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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2016 D-2037/2015

26 aprile 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,768 parole·~14 min·1

Riassunto

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 25 febbraio 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2037/2015

Sentenza d e l 2 6 aprile 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), e le figlie C._______, nata il (…), D._______, nata il (…), E._______, nata il (…), Siria, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 25 febbraio 2015 / N (…).

D-2037/2015 Pagina 2

Fatti: A. A.a A._______, cittadino siriano di etnia curda e di religione islamica, è nato ad F._______ (arabo) rispettivamente G._______ (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e cresciuto ad al-Kamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) dove avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto il 23 agosto 2012. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Istanbul per la durata di 90 giorni è entrato legalmente, unitamente alla sua famiglia, in territorio elvetico il 27 novembre 2013. In data 18 dicembre 2013 la famiglia A._______/B._______ ha presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 2 gennaio 2014 di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1, 3-5 e 7). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto avrebbe il timore di subire delle rappresaglie da parte del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]) per non avere accettato di portare le armi e combattere nelle loro fila (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 7 seg. e verbale di audizione del 27 novembre 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pag. 5). A.b La moglie B._______ è cittadina siriana di etnia curda e di religione islamica, originaria della provincia di Hesiçe e con ultimo domicilio a Qamişlo. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata per i problemi avuti dal marito (cfr. verbale di audizione del 2 gennaio 2014 di B._______ [di seguito: verbale 1/B._______], pagg. 1, 3 seg. e 7 seg. e verbale di audizione del 27 novembre 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/B._______], pag. 4). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i loro passaporti, le carte d'identità dei coniugi come pure il libretto di famiglia. B. Con decisione del 25 febbraio 2015, notificata ai richiedenti in data 26 febbraio 2015 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto le succitate domande d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento de-

D-2037/2015 Pagina 3 gli interessati dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendoli quindi provvisoriamente. C. In data 30 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 marzo 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 aprile 2015, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato gli insorgenti a versare, entro il 23 aprile 2015, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 17 aprile 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della

D-2037/2015 Pagina 4 stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 25 febbraio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto delle loro domande d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei

D-2037/2015 Pagina 5 motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili i motivi a fondamento delle domande d'asilo degli interessati. In particolare, la SEM ha rilevato che il racconto dell'interessato si sarebbe contraddistinto per l'assenza di dettagli e per aver fornito dichiarazioni stereotipate e inconsistenti. Il richiedente non avrebbe dunque reso verosimile di essere stato contattato dal PKK per essere arruolato e di avere sostenuto tale partito

D-2037/2015 Pagina 6 finanziariamente contro la sua volontà. Dello stesso tenore sarebbero le sue dichiarazioni circa i differenti appellativi utilizzati dall'interessato per riferirsi al PKK: da una persona che ha sostenuto il PKK finanziariamente si potrebbe pretendere una certa chiarezza nella denominazione del partito, senza confonderlo con altri partiti. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e pertanto la SEM non ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto le loro domande d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera. 6.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo. Le dichiarazioni del ricorrente ritenute stereotipate e prive di dettagli sarebbero conformi a quanto vissuto dallo stesso. La poca conoscenza del ricorrente circa gli acronimi dei partiti curdi sarebbe giustificata dal fatto che lo stesso non si sarebbe mai occupato di politica e che si sarebbe trovato obbligato a finanziare il PKK senza convinzione e per evitare delle rappresaglie qualora fosse stato ritenuto un traditore. La SEM si sarebbe basata su dettagli irrilevanti per concludere all'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo ed avrebbe dunque accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera inesatta e incompleta. 7. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni inattendibili e poco sostanziate. Innanzitutto l'episodio che ha spinto all'espatrio i ricorrenti è da ricondurre al 14 agosto 2012, allorquando membri del PKK avrebbero intimato al ricorrente di unirsi ai combattimenti oppure, nel caso si fosse rifiutato, di subire le conseguenze di tale tradimento (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 7 seg.; verbale 2/A._______, pag. 5; verbale 2/B._______, pagg. 4, 8 seg.). Vista l'importanza dell'episodio che li ha condotti all'espatrio, il Tribunale si attende una certa accuratezza nel descrivere l'evento. Ciononostante i ricorrenti hanno fornito dichiarazioni superficiali e vaghe. A titolo d'esempio, il ricorrente non ha saputo indicare il tipo di missione che gli sarebbe stata proposta o la modalità con la quale avrebbe dovuto scendere in campo; interrogato sul tipo di missione alla quale avrebbe dovuto partecipare ha indicato unicamente che avrebbe dovuto portare un'arma ed essere presente nei checkpoint (cfr. verbale 2/A._______, pag. 8), senza specificare

D-2037/2015 Pagina 7 di quali checkpoint di Qamişlo si stesse riferendo e quali checkpoint sarebbero, per esempio, controllati dal PKK. Secondariamente i differenti termini utilizzati dai ricorrenti per riferirsi al PKK gettano ombra sulla verosimiglianza del loro racconto. Se da un lato il Tribunale riconosce che quale forza politica al momento dell'espatrio il Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD) non ricopriva un'importanza comparabile a quella attuale, avere confuso gli acronimi è in casu un elemento rilevante dell'analisi della verosimiglianza giacché gli stessi hanno più volte reiterato di aver finanziato per tre anni una volta al mese il PKK e che i membri di tale partito avrebbero sempre informato il ricorrente sui progetti dello stesso (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 6 seg. e verbale 2/B._______, pagg. 6 seg.). Pertanto per il Tribunale non è tuttavia chiaro se gli insorgenti allorquando utilizzavano l'acronimo PKK volessero davvero riferirsi al Partito dei lavoratori del Kurdistan o piuttosto al Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD) oppure alla forza armata chiamata Unità di protezione popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 6 seg. e verbale 2/B._______, pag. 4). Nonostante la vicinanza tra il PYD e il PKK, il Tribunale rileva che la dichiarazione del ricorrente atta spiegare la discrepanza rilevata – sia in occasione dell'audizione federale sia a livello ricorsuale – non lo soccorre, avendo egli indicato che al momento del suo espatrio nel 2012 tutte le persone si sarebbero riferite a PYD e YPG con l'acronimo PKK (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 7 seg.). Parimenti inverosimile è il tempismo con il quale sono espatriati i ricorrenti, da un lato hanno indicato di aver voluto espatriare subito dopo la visita dei due membri del PKK e non appena ottenuti i mezzi finanziari necessari, dall'altro hanno dichiarato di aver aspettato la fine delle festività del Ramadan (cfr. verbale 2/A._______, pag. 8). A ciò si aggiunga che avere atteso la domanda specifica dell'auditore per indicare, tra l'altro in modo vago, che dopo la sua partenza membri del PKK avrebbero chiesto a suo fratello, rimasto in Siria, dove si trovasse il qui ricorrente (cfr. verbale 2/A._______, pag. 11) mina la verosimiglianza del timore allegato dagli stessi. Questo Tribunale ritiene quindi che la SEM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,

D-2037/2015 Pagina 8 di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il 17 aprile 2015 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2037/2015 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo versato il 17 aprile 2015. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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