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), che nel caso in disamina, i ricorrenti non hanno reso verosimile la loro uscita illegale dall’Eritrea, in quanto pur non facendo parte delle persone che, di principio, avrebbero potuto ottenere un visto d’uscita, non hanno fornito ulteriori elementi a sostegno del loro resoconto, che differentemente da quanto sostenuto nelle censure ricorsuali, non è infatti sufficiente che i ricorrenti non abbiano commesso contraddizioni; che il racconto deve sembrare plausibile nel suo insieme; che le allegazioni asserite circa l’espatrio sono effettivamente molto vaghe e stereotipate; che peraltro, i ricorrenti affermano loro stessi nel ricorso, di aver fornito un esposto laconico; che segnatamente, la signora A._______ ha semplicemente dichiarato di aver seguito il passatore e di non aver visto nulla in quanto buio (cfr. verbale 3, D80 segg.); che ciò non giustifica la totale assenza di dettagli; che inoltre, anche gli aspetti emotivi esposti da C._______ non rendono verosimile l’uscita illegale dal Paese, che gli insorgenti non hanno addotto in sede di ricorso, al di là di generiche censure, argomenti o prove che siano suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni presentate si esauriscono infatti in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento concreto, che in definitiva, codesto Tribunale non può riconoscere agli interessati di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future giusta dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera

D-2160/2016 Pagina 10 (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull’anticipo di CHF 600.– versato il 18 maggio 2016, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2160/2016 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 18 maggio 2016. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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