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Corte IV D-2003/2023
Sentenza d e l 1 9 aprile 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Adriano Alari.
Parti A._______, nato il (…), Marocco, patrocinato dall'avv. Davide Borgni, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 aprile 2023
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Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) gennaio 2023. Da ricerche intraprese dalla SEM (…) gennaio 2023, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche del richiedente con le informazioni contenute nella banca dati dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, è risultato che l’interessato aveva depositato delle domande d’asilo pregresse in Bulgaria il (…) ottobre 2021 rispettivamente in Austria l’(…) dicembre 2022. A.b Il (…) febbraio 2023, l’interessato è stato sentito nell’ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale contesto, egli ha segnatamente allegato di essersi trattenuto per meno di un mese in Bulgaria dopo aver depositato la propria domanda d’asilo e di aver vissuto per un anno e mezzo tra Kosovo, Serbia ed Ungheria. Il seguente (…) dicembre 2022 ha presentato una domanda d’asilo in Austria, partendo dalla Serbia e transitando dall’Ungheria. Dopo circa un mese e mezzo ha lasciato il territorio austriaco, per presentare domanda d’asilo in Svizzera. In caso di suo ritorno in Bulgaria, l’interessato ha dichiarato di temere di venir carcerato o “rispedito al suo paese”. Invece, in caso di ritorno in Austria, egli teme di venir ritrasferito in Bulgaria. A.c Sulla base delle predette informazioni, l’autorità elvetica preposta ha formulato, il (…) febbraio 2023, all’indirizzo della sua omologa austriaca una domanda di ripresa in carico dell’interessato sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il successivo (…) febbraio 2023, detta autorità ha comunicato il rifiuto di ripresa in carico del richiedente, in quanto ad una loro precedente richiesta di ripresa in carico del (…) dicembre 2022, la Bulgaria si era riconosciuta competente per la trattazione della domanda d’asilo dell’interessato. A.d In data (…) febbraio 2023, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso all’autorità di prime cure 4 documenti, tra cui una copia di un
D-2003/2023 Pagina 3 documento identificativo kosovaro rilasciato in data (…) dicembre 2022; una copia di attestazione di trasferimento di denaro in Kosovo a favore del richiedente, una copia di un certificato vaccinale rilasciato al richiedente dalle autorità kosovare in data (…) febbraio 2022 e una copia di una ricevuta “(…)” del (…) maggio 2022 a comprova di un versamento a favore del richiedente effettuato in Kosovo. A.e In data (…) febbraio 2023, la SEM ha formulato all’attenzione delle omologhe autorità bulgare una richiesta di ripresa in carico dell’interessato, indicando in modo esplicito che lo stesso ha sostenuto di aver lasciato il territorio degli stati membri Dublino per un periodo superiore ai 3 mesi ed allegando i mezzi di prova prodotti dal rappresentante legale il precedente (…) febbraio 2023. A.f Il successivo (…) febbraio 2023, le autorità bulgare hanno accettato la richiesta di ripresa in carico sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. c RD III. A.g Agli atti è inoltre presente della documentazione inerente lo stato di salute dell’interessato. B. Con decisione del (…) aprile 2023, notificata il (…) aprile 2023 (cfr. atto SEM n. [{…}]-41/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria e l’esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l’assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Con ricorso datato (…) aprile 2023 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha avversato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) la succitata decisione della SEM, chiedendo in limine la sospensione dell’esecuzione in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, l’insorgente ha concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti di causa alla SEM per l’esame nazionale della domanda d’asilo oppure per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente, ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e protestato tasse e spese.
D-2003/2023 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Proseguendo, giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Appare d’ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore. In particolare, l’insorgente lamenta il fatto che, malgrado egli abbia allegato di aver abbandonato il territorio degli stati membri Dublino per un periodo superiore ai 3 mesi, oltre che prodotto 4 mezzi di prova che confermerebbero la sua presenza sul suolo kosovaro per una durata di almeno 5 mesi, tale circostanza non sarebbe stata sufficientemente approfondita dall’autorità inferiore. 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In
D-2003/2023 Pagina 5 concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.4 Ai sensi dell’art. 19 par. 2 RD III, gli obblighi di presa e ripresa in carico di cui all’art. 18 RD III vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) inerente il RD III implica che in una procedura di ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino il richiedente l’asilo deve poter censurare l’errata applicazione di tutte le disposizione del Regolamento Dublino che concorrono alla determinazione dello Stato competente. Questo principio vale anche nel caso in cui lo Stato membro richiesto ha accolto una richiesta di presa o ripresa in carico (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5.1 e 5.2). 4.5 Ora, venendo al caso di specie, il ricorrente nel corso del colloquio Dublino ha allegato di aver vissuto “per un anno e mezzo tra Serbia e Kosovo e che ogni tanto andava in Ungheria” (cfr. atto SEM n. 17/3). In data (…) febbraio 2023, inoltre, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso all’autorità inferiore 4 documenti che a suo dire confermerebbero la presenza del ricorrente sul suolo kosovaro e serbo, dopo che egli ha depositato la domanda d’asilo in Bulgaria. A tal proposito l’autorità di prime cure, nella decisione avversata, si è espressa limitandosi ad indicare che i documenti prodotti non sono suscettibili di comprovare che egli abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri per più di 3 mesi. Inoltre, trattandosi i documenti di mere fotocopie, gli stessi non presenterebbero elementi inequivocabili per poterli associare al ricorrente. Oltre a ciò, dalla consultazione “Eurodac”, non risulterebbero ulteriori registrazioni per entrata illegale sul territorio dei Paesi membri a seguito del deposito della domanda d’asilo in Bulgaria. Infine, quest’ultimo Paese ha espressamente accettato la ripresa in carico. 4.6 Venendo ora all’analisi dei documenti prodotti dal ricorrente (cfr. atti SEM n. 21/1 e 22/7), le ricevute di pagamento (doc. 2 e doc. 4) non risultano atte a dimostrare che il ricorrente si trovasse effettivamente e per un periodo prolungato nel tempo sul territorio kosovaro o serbo. Infatti, egli
D-2003/2023 Pagina 6 potrebbe essersi recato in quest’ultimo Paese unicamente il giorno del versamento bancario. D’altro canto, il doc. 1, che stando alla descrizione del rappresentante legale si tratterebbe di una copia di un documento identificativo rilasciato al ricorrente dalle autorità kosovare il (…) dicembre 2021, riporta correttamente i dati anagrafici dell’interessato, tra cui nome, cognome e data di nascita. Tale documento, dovesse risultare originale, sarebbe eventualmente atto a dimostrare una presenza prolungata sul territorio kosovaro del ricorrente e potrebbe altresì indicare che egli abbia depositato una domanda d’asilo anche in tale Stato (cfr. doc. 1, l’indirizzo riportato risulta essere: “Qendra per Azil”). Il doc. 3, che altresì riporta correttamente i dati anagrafici dell’interessato, dovesse risultare originale, potrebbe confermare una sua presenza duratura sul territorio kosovaro, in quanto egli parrebbe essere stato registrato dalle autorità kosovare con un numero personale ed un numero di paziente, evenienza che non sarebbe probabilmente avvenuta se non si fosse trattenuto in tale Stato legalmente per più tempo. 4.7 Pertanto, contrariamente a quanto concluso dall’autorità inferiore, il Tribunale ritiene che i documenti prodotti dal ricorrente potrebbero dimostrare una sua permanenza per più di 3 mesi sul territorio kosovaro o addirittura che egli abbia presentato anche in tale Paese una domanda d’asilo. Non vi è inoltre modo di escludere che egli abbia vissuto in modo duraturo o depositato una domanda d’asilo anche in Serbia, così come da egli allegato nell’ambito del Colloquio Dublino. Nonostante ciò, permangono dei dubbi sia circa la qualità degli elementi probatori, sia per quanto riguarda l’effettiva presenza continuativa in Kosovo e/o in Serbia del ricorrente. 4.8 Di conseguenza, il Tribunale constata che la procedura, allo stato attuale, non è matura per il giudizio e pertanto, sulla scorta dell’art. 61 cpv. 1 PA, rinvia la causa all’autorità inferiore in modo che quest’ultima accerti in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA) e proceda con una nuova decisione. Ne discende quindi che le censure formali dell’insorgente vanno accolte. 4.9 La SEM è pertanto invitata ad accertare la fattispecie così come indicato d’appresso. 4.10 Il Tribunale ritiene, visti i mezzi di prova sub atto SEM n. 22/7, che sia necessario sentire nuovamente l’interessato al fine di ricostruire i suoi spostamenti prima di presentare la domanda d’asilo in Austria, richiedendogli al contempo di produrre gli originali di suddetta documentazione oltre che altri mezzi di prova utili alla determinazione dei periodi di permanenza nei
D-2003/2023 Pagina 7 vari Paesi (Kosovo, Serbia e Ungheria). Dipoi, s’impone un’analisi approfondita dei mezzi di prova prodotti, in particolare del documento identificativo (doc. 1) e del certificato di vaccinazione (doc. 3), al fine di determinare l’autenticità degli stessi, lo statuto dell’insorgente in Kosovo e la durata della sua permanenza in tale Paese. Inoltre, se a seguito delle precedenti verifiche dovesse risultare opportuno, l’autorità di prime cure dovrà interpellare le autorità kosovare (e se necessario quelle serbe) al fine di determinare se il ricorrente abbia presentato una domanda d’asilo in tale Paese, che tipo di statuto egli avesse e se vi abbia soggiornato in modo duraturo. Nel caso in cui dall’istruttoria dovesse emergere che il ricorrente abbia effettivamente trascorso più di 3 mesi al di fuori del territorio degli Stati membri Dublino e/o che egli abbia ottenuto uno statuto in Kosovo o in Serbia, si imporrà una nuova analisi delle competenze per la trattazione della pratica del ricorrente. Se necessario, per giungere a determinarsi in merito, l’autorità inferiore procederà con ulteriori accertamenti nei termini di cui all’art. 12 PA. 5. Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del 4 aprile 2023 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA). 6. Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2003/2023 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 4 aprile 2023 è annullata e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
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