Corte IV D-2026/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 6 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliere Carlo Monti. A._______, e B._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 27 marzo 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2026/2009 Fatti: A. Il 29 gennaio 2009, gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriati il (...) per il timore di subire ulteriori rappresaglie da parte di persone mandate dall'ex-datore di lavoro di A._______, per la quale lavorava come guardia notturna, in seguito alla denuncia sporta da quest'ultimo, quando, durante un suo turno di guardia, avrebbe visto che grandi quantità di alcool e di mercurio sarebbero state portate dentro la fabbrica della suddetta ditta. B. Con decisione del 27 marzo 2009, notificata il medesimo giorno, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 27 marzo 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2
D-2026/2009 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri. Dall'altro lato, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato come inverosimili le allegazioni dei richiedenti in merito ai timori di persecuzioni da parte di persone della ditta per la quale avrebbe lavorato A._______. Infatti, nel corso delle audizioni, avrebbero affermato che il pestaggio subito da parte delle persone mandate dall'ex-datore di lavoro del richiedente si sarebbe verificato in due luoghi diversi, ovvero nelle vicinanze della casa dei genitori di B._______, oppure nei dintorni della loro casa. Inoltre, l'interessata avrebbe narrato vari dettagli in merito agli avvenimenti successi subito dopo la loro aggressione, nonostante avrebbe dichiarato pochi istanti prima di essere svenuta a causa delle percosse subite e di aver ripreso i sensi soltanto in ospedale. Peraltro, avrebbe asserito che sarebbe stato un passante ad aver avvisato l'ambulanza, per poi allegare che sarebbe stato un vicino. Infine, il richiedente avrebbe dichiarato di aver ricevuto ripetutamente delle minacce per telefono, ma non sarebbe stato in grado di quantificarle e non avrebbe neanche cambiato il numero di telefono per evitarle in futuro, poiché la polizia avrebbe potuto chiamarlo su tale numero. Tale spiegazione non potrebbe essere presa in considerazione, siccome egli avrebbe Pagina 3
D-2026/2009 semplicemente avuto la possibilità di comunicare il suo nuovo numero alle autorità. I ricorrenti non avrebbero dunque fornito indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 4.2 Nel ricorso, gli insorgenti hanno contestato l'apprezzamento dell'UFM, allegando di avere sempre dichiarato di essere stati aggrediti durante il tragitto da casa dei genitori della ricorrente a casa loro. Inoltre, vi sarebbe stata un'imprecisione nella traduzione, visto che sarebbe stato un vicino e non un qualsiasi passante a chiamare l'ambulanza. 5. 5.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 5.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 5.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendersi in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 6.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza Pagina 4
D-2026/2009 di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Basti ancora rilevare che non socorre gli autori del gravame l'affermazione ricorsuale secondo la quale vi sarebbe stata un'imprecisione nella traduzione circa la persona che avrebbe chiamato l'ambulanza, siccome, in occasione della procedura di prima istanza, i ricorrenti hanno avuto l'opportunità di far valere un eventuale errore di traduzione durante e alla fine di ogni audizione. Inoltre, hanno firmato ogni pagina di tutti i verbali delle audizioni, dichiarando in tal modo l'esattezza del loro contenuto. Peraltro, non soccorre i ricorrenti neanche l'affermazione presentata in sede di ricorso in merito alla contraddizione indicata dall'UFM relativa al luogo del pestaggio, poiché l'analisi dei verbali delle audizioni conferma proprio la valutazione dell'UFM in questo punto (cfr. audizioni di B._______ del 19 febbraio 2009 pag. 5 e del 9 marzo pag. 9 nonché audizioni di A._______ del 19 febbraio 2009 pag. 6 e del 9 marzo 2009 pag. 9). Per di più, gli insorgenti non si sono espressi in merito alle altre contraddizioni rilevate dall'UFM nella sua decisione. Infine, non v'è ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, nel caso in cui dovessero subire delle rappresaglie da parte di persone mandate dall'ex-datore di lavoro del ricorrente. Essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi cittadini dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, i pestaggi subiti e le minacce raccontate non possono essere considerate decisive, nel caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia d'asilo. Per conseguenza, nella fattispecie non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 Pagina 5
D-2026/2009 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8. Quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, ritenuto segnatamente che nel caso di specie non risultano esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. 10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti. A._______ ha una certa esperienza professionale come operaio e guardia notturna, mentre B._______ come sarta (cfr. verbali d'audizione dell'19 febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, gli insorgenti dispongono di una rete sociale in patria. I ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha Pagina 6
D-2026/2009 rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli autori del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 12. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7
D-2026/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) - C._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 8