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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2011 D-2116/2011

13 aprile 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,278 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 aprile 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2116/2011 Sentenza del 13 aprile 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 aprile 2011 / N (…).

D-2116/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali di audizione del 21 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del 6 aprile 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 6 aprile 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 14/1), il ricorso dell'8 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 aprile 2011, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo giorno, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in

D-2116/2011 Pagina 3 cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a B._______ (Algeria), dove avrebbe vissuto dall'infanzia sino al suo espatrio avvenuto all'inizio del mese di (…) 2009, che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per essenzialmente due motivi, ovvero per migliorare la sua situazione economica, visto che in Algeria sarebbe impossibile trovare un posto di lavoro e la sua famiglia non avrebbe potuto aiutarlo economicamente, nonché a causa dell'ingiustizia nell'ambito del mercato di lavoro che vigerebbe in detto Paese, ritenuto che le autorità algerine gli avrebbero sequestrato i telefonini che vendeva senza autorizzazione per strada, che l'interessato avrebbe raggiunto in autobus C._______ (Tunisia), dove – dopo due giorni – avrebbe preso un aereo munito del suo passaporto per giungere ad D._______ (Turchia); che, dopo aver lasciato suddetto documento in Turchia, egli avrebbe continuato il viaggio in auto con il passatore che l'avrebbe condotto fino ad E._______ (Turchia), da dove con altre (…) persone, si sarebbe imbarcato per raggiungere l'isola greca di F._______ (Grecia); che, dopo (…) trascorsi in Grecia, tra G._______ e H._______, l'interessato si sarebbe nascosto in un TIR, il quale si sarebbe imbarcato su una nave che andava in Italia; che, da I._______ (Italia), l'interessato avrebbe raggiunto in treno dapprima J._______ (Italia) e poi K._______, da dove infine avrebbe preso un altro treno per arrivare in Svizzera, senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo,

D-2116/2011 Pagina 4 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli ribadisce di essere giunto in Svizzera senza documenti e di non poterseli procurare, poiché non avrebbe modo di contattare i suoi familiari, con cui avrebbe dei problemi; che, di conseguenza, non gli sarebbe oggettivamente possibile farsi rilasciare e consegnare i suoi documenti d'identità in 48 ore; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, innanzitutto, il ricorrente adduce di non aver potuto spiegare in audizione il suo secondo problema di asilo, ovvero in merito ai problemi con la sua famiglia, ragion per cui egli chiede la possibilità di una nuova audizione; che, segnatamente, oltre alle difficili condizioni economiche, il ricorrente sostiene di essere espatriato, in quanto egli sarebbe stato minacciato di morte dal fratello – terrorista fondamentalista – della sua ragazza che egli non avrebbe più voluto sposare; che, inoltre, a causa della situazione disastrosa, nonché di ingiustizia e di violenza del suo Paese, la Polizia algerina non sarebbe in grado di proteggerlo; che, infine, l'autore del gravame ritiene che dovrebbe essere verificata in maniera prudente l'esigibilità del suo allontanamento in Algeria, a causa della situazione generale in detto Paese, che dovrebbe condurre alla sua ammissione provvisoria in Svizzera, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti

D-2116/2011 Pagina 5 all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso allegazioni incredibili e stereotipate; che, a titolo d'esempio, non è plausibile che egli abbia lasciato il suo passaporto – utilizzato per imbarcarsi sull'aereo da C._______ ad D._______ – ad una persona in Turchia con lo scopo di farselo riportare a casa sua in Algeria (cfr. verbale 1 pagg. 4 e 6); che, del resto, il ricorrente non ha indicato il nome della persona a cui avrebbe dato tale incarico (cfr. verbale 1 pag. 4); che è inconcepibile che il ricorrente non si sia interessato dell'arrivo a destinazione o meno di tale documento e che non avrebbe avuto la possibilità di chiedere a nessuno,

D-2116/2011 Pagina 6 in quanto non abbia avuto il numero di telefono (cfr. ibidem) o un contatto con la sua famiglia (cfr. verbale 2 D12-D14); che, inoltre, l'insorgente non è stato in grado di indicare la località in cui sarebbe sbarcato, prima di raggiungere I._______ (cfr. verbale 1 pag. 7); che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le vaghe e stereotipate allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e ribadite in sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché non avrebbe potuto contattare la sua famiglia in Algeria per farseli inviare (cfr. verbale 1 pagg. 4-5, verbale 2 D4-D11, nonché ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, peraltro, non è plausibile che il ricorrente non sappia il numero di telefono per contattare i suoi familiari (cfr. verbale 1 pagg. 4-5, verbale 2 D8-D10, ricorso pag. 2); che egli non ha nemmeno tentato di contattarli tramite uno scritto (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D11); che, infine, i problemi che il ricorrente adduce di aver con la sua famiglia non hanno nulla a che fare con la possibilità di procurarsi tramite la stessa detti documenti (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D6-D7 e ricorso pag. 2), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

D-2116/2011 Pagina 7 che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima rilevanza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, le motivazioni fatte valere dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo – a prescindere dalla loro verosimiglianza – sono irrilevanti in materia d'asilo; che, in primo luogo, i problemi d'ordine economico e professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro o al fatto che le autorità algerine l'avrebbero ostacolato nella sua attività professionale, confiscandogli la merce che vendeva, in mancanza dell'apposita autorizzazione (cfr. verbale 1 pagg. 5-6, verbale 2 D29-D32 e D42, nonché D45-D73, come pure ricorso pag. 2), non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, in secondo luogo, i problemi familiari addotti dal ricorrente soltanto in sede ricorsuale, secondo cui egli sarebbe stato minacciato di morte dal fratello della sua ragazza sono manifestamente il fatto di terzi e non costituiscono di per sé delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, secondo la teoria della protezione, una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale); che, per di più, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile di

D-2116/2011 Pagina 8 essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, nella fattispecie, il ricorrente non si è nemmeno rivolto alle autorità del suo Paese per denunciare tali minacce; che, peraltro, non vi sono indizi o elementi che lascino desumere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti contrariamente a quanto pretende il ricorrente con semplici affermazioni di parte (cfr. ricorso pagg. 3); che, d'altronde, a titolo abbondanziale, gli evocati problemi e le minacce addotte dal ricorrente, oltre ad essere irrilevanti, non sono corroborati da alcun elemento oggettivo ed appaiono essere stati invocati soltanto in sede ricorsuale per i bisogni della causa, che, in considerazione delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova applicazione nella fattispecie, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),

D-2116/2011 Pagina 9 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica perlomeno minima (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D43-D44); che egli ha altresì diversi anni di esperienza professionale nell'ambito di lavori saltuari, ad esempio quale (…) o quale (…) (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 6, nonché verbale 2 D26-D32); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiede tutta la sua famiglia, tra cui i suoi genitori, i suoi cinque fratelli e tre sorelle, nonché numerosi suoi amici, i quali gli avrebbero peraltro offerto una grande somma per espatriare (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D38-D41, D81-D82); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di

D-2116/2011 Pagina 10 causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-2116/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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