Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-2008/2017
Sentenza d e l 2 9 ottobre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 marzo 2017 / N (…).
D-2008/2017 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, è nata a B._______, nella Zoba di Debub. Trasferitasi nella capitale Asmara nel 1994, vi ha vissuto per vent’anni prima di lasciare il paese nel 2014 e di giungere in Svizzera illegalmente nel settembre del 2015, dopo essere transitata da Etiopia, Sudan, Libia ed Italia. Il 4 settembre 2015 ha depositato una domanda d’asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (cfr. atto A6). Sentita sui motivi alla base della stessa, la richiedente asilo ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver perso la madre in giovane età ed di essere successivamente stata abbandonata dal padre. Dovendosi per questi motivi prendere cura della sorella minore e con i fratelli già arruolati nel servizio nazionale, ella, dopo aver a sua volta ricevuto una convocazione, avrebbe ottenuto una proroga valida sino al termine del percorso formativo della sorella. Ciò detto, quando questa sarebbe partita per svolgere il servizio di leva, l’interessata, conscia di non poter procrastinare ulteriormente la sua coscrizione, avrebbe vissuto nascondendosi per evitare di cadere vittima delle frequenti retate. Sennonché, nel gennaio del 2014, la richiedente asilo avrebbe ricevuto un’ulteriore convocazione, circostanza quest’ultima, che la avrebbe convinta ad espatriare per sottarsi all’incorporazione (cfr. atto A22). B. Con decisione del 7 marzo 2017, notificata il giorno seguente (cfr. atto A26), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 5 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 6 aprile 2018) l’interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale ella ne ha postulato l’annullamento e la concessione dell’asilo. In primo subordine ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle sue allegazioni. In via ancor più subordinata di essere ammessa provvisoriamente in Svizzera. Altresì ha presentato, secondo il senso, una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
D-2008/2017 Pagina 3 D. Con decisione incidentale del 26 luglio 2018, il Tribunale ha esentato la ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, invitando nel contempo l’autorità di prima istanza ad esprimersi circa le argomentazioni sollevate in sede ricorsuale. E. Il 7 agosto 2018 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame. F. Il 3 settembre 2018, la ricorrente, facendo seguito alla facoltà concessale dal Tribunale, si è espressa in replica. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
D-2008/2017 Pagina 4 né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. 3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inverosimili buona parte delle allegazioni dell’interessata. In primo luogo, la SEM ha sottolineato che la ricorrente avrebbe fornito indicazioni indefinite ed estremamente vaghe a proposito delle convocazioni e del fatto di aver vissuto nascondendosi sino al 2014. Alla richiesta di spiegare per quale motivo l’ordine di marcia gli fosse stato recapitato solo quell’anno, la richiedente asilo avrebbe invero reso sempre solo risposte indefinite. I dettagli, più volte sollecitati dall’autorità di prima istanza, sarebbero invece apparsi un po’ per volta. L’interessata avrebbe inizialmente menzionato solo gli avvisi del Mmhdar e le retate, affermando che le convocazioni scritte sarebbero apparse successivamente, e meglio, nel 2013. Solo nel momento in cui la SEM le avrebbe fatto notare che, secondo la versione fornita, al momento di lasciare gli studi nel 2002, sarebbe stata già maggiorenne, la richiedente asilo avrebbe affermato di aver già ricevuto una convocazione in precedenza. Del resto l’interessata nemmeno sarebbe stata in misura di spiegare sufficientemente nel dettaglio come avesse potuto sfuggire per anni all’incorporazione. Ella avrebbe invero risposto molto semplicemente che si sarebbe nascosta limitandosi ad affermare, a precisa domanda di chiarimenti, di essere rimasta chiusa in casa fingendo di non essere presente. Solo dopo ripetuti solleciti, alla richiedente asilo sarebbe venuto in mente di dichiarare di aver ottenuto una deroga fino al 2010. Sennonché, anche le allegazioni rese a proposito delle precauzioni da lei adottate successivamente alla scadenza di detta deroga si sarebbero rivelate estremamente povere, essendosi l’interessata limitata ad affermare che in quei periodi non sarebbe andata a lavorare e che avrebbe tenuto molte provviste in casa. Non di meno, ella avrebbe asserito di aver utilizzato il coupon a lei concesso dal governo. Ancora, prosegue l’autorità di prime cure, le dichiarazioni in merito alla prima convocazione si sarebbero rivelate contraddittorie, avendo la richiedente asilo in un primo momento fatto risalire l’evento al 2000 salvo asserire poi che l’evenienza in questione si sarebbe svolta nel 2004. Allo scopo di chiarire la questione, la SEM avrebbe chiesto all’in-
D-2008/2017 Pagina 5 teressata quante convocazioni avesse ricevuto e questa avrebbe menzionato unicamente quelle del 2004 e del 2010. La successiva possibilità di chiarire la questione avrebbe condotto ad un’ulteriore contraddizione, dal momento che l’interessata avrebbe affermato non aver ricevuto alcuna convocazione scritta nel 2000, essendosi invece trattato di una comunicazione generale del Mmhdar. Su tali presupposti, l’asserito espatrio illegale non permetterebbe di giungere a diverso esito. 3.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime cure. A suo dire, dal verbale dell’audizione sui motivi d’asilo si evincerebbe ch’ella avrebbe ricevuto due convocazioni scritte, una nel 2004 e l’altra nel 2014. Quella del 2000 sarebbe invece da intendersi quale comunicazione generale delle autorità. La ricorrente avrebbe poi spiegato in maniera convincente di aver evitato di prestare servizio poiché avrebbe dovuto occuparsi della sorella più piccola. Dopo il 2010, quando la sorella avrebbe terminato la scuola, l’interessata si sarebbe invero resa conto che non gli sarebbe più stato possibile sottrarsi all’obbligo di leva. Da qui la necessità di nascondersi. Tale circostanza corrisponderebbe del resto con l’esperienza generale di tanti disertori o renitenti di origine eritrea; esperienza confermata anche dai rapporti numerose organizzazioni internazionali. Ciò posto, rientrando detti avvenimenti nei fattori atti a renderla invisa alle autorità, nemmeno il suo espatrio illegale sarebbe privo di rilevanza. 3.3 Chiamata a presentare la propria risposta al gravame, l’autorità intimata si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie valutazioni. Essa ha quantomeno colto l’occasione per sottolineare come il fatto che le sue allegazioni siano simili a quella di altri renitenti e disertori, più che rendere verosimile la sua versione, spiegherebbe la ragione per la quale sia stata in misura di riportare tali elementi, trattandosi di fatti notori tra i membri della diaspora ertitrea. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
D-2008/2017 Pagina 6 psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando l’interessato è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Ora, appare indubbio che nella presente fattispecie, i presupposti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo non risultino adempiuti. 5.2 Le allegazioni della richiedente asilo a proposito dei suoi contatti con le autorità militari presentano infatti diversi elementi contradditori. In un primo momento ella ha infatti asserito di essere stata convocata nel 2000 e di aver potuto evitare di svolgere il servizio pretendendo di doversi occupare della sorella minore (cfr. atto A22, D41). Sennonché, l’interessata, chiamata di lì a poco a fornire delucidazioni proprio in merito a tale esonero, ha affermato di essere stata convocata nel 2003 e di aver ottenuto la dispensa nel 2004 (cfr. atto A22, D44), versione, quest’ultima, in palese contrasto con quanto detto poc’anzi. Oltremodo, la possibilità di chiarimento offertale dall’autorità di prime cure ha semplicemente condotto ad un’ulteriore di-
D-2008/2017 Pagina 7 screpanza, giacché l’insorgente ha affermato che la circostanza fatta risalire al 2000 non avrebbe riguardato una convocazione in senso stretto ma bensì una comunicazione generale del Mmhdar (cfr. atto A22, D46). In tal senso, dal tenore delle allegazioni della ricorrente non si può che desumere un tentativo di giustificare una versione non corrispondente ai fatti. Quest’ultima ha infatti menzionato l’anno 2000 dopo che l’autorità di prime cure le aveva fatto notare che nel 2002, al momento dell’interruzione degli studi, sarebbe stata già maggiorenne, ovvero da tempo papabile per il reclutamento (che di norma avviene nel corso dell’ultimo anno della scuola secondaria, ovvero l’undicesimo; cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 12.2 e riferimenti citati). Del resto, a ben guardare, l’insorgente pare aver fornito anche una terza versione discordante, avendo dapprima asserito che le autorità avrebbero iniziato a recapitare convocazioni scritte nel 2013, costituendo le precedenti unicamente delle comunicazioni generali affisse al Mmhdar (cfr. atto A22, D35). Oltracciò, il Tribunale condivide i dubbi dell’autorità intimata a proposito della carente caratterizzazione degli eventi da parte dell’interessata. A tal riguardo salta in particolare agli occhi la vaghezza nel suo resoconto a proposito del periodo passato a “nascondersi” dalle autorità. La richiedente asilo si è infatti limitata a dichiarare che nel lungo periodo di latitanza non si sarebbe recata al lavoro, tentando di tenere molte provviste in casa (cfr. atto A22, D59-60). Per il resto, è opportuno rinviare alle già elencate considerazioni dell’autorità di prime cure (cfr. supra consid. 3.1 e 3.3). Sia quel che sia, pur non potendo escludere con certezza che l’insorgente sia in qualche modo entrata in contatto con le autorità, non è compito delle autorità d’asilo dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in proposito. Pertanto, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità militari finalizzato ad un suo reclutamento, v’è luogo di partire dall’assunto che la ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionata per renitenza. Negli stessi termini, anche l’asserito espatrio illegale, posta l’assenza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l’insorgente sia malvista dalle autorità eritree, non risulta pertinente. 6. Sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, la decisione avversata merita dunque tutela. 7. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
D-2008/2017 Pagina 8 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell’allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 8. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 9.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l’esecuzione dell’allontanamento andrebbe innanzitutto considerata inammissibile. Vari organismi avrebbero infatti segnalato che l’Eritrea sarebbe da classificare quale paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari, condanne extragiudiziarie e torture. La ricorrente rischierebbe pertanto di essere sottoposta a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU in caso di rinvio. Non di meno, nel caso in disamina l’esecuzione dell’allontanamento non adempirebbe nemmeno ai presupposti di esigibilità. La madre dell’interessata sarebbe infatti deceduta ed il padre si sarebbe risposato andando a convivere con la nuova consorte. Tutti i fratelli e le sorelle sarebbero inoltre astrette al servizio nazionale. Non sarebbero pertanto date le condizioni per un ritorno nel paese d’origine nella dignità e nella sicurezza. 10. 10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk
D-2008/2017 Pagina 9 massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI- CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Eritrea è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. 10.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate nell’ambito del servizio nazionale eritreo. La problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente inhttps://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/eddc4ea5-1065-4aad-aa7b-5ff005425730/fc6cfec2-3fa0-431b-8b5f-c337b1753da9?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/9dcf644c-8e05-49f0-80ec-96058ef72196?citationId=8fc92d9b-d745-4328-8362-0f6c8d48a370&source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/f6f553e0-74ab-449e-8ec4-7866703a3c28?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/3bdfbef1-15f8-4d95-a515-43fd5e28525c?source=document-link&SP=5|zpixhk
D-2008/2017 Pagina 10 compatibile con i disposti citati. Sia quel che sia, vista la situazione personale dell’interessata (stato civile, età, data dell’espatrio), si può altresì concludere ch’ella non rischi con verosimiglianza preponderante di essere reclutata per svolgere il servizio nazionale in caso di ritorno in patria (cfr. sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento consid. 12 e 13.3). 10.4 L’esecuzione dell’allontanamento è pertanto ammissibile. 11. 11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6- 7.7 con rinvii). 11.3 Nella sentenza D-2311/2016 il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-
D-2008/2017 Pagina 11 2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 11.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è relativamente giovane e gode di buona salute. Ella dispone di una pluriennale istruzione, può avvalersi di una certa esperienza lavorativa e vanta la presenza di un’estesa rete socio-famigliare nel paese d’origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno. In Eritrea risiedono infatti il marito, il padre, i fratelli, la sorella ed ulteriori parenti. Il fatto che alcuni di questi stiano svolgendo il servizio nazionale, per quanto possa in parte influire sui suoi contatti con loro (contatti che in caso di permanenza in Svizzera sarebbero ad ogni modo inficiati), lascia altresì preconizzare che questi dispongano di un piccolo reddito a loro sostegno, circostanza quest’ultima da annoverare tra i fattori favorevoli. 11.5 Il rientro dell’interessata nel suo paese d’origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 12. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta alla richiedente asilo richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). 13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
D-2008/2017 Pagina 12 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, a norma dell’art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla litispendenza della causa, non sono riscosse spese. 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2008/2017 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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