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Corte IV D-2121/2021
Sentenza dell ’ 11 ottobre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Yanick Felley, cancelliere Demis Mirarchi.
Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato dalla Signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 aprile 2021 / N (…).
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Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 19 novembre 2019, il verbale del 7 febbraio 2020 relativo all’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}]-32/22), il verbale del 13 marzo 2020 relativo ad un’ulteriore audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 35/19), la decisione del 26 marzo 2020 emessa in procedura celere, attraverso cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 6 aprile 2020, per mezzo del quale l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in limine di poter accedere agli atti n. 22/1, 23/1 e 24/1 di cui all’incarto dell’autorità inferiore; in via principale l’annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata la concessione dell’ammissione provvisoria; contestualmente e secondo il senso, di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, intesa quale esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese, la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021, con cui il Tribunale ha accolto il ricorso, annullato la decisione della SEM del 26 marzo 2021 e retrocesso gli atti all’autorità inferiore affinché essa rimediasse al mancato smistamento nella procedura ampliata, la decisione della SEM del 7 aprile 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 74/1), con cui tale autorità ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
D-2121/2021 Pagina 3 il ricorso del 6 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato), mediante il quale il ricorrente è insorto avverso la decisione della SEM del 7 aprile 2021 chiedendo il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio; in via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera; contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria, i memoriali integrativi inoltrati il 28 luglio 2021 ed il 23 agosto 2021, la decisione incidentale del 6 ottobre 2021, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso, la presa di posizione della SEM del 31 gennaio 2022, con cui l’autorità inferiore ha riesaminato parzialmente la propria decisione annullando i punti 3, 4 e 5 della decisione del 7 aprile 2021, concedendo all’insorgente l’ammissione provvisoria; riconfermandosi sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e sulla concessione dell’asilo, la replica alle osservazioni della SEM da parte del ricorrente del 24 febbraio 2022, mediante la quale l’interessato ha confermato le conclusioni ricorsuali circa la quesitone del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
D-2121/2021 Pagina 4 che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che questionato in merito ai suoi motivi d’asilo, il richiedente, cittadino afghano, ha riferito che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l’(…), mentre si stava recando presso la zia, avrebbe incontrato il suo vicino di casa di nome B._______, che lo avrebbe questionato circa la sua intenzione di partecipare alle funzioni pubbliche del venerdì; che avendo il richiedente l’asilo lasciato intendere che non sarebbe stato il caso, questi lo avrebbe messo in guardia circa le conseguenze delle sue azioni e tacciato di apostata (“mortad”), accusa di cui l’insorgente si sarebbe limitato a prendere atto affermando “Va bene, sono un infedele”; che, una volta giunto dalla zia, la madre lo avrebbe informato telefonicamente di aver appreso dell’accaduto dal sermone diffuso per il tramite dell’altoparlante della moschea, nel quale egli sarebbe pubblicamente stato qualificato di apostata; che, la sera stessa, l’Imam si sarebbe recato al suo domicilio unitamente al nonno e ad alcuni abitanti del luogo chiedendo di lui e comunicando al padre la necessità di punirlo per l’affronto; che, appreso dalla madre di tale avvenimento, egli non avrebbe più fatto ritorno al domicilio lasciando il paese pochi giorni dopo; che, durante il soggiorno all’estero, ed in particolare in Grecia, egli avrebbe preso ulteriormente le distanze dalla religione musulmana, dichiarandosi ora agnostico, che nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto considerato inverosimili le allegazioni dell’interessato; che proseguendo nella sua disamina, l’autorità inferiore ha osservato come i motivi d’asilo invocati dal richiedente non fossero atti a soddisfare le condizioni di cui all’art. 3 LAsi; che, infine, la SEM ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, così come l’esecuzione dello stesso provvedimento, che con il suo ricorso, l’insorgente avversa le valutazioni di cui al provvedimento impugnato; che la SEM sarebbe incorsa in una violazione del diritto di essere sentito per non avere, a seguito dello smistamento in procedura ampliata, esperito ulteriori accertamenti prima di emanare la decisione; che le allegazioni del ricorrente sarebbero verosimili; che il giudizio di inverosimiglianza sarebbe frutto di una valutazione parziale dei fatti e di una
D-2121/2021 Pagina 5 violazione del diritto di essere sentito; che i motivi d’asilo invocati dall’insorgente sarebbero rilevanti ex art. 3 LAsi, che occorre preliminarmente chinarsi sulle censure formali, che il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3), che le critiche mosse nei confronti dell’autorità inferiore sulla maniera in cui sono state condotte le audizioni sono pretestuose, che è ad esempio pretestuoso ricondurre le incongruenze emerse dal racconto dell’interessato alla lunghezza delle domande, che dai verbali emerge, ancora a titolo esemplificativo, che le interruzioni da parte dell’auditore sono sempre state da ricondurre alla necessità di invitare l’insorgente a rispondere alla domanda posta, impedendo – a giusto titolo – divagazioni inauspicate, che, ad ogni modo, il ricorrente ha avuto modo di inoltrare informazioni supplementari, segnatamente riguardanti il suo stato di salute, anche in seguito, che il ricorrente solleva una violazione del diritto di essere sentito anche perché l’autorità di prima istanza non avrebbe sufficientemente istruito la causa, soprattutto alla luce del passaggio alla procedura ampliata, che l’autorità inferiore può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (antizipierte Beweiswürdigung) e negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 5.3), che dall’incarto si evince che il ricorrente ha avuto possibilità di esprimersi prima dell’emanazione della decisione querelata, proporre mezzi di prova e contestare i fatti invocati o apportare ogni elemento che lui giudicava opportuno; che il passaggio alla procedura ampliata non sottintende automaticamente che la SEM debba esperire degli accertamenti supplementari, qualora essa ritenga che i fatti giuridicamente rilevanti siano stati riuniti,
D-2121/2021 Pagina 6 che, in sunto, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito e che, dunque, il provvedimento emanato dall’autorità inferiore va, dal profilo formale, tutelato, che ciò posto, oggetto d’esame qui a seguire è unicamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell’asilo, vista la revisione parziale della decisione da parte della SEM del 31 gennaio 2022, che ha concesso all’interessato l’ammissione provvisoria, che ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera accorda in principio asilo ai rifugiati; che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chi domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante; che inverosimili sono le dichiarazioni le quali risultano contraddittorie in punti essenziali, che sono incongrue ai fatti o che si fondano su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 LAsi; cfr. sul tema della verosimiglianza DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 e relativi riferimenti), che l’interessato ha dichiarato di essere agnostico già da quando si trovava in Afghanistan, ma di aver appreso il termine “agnostico” solo una volta arrivato in Grecia (cfr. atto SEM n. 35/19 D139), che dal suo racconto emerge una conoscenza molto sommaria e confusa del significato dell’agnosticismo (cfr. atto SEM n. 35/19 D133 e D138); che il ricorrente non ha mai aderito ad associazioni di matrice agnostica (cfr. atto SEM n. 35/19 D134); che l’interessato ha guardato dei video sulla piattaforma YouTube e ha saputo citare poche pubblicazioni che – a parer suo – riguardavano il tema dell’agnosticismo, che, per stessa ammissione del ricorrente, è inusuale che a Kabul si parli di una persona all’altoparlante (cfr. atto SEM n. 35/19 D113), che l’insorgente non ha saputo in alcun modo dimostrare che contro di lui
D-2121/2021 Pagina 7 sarebbe stata emanata una fatwa; che, anzi, egli ha durante la seconda audizione omesso questo elemento essenziale del racconto; che egli lo ha tematizzato solo dopo che l’auditore ha formulato una domanda in merito (cfr. atto SEM n. 35/19 D126), che, per il resto, si rimanda ai molti indicatori di inverosimiglianza elencati dall’autorità inferiore nella sua decisione del 7 aprile 2021, che il Tribunale sottoscrive, che quindi, nel caso in rassegna, il Tribunale sottoscrive l’apprezzamento dell’autorità inferiore, ossia che i motivi d’asilo del ricorrente non soddisfano le condizioni di cui all’art. 7 LAsi, che non occorre dunque che il Tribunale si chini sulla questione della rilevanza ex art. 3 LAsi, che a giusto titolo l’autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell’asilo al ricorrente, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 6 ottobre 2021, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali, che alla rappresentante del ricorrente vengono attribuite delle spese ripetibili ridotte (art. 15 TS-TAF in relazione con l’art. 5 TS-TAF); che tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili ridotte è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1’500.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF),
D-2121/2021 Pagina 8 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2121/2021 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto senza oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 1’500.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Demis Mirarchi
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