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Corte IV D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026
Sentenza d e l 3 1 luglio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Miroslav Vuckovic.
Parti 1. A._______, nato il (…), 2. B._______, nata il (…), 3. C._______, nata il (…), 4. D._______, nato il (…), 5. E._______, nato l’(…), 6. F._______, nato il (…), 7. G._______, nato il (…), 8. H._______, nata il (…), Afghanistan, tutti patrocinati da Gregorio Profiti, (…), ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisioni della SEM del 17 marzo 2026 / N (…), N (…), N (…), N (…) e N (…).
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 30 gennaio 2026, i ricorrenti 1 e 2 (N […], inc. D-2159/2026) hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera unitamente ai loro figli minorenni (ricorrenti 3 e 4) e quelli maggiorenni, i ricorrenti 5 (N […], inc. D-2162/2026), 6 (N […], inc. D-2166/2026), 7 (N […], inc. D-2167/2026) e 8 (N […], inc. D-2171/2026). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che, in data 20 agosto 2025, i richiedenti avevano depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo protezione internazionale quali rifugiati (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-23, 25 e 27; […]-11/1; […]-11/1; […]- 11/1 e […]-12/1). Agli atti hanno depositato i loro titoli di viaggio greci validi dal 18 dicembre 2025 al 17 dicembre 2030. A.c Il 4 (ricorrenti 1-7) ed il 5 febbraio 2026 (ricorrente 8) la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva ritorno 2008/115/CE (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e all’Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (RS 0.142.113.729), a cui la Grecia ha dato seguito positivamente il 9 (ricorrenti 5-7) ed il 12 febbraio 2026 (ricorrenti 1-4 e 8), confermando il loro statuto di rifugiati. A.d Il 12 febbraio 2026 la SEM ha effettuato con gli interessati un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, nel contesto del quale è stato loro concesso il diritto di essere sentiti in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d’asilo secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. B. Con separate decisioni del 17 marzo 2026, notificate il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito delle domande d’asilo in oggetto ed ha pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera verso la Grecia, incaricando il Cantone I._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura. C. Con ricorsi del 25 marzo 2026, gli interessati avversano le decisioni succitate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 3 Tribunale o TAF) postulando l’annullamento delle stesse, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera e – in subordine – la restituzione degli atti alla SEM per completo istruttorio. Sul piano procedurale, essi postulano la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. Con scritto del 12 maggio 2026, il patrocinatore dei ricorrenti ha allegato ulteriore documentazione medica riguardante i ricorrenti 2, 5 e 8 (cfr. atto TAF n. 3). E. Con decisione di ripartizione cantonale del 16 giugno 2026, gli insorgenti sono stati infine attribuiti al Cantone Lucerna (cfr. atti SEM n. […]-86, […]- 34, […]-34, […]-31 e […]-49).
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. ac nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quelli in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, il Tribunale si limita ad
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 4 esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Nell’atto ricorsuale i ricorrenti hanno postulato la congiunzione delle loro cause (cfr. gravame, pag. 4) di cui ai ruoli del Tribunale D-2159/2026 (ricorrenti 1-4), D-2162/2026 (ricorrente 5), D-2166/2026 (ricorrente 6), D- 2167/2026 (ricorrente 7) e D-2171/2026 (ricorrente 8). Il Tribunale può, segnatamente per ragioni di economia processuale, riunire due o più ricorsi in un unico procedimento qualora i singoli fatti presentino uno stretto nesso materiale e si pongano questioni giuridiche identiche o analoghe (DTF 144 V 173 consid. 1.1, 142 II 293 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 3ª ed. 2022, n. 3.17). La riunione dei procedimenti rientra nel potere discrezionale del Tribunale e, purché siano soddisfatte le condizioni sopra menzionate e le decisioni riguardino le medesime parti, è possibile anche quando vengono impugnate due decisioni che, in linea di principio, sono distinte (cfr. sentenza del TAF A- 2663/2022 consid. 1.3 con ulteriori riferimenti). Nel caso in esame, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici, pertanto ciò porta questo Tribunale ad accogliere la richiesta processuale formulata.
4. Va preliminarmente rilevato che, sebbene i ricorrenti postulino l’annullamento integrale delle decisioni avversate, secondo il senso e i motivi dell’impugnativa essi contestano unicamente l’esecuzione del loro allontanamento, ciò che porta questo Tribunale a limitare l’oggetto della lite a tale questione giuridica.
5. Nelle decisioni impugnate, la SEM ha dapprima evidenziato che, in ragione dell’accettazione della domanda di riammissione sul territorio greco come pure della designazione della Grecia quale Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, si imporrebbe di non entrare nel merito delle domande d’asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi). I ricorrenti non avrebbero inoltre compiuto sforzi sufficienti per ottenere un alloggio e delle prestazioni di sostegno su territorio ellenico, circostanza confermata dalla loro partenza verso la Svizzera alcune settimane dopo l’ottenimento della protezione internazionale e dei relativi documenti di viaggio. Gli interessati non avrebbero poi dimostrato, né di essere esposti – in caso di ritorno – ad un rischio reale (“real risk”) di essere sottoposti a trattamenti contrari agli
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 5 impegni di diritto internazionale cui la Svizzera è firmataria, né ad una situazione di emergenza esistenziale. Per quanto attiene poi all’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della giurisprudenza del TAF relativa alla Grecia (sentenze E-3427/2021, E-3431/2021 e D-2590/2025) e del complessivamente buono stato di salute dei ricorrenti la stessa deve ritenersi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
6. 6.1 Nel proprio gravame i ricorrenti sostengono che la decisione della SEM sarebbe viziata da un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi. In particolare, il loro rinvio verso la Grecia non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle condizioni sistemiche esistenti in tale Paese e della particolare vulnerabilità del nucleo familiare, alla luce dei problemi di salute della ricorrente 2, della presenza di figli minorenni e della totale assenza di assistenza informativa, finanziaria e logistica da parte delle autorità greche. Essi ritengono poi di aver posto in essere tutti gli sforzi a loro possibili per trovare un alloggio, ottenere prestazioni assistenziali e trovare lavoro, senza tuttavia conseguire alcun risultato. Soltanto la ricorrente 8 sarebbe riuscita a reperire un impiego, che tuttavia presentava caratteristiche riconducibili ad uno sfruttamento lavorativo, non avendo la stessa sottoscritto alcun regolare contratto di lavoro. Infine, i ricorrenti ritengono che il rinvio violerebbe l’interesse superiore dei due figli minorenni ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107; di seguito: CDF) e che il sistema sanitario greco presenti carenze significative, avendo la ricorrente 2 avuto accesso alle cure solo in casi d’urgenza.
6.2 Ora, sebbene i ricorrenti deducano una violazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi sotto il profilo dell’accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, le censure formulate attengono in realtà alla valutazione dell’ammissibilità e dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia. Conseguentemente, l’esame sarà limitato a tale questione nel considerando che segue.
7. 7.1 L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 6 7.2 7.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta quindi all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch’egli sarà esposto ad un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
7.2.2 In punto all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono, da fonti attendibili e concordi, degli elementi che comprovino l’adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all’accesso all’occupazione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d’accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall’aiuto pubblico, confrontate all’indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese; cfr. anche sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).
Questo principio è stato ribadito con sentenza D-2590/2025 dell’11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 7 protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza – segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un’attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l’iscrizione dei figli a scuola – e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8).
7.2.3 7.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti verrebbero rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della CAT.
7.2.3.2 Ciò detto le censure proposte nel gravame non sono poi in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 8.2.2). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati, potendo quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]; trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale 141/2013). In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Nelo specifico essi potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano richiesto il sostegno delle autorità elleniche,
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 8 né che tale supporto sia stato loro negato o che siano state loro rifiutate le condizioni minime di vita loro spettanti (cfr. infra, consid. 8.3.3). Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore del fanciullo sancito dall’art. 3 CDF (cfr. in merito anche la sentenza del TAF E- 4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3). 7.2.3.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L’esecuzione dell’allontanamento risulta quindi ammissibile.
7.3 7.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
7.3.2 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D- 559/2020 consid. 9). A tal fine, la persona richiedente d’asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d’emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D- 4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenze E- 3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3–11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 9 esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell’impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata, nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all’assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un’analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l’accesso all’alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un’esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8).
7.3.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non garantirebbe loro le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto, né avrebbero compiuto gli sforzi necessari per richiedere gli stessi o integrarsi nella società ospitante. Invero, dopo aver ricevuto la documentazione atta a regolarizzarne il soggiorno in Grecia, essi vi hanno trascorso solo poche settimane (cfr. atto SEM n. […]- 40, D5 e D9). Durante questo breve lasso di tempo antecedente l’arrivo in Svizzera – sulla base di quanto da loro dichiarato – non parrebbero essersi prodigati sufficientemente al fine di ottenere sostegno da parte delle autorità greche, terzi o ONG presenti in loco (cfr. atti SEM n. […]-40, D32, D36 e D39; n. 44, D24; […]-19, D15; […]-22, D30 e D31). Dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti risulta che gli stessi si sarebbero attivati esclusivamente presso due organizzazioni per richiedere assistenza (cfr. atto SEM n. […]-19, D21). Inoltre, essi non avrebbero reperito alcuna occupazione lavorativa (cfr. atti SEM n. […]-40, D40; […]-19, D22; […]-19, D21; […]-19/8, D33), ad eccezione di un’attività svolta dalla ricorrente 8 solo per alcuni giorni ed in assenza di un regolare contratto di lavoro (cfr. atto SEM n. […]-22, D36). Per quanto attiene allo stato psico-fisico degli interessati, gli stessi hanno dichiarato di trovarsi tutti in buone condizioni di salute (cfr. atti SEM n. […]- 40, D2; n. 44, D2; n. […]-19, D2; […]-19, D2; n. […]-19, D2; […]-22, D2), eccezion fatta per la ricorrente 2. Ella ha riferito di essersi dovuta sottoporre – sia in Afghanistan che in Grecia – ad una operazione per rimuovere delle cisti all’utero (cfr. atto SEM n. […]-45, D3); tale affezione è stata però
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 10 rilevata in seguito anche in Svizzera (cfr. idem, D2; atto SEM n. 70). Conseguentemente, il 15 aprile 2026, ella ha subìto un intervento di isteroscopia operativa con polipectomia per l’asportazione del polipo endometriale (cfr. atto SEM n. 77); successivamente non sono più stati segnalati problemi riconducibili a tale affezione. Per quanto concerne la sfera psichica, dagli accertamenti specialistici cui l’interessata si è sottoposta in più occasioni non emergono elementi di particolare gravità o rilevanza clinica, né risulta che le sia mai stata prescritta alcuna terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. […]-72, 73, 76, 81-83 e 85).
Successivamente all’emanazione delle decisioni qui impugnate, lo stato di salute dei ricorrenti è rimasto sostanzialmente stabile. Nello specifico, i ricorrenti 3 e 4 sono stati sottoposti a controlli medici e alle previste vaccinazioni (cfr. atto SEM n. […]-75, 78-80, 84 e 88); il ricorrente 5 ha manifestato lievi problematiche adenoidee (cfr. atto SEM n. […]-32); il ricorrente 6 ha richiesto un sostegno psicologico ed è stato interessato da micosi in diverse parti del corpo (cfr. atto SEM n. […]-32 e 33); quanto alla ricorrente 8, la stessa si è sottoposta a numerosi consulti psichiatrici (cfr. atti SEM n. […]-35, 37-44 e 46-48), che hanno rilevato un disturbo posttraumatico da stress, per il quale le è stata prescritta una terapia farmacologica l’8 aprile 2026 (cfr. atto SEM n. […]-38). Cionondimeno, il decorso delle condizioni psichiche appare stabile e vi sono elementi che inducono a ritenere che l’interessata abbia beneficiato della presa a carico terapeutica summenzionata (cfr. atti SEM n. […]-47 e 48).
Ciò posto, non si evincono indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d’iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico degli interessati, ai quali avranno accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4 e D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Nel caso specifico delle ricorrenti 2 e 8, si rileva che non emergono elementi indicativi di una condizione clinica grave o urgente. Qualora dovesse essere necessaria una presa a carico ginecologica o psichiatrica questa potrà avvenire senz’altro in Grecia.
Lo stato valetudinario dei ricorrenti non è quindi suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un ritorno in Grecia;
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 11 rispettivamente di considerarli come persone estremamente vulnerabili. Dagli atti di causa non risulta, inoltre, che essi siano indifesi a tal punto da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che spettano loro, rischiando di ritrovarsi in una grave situazione di necessità o indigenza estrema. La presenza delle problematiche di salute surriferite non è dunque sufficiente per ammettere un grave profilo di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. ex pluris sentenze del TAF E- 7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2).
7.3.4 Per queste ragioni, l’esecuzione dell’allontanamento è parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
7.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.
7.5 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
7.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
8. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell’esecuzione dell’allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
9. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9.2 Poiché la richiesta di giudizio era sprovvista di probabilità di esito favorevole, va respinta la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA).
D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026, D-2171/2026 Pagina 12 9.3 Visto l’esito della vertenza, le spese processuali di CHF 1’000.– sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le procedure di cui ai ruoli D-2159/2026, D-2162/2026, D-2166/2026, D-2167/2026 e D-2171/2026 sono congiunte. 2. I ricorsi sono respinti. 3. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte. 4. Le spese processuali, di CHF 1’000.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione: