Corte IV D-2016/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 7 aprile 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Bielorussia (Belarus), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 18 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2016/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 15 gennaio 2010 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 22 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 9 febbraio 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 18 marzo 2010, notificata all'interessato il 22 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM pervenuto a codesto Tribunale in data 31 marzo 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2
D-2016/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______ (Bielorussia), dove avrebbe vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio nel (…), che, nel (...), l'interessato e due suoi amici, (...) e (...), avrebbero partecipato ad una manifestazione, in occasione della quale è intervenuta la Polizia; che l'interessato, assieme a (...), sarebbe stato arrestato, portato in una cella e picchiato, mentre (…) sarebbe riuscito a fuggire; che, dopo il rilascio, l'interessato avrebbe incontrato il suo amico (...) e avrebbero litigato; che, alla fine del mese di (...), l'interessato sarebbe stato convocato in Polizia, in particolare agli uffici del Reparto regionale degli interni (di seguito: ROVD), dove gli sarebbe stato detto che avevano delle informazioni su di lui, in particolare che egli parlava male del Presidente e del Governo, rispettivamente che vi sarebbe una denuncia contro di lui; che l'interessato sarebbe stato picchiato e in seguito rilasciato; che, qualche giorno più tardi, l'interessato avrebbe incontrato per strada (...), il quale gli avrebbe chiesto USD 5'000.-, minacciandolo che altrimenti sarebbe ritornato in galera; che, visto il rifiuto dell'interessato di pagare la suddetta somma, dopo tre giorni, egli sarebbe stato di nuovo convocato in Polizia, dallo stesso funzionario, il quale l'avrebbe picchiato, minacciato di metterlo in prigione, per aver partecipato alla manifestazione nel 2006 e per aver ingiuriato il Presidente e, infine, l'avrebbe rilasciato; che, nonostante l'interessato si sarebbe rivolto al capo del suddetto funzionario di Polizia per chiedere aiuto e quest'ultimo gli avrebbe detto di stare tranquillo, il funzionario in questione l'avrebbe ancora chiamato in Polizia, picchiato e messo in cella per tre giorni con l'accusa di aver disturbato l'ordine pubblico, Pagina 3
D-2016/2010 appena uscito dal posto di Polizia; che, in tale occasione, all'interessato sarebbe stata inflitta una multa; che, l'interessato sarebbe stato convocato un'altra volta dall'ispettore, il quale l'avrebbe minacciato di avere una settimana di tempo per mettere in ordine la faccenda; che, dopo qualche giorno, non avendo ottenuto protezione dal capo della Polizia, a cui si era rivolto a seguito dei fatti avvenuti, e per il timore di essere incarcerato di nuovo, l'interessato avrebbe deciso di nascondersi per 15 giorni presso un amico a C._______ e poi di espatriare, che, da D._______ (vicino a B._______), avrebbe viaggiato in auto, rispettivamente nel rimorchio di un camion per 24 ore fino ad arrivare a E._______ (Svizzera), dove avrebbe preso un biglietto del treno per giungere a Chiasso (Svizzera) senza documenti e senza subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 18 marzo 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce di aver lasciato il suo passaporto in patria presso un conoscente del suo amico F._______, Pagina 4
D-2016/2010 come gli sarebbe stato consigliato; che egli non avrebbe potuto lasciarlo né presso i suoi familiari, né presso il suo citato amico per timore che essi avrebbero potuto subire delle rappresaglie da parte della Polizia, la quale avrebbe saputo della sua amicizia con F._______; che, peraltro, circa la contraddizione rilevata dall'UFM in merito alla persona che conserverebbe il suo passaporto e con cui egli averebbe, o non avrebbe, parlato, il ricorrente sottolinea che non si tratterebbe di una contraddizione, bensì di un chiarimento offerto spontaneamente; che, d'altronde, come già dichiarato, il suo passaporto gli sarebbe stato spedito e starebbe per arrivare a breve, assieme ad altri documenti che potrebbero comprovare la sua storia; che, infine, l'insorgente fa valere che il suo racconto sarebbe coerente e dettagliato, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta Pagina 5
D-2016/2010 professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, inoltre, in merito al suo passaporto, non soccorre il ricorrente l'asserita giustificazione addotta in sede di procedura (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D7) e ribadita in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2) secondo cui egli avrebbe lasciato siffatto documento presso un conoscente del suo amico F._______ e non a casa sua, per timore che la sua famiglia avrebbe potuto subire delle rappresaglie da parte della Polizia; che, infatti, se tale fosse stato effettivamente il caso, egli non avrebbe lasciato a casa di sua madre tutta una serie di altri documenti, quali il libretto di lavoro, il passaporto e il libretto militare (cfr. verbale 1 pag. 4); che, peraltro, il ricorrente si è contraddetto sul fatto di aver contattato il suo amico F._______ oppure il conoscente di quest'ultimo presso cui asserisce che si troverebbe il suo passaporto (cfr. verbale 2 D3 e D5); che tali allegazioni sono nettamente contraddittorie, contrariamente a quanto il ricorrente avrebbe voluto far credere in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2); che, in siffatte circostanze, le allegazioni dell'insorgente circa la mancata possessione di documenti d'identità sono da ritenersi manifestamente inverosimili, che, in aggiunta, visto il tempo trascorso dalla presentazione della domanda d'asilo e l'infondata allegazione secondo cui la persona che avrebbe il suo passaporto non sarebbe a casa e potrebbe spedirglielo solo tra un mese (cfr. verbale 2 D3), il ricorrente non ha nemmeno dimostrato di aver effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, d'altronde, non può corrispondere alla realtà dei fatti che l'interessato abbia intrapreso il suo viaggio d'espatrio senza documenti e senza subire controlli alle frontiere dei diversi Paesi attraversati, semplicemente nascosto nel rimorchio del TIR su cui viaggiava (cfr. verbale 1 pagg. 8-9); che, infatti, egli non ha saputo né cosa contenevano i cartoni nel rimorchio, né i Paesi o le frontiere Pagina 6
D-2016/2010 attraversate se non quella riferitagli dal suo amico, né tantomeno dove il camion si sarebbe fermato in alcune occasioni (cfr. ibidem), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Bielorussia per il timore di essere incarcerato da parte della Polizia a seguito delle molteplici convocazioni, interrogatori e maltrattamenti subiti dalla stessa che l'accuserebbe di aver ingiuriato il Presidente ad una manifestazione avvenuta nel (...), Pagina 7
D-2016/2010 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente ha reso nel corso del suo racconto dichiarazioni contraddittorie e vaghe, che conducono alla palese inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti; che, a titolo d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di collocare nel tempo in maniera precisa e certa le tre convocazioni di cui sarebbe stato oggetto (cfr. verbale 1 pagg. 5-7 e verbale 2 D20, D29, D50-52 e D82), nonostante si tratterebbe di un periodo delimitato tra la fine del (...) e il (...) circa; che, inoltre, il ricorrente non ha apportato alcun mezzo di prova circa tali convocazioni; che, a tal proposito, non soccorre l'allegazione secondo cui la convocazione gli sarebbe stata ritirata dalla Polizia (cfr. verbale 2 D103), allorquando aveva invece dichiarato, nel corso della prima audizione, che le convocazioni sarebbero rimaste a casa sua oppure che le avrebbe buttate via personalmente (cfr. verbale 1 pag. 8); che, infine, i fatti di cui il ricorrente pretenderebbe essere stato vittima nel (...) non trovano alcun legame con la manifestazione avvenuta ben tre anni prima, ovvero nel (...), la quale sarebbe all'origine delle sue persecuzioni, a seguito della denuncia del suo amico (...) (cfr. verbale 1 pagg. 5-7 e verbale 2 D20, D30, D35-36, D59 e D94); che, infatti, se il suo amico avesse voluto effettivamente denunciare il ricorrente e se la Polizia avesse avuto realmente un interesse verso il ricorrente, per guadagnare dei soldi o per muovere delle accuse contro di lui, non avrebbero di certo atteso tre anni; che, del resto il ricorrente ha confermato che non gli sarebbe successo nulla di rilevante in questi tre anni (cfr. verbale 2 D26), che, d'altronde, l'insorgente in sede di ricorso non ha contestato o apportato alcun chiarimento alle sue allegazioni, nonché agli elementi rilevati dall'UFM a fondamento della decisione impugnata, che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal Pagina 8
D-2016/2010 medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Bielorussia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da Pagina 9
D-2016/2010 parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dell'autore del gravame, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bielorussia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica, nonché professionale e vanta qualche anno di esperienza lavorativa come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, peraltro, in Patria – dove l'insorgente ha vissuto sostanzialmente tutta la sua vita (cfr. verbale 1 pagg. 2-3) – vive ancora sua (...), che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, Pagina 10
D-2016/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste della probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-2016/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno per l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12