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Bundesverwaltungsgericht 16.01.2009 D-210/2009

16 gennaio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,096 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-210/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 gennaio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-210/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 13 novembre 2008 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del [...], la decisione dell'UFM del 12 gennaio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 gennaio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2

D-210/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, d'etnia (...) e di essere membro dal 2005 del movimento B._______ che combatte il governo della Nigeria, che, il 22 giugno 2008, durante il tragitto per recarsi al funerale dei genitori di un compagno membro del B._______, l'interessato assieme ad altri membri del suddetto movimento - sarebbe stato fermato ad un blocco stradale ed arrestato dalla C._______ nigeriana perché trovato in possesso della sua carta di membro di tale gruppo e sarebbe stato detenuto per 3 o 4 mesi alla stazione di Polizia centrale di D._______, che, durante la detenzione, il ricorrente non sarebbe stato sottoposto ad alcun interrogatorio e non avrebbe subito alcun processo, che, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 2008, a seguito del decesso di uno dei detenuti, l'interessato, unitamente ad altri, si sarebbe rivoltato alla C._______ e sarebbe riuscito a scappare ed a trovare rifugio, presso suo zio, a E._______, che l'interessato avrebbe appreso tramite il telegiornale di essere ricercato, Pagina 3

D-210/2009 che egli sarebbe rimasto tre settimane a E._______ prima di espatriare definitivamente il 9 novembre 2008, che, da E._______, l'interessato avrebbe viaggiato in aereo fino a F._______, munito di un passaporto falso nigeriano, il quale riportava il suo nome e - a seconda delle versioni - la sua fotografia e che gli sarebbe stato sequestrato all'aereoporto dalle autorità francesi. Dalla Francia, il giorno dopo, egli avrebbe poi proseguito in treno fino in Svizzera, ignorando il valico che avrebbe attraversato e senza subire il minimo controllo, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 12 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi é realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente sostiene di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto od una carta d'identità. Lo stesso sottolinea di aver posseduto solo la carta d'identità di membro del B._______, la quale gli sarebbe stata sequestrata dalla C._______ nigeriana, mentre che egli segnala di impegnarsi a far pervenire il certificato di membro del B._______ che si troverebbe a casa sua in Nigeria, che, inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, egli asserisce, da un lato, che l'UFM non ha sviluppato argomentazioni tali da mettere in dubbio le sue dichiarazioni, e Pagina 4

D-210/2009 dall'altro, adduce che la sua vita - in caso di rientro in Nigeria sarebbe in pericolo in quanto, a causa della sua appartenenza al B._______, egli sarebbe perseguitato per motivi politici e ricercato dalla C._______. Il di lui fratello, dopo il suo arrivo in Svizzera, lo avrebbe informato che la C._______ avrebbe affisso dei manifesti con la sua foto per le strade, nonché diffuso la sua immagine anche alla televisione, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF 2007/7] consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, Pagina 5

D-210/2009 che, d'altronde, non soccorrono l'autore del gravame le semplici allegazioni secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti ([...]) e non sarebbe più in possesso del passaporto falso - a suo nome – il quale gli sarebbe stato controllato e sequestrato dalle autorità francesi areoportuali ([...]). Tali asserzioni non costituiscono, infatti, ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, tenuto conto segnatamente che le dichiarazioni del ricorrente circa il passaporto falso in suo possesso, il sequestro del medesimo, nonché riguardo alle circostanze della fuga dall'aereoporto francese sono contraddittorie e inverosimili ([...]), che, inoltre, non soccorre il ricorrente l'asserzione secondo la quale egli potrebbe impegnarsi a far arrivare il certificato di membro del B._______ nel più breve tempo possibile (cfr. ricorso pag. 2), che, peraltro, il ricorrente avrebbe potuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ai suoi numerosi famigliari - i quali, come egli stesso ha dichiarato, risiedono ancora in Nigeria ([...]) - o ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per farsi inviare o rispettivamente emettere un documento di viaggio o d'identità, che, dunque, non v'è ragione di ritenere che se egli avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente siffatti documenti, durante tra l'altro tutte queste settimane di soggiorno in Svizzera, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non é applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occore inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi o all'audizione, é accertata la qualità di rifugiato del richiedente, Pagina 6

D-210/2009 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per timore d'essere ricercato dalla C._______ nigeriana a causa della sua appartenena al movimento B._______, che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, l'appartenenza del ricorrente al movimento B._______ non può essere considerata verosimile, alla luce delle sue dichiarazioni contraddittorie e inconsistenti, mediante le quali egli ha tentato senza successo di far credere alla sua affiliazione, nonché al suo conivolgimento nelle prime file di tale movimento. A tal proposito, basti rilevare che, malgrado egli abbia dichiarato di essere "un membro forte" e quindi di avere dei compiti di capo e di dirigente ([...]), l'insorgente, da un lato, avrebbe partecipato unicamente 2 volte all'affissione della pubblicità del B._______ il 5 novembre 2007, ovvero ben più di un anno prima dei fatti che adduce e durante i tre anni di asserita attività all'interno di questo movimento ([...]) e dall'altro lato, lo stesso non é stato nemmeno in grado di fornire in maniera precisa i più elementari e primordiali dettagli relativi a tale movimento, Pagina 7

D-210/2009 che, inoltre, inverosimile é il racconto circa la detenzione di cui sarebbe stato oggetto, e rispettivamente le circostanze della sua liberazione, allorquando egli avrebbe dichiarato semplicemente di essere riuscito a fuggire, assieme agli altri, "spalancando la porta" ([...]) ciò che non può certo essere il caso, se si fosse effettivamente trattato di una detenzione nella cella di una prigione e se si fosse trattato di persone che - come pretende il ricorrente nel suo caso sarebbero perseguitate e rischierebbero di essere addirittura uccise dalla C._______ per la loro appartenenza al movimento B._______ ([...]), che, peraltro, non risulta che l'autore del gravame abbia mai avuto problemi di sorta con le autorità nigeriane prima dei fatti di cui si prevale con la sua domanda d'asilo, a causa della sua asserita appartenenza al B._______, già a partire dal 2005 ([...]). Nemmeno risulta che i suoi famigliari rimasti in Nigeria ([...]) siano stati interpellati in merito alle ricerche del ricorrente da parte della C._______, senonché - come avrebbe dichiarato ed allegato il ricorrente - tramite un asserito annuncio televisivo ([...]) o dei manifesti affissi per strada (ricorso pag. 2). Tali allegazioni sono tuttavia rimaste allo stadio di mero parlato e non corroborate da alcun elemento di prova, che, altresì, non v'é motivo, tanto meno considerata l'evocata inverosimiglianza delle allegazioni addotte, di ritenere che l'insorgente non possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché Pagina 8

D-210/2009 l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che il ricorrente non appare avere fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, vista segnatamente l'età dell'insorgente nonché la sua formazione professionale quale meccanico d'auto e la rete sociale di cui dispone in Patria, e precisamente ad G._______ - dove riesiedono ancora i genitori, un fratello e tre sorelle ([...]) - l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine appare ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 9

D-210/2009 che, da quanto esposto, l'UFM ha rettamente considerato in riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi di non entrare nel merito della domanda d'asilo, che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata del 12 gennaio 2009 dell'UFM va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali é divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-210/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______(in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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