Corte IV D-1984/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 2 aprile 2007 Composizione: Giudici Valenti, Haefeli e Galliker Cancelliere Egloff A._______, Montenegro, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 15 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il 12 febbraio 2007, l'interessata ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza e secondo le versioni (cfr. verbali d'audizione del 23 febbraio e del 6 marzo 2007), da un lato, d'avere lasciato il Montenegro il 9 febbraio 2007 per paura delle minacce proferite nei suoi confronti, in quanto B._______, da sconosciuti e poiché nel 2006 sarebbero stati picchiati anche suo padre, suo fratello e sua madre (quest'ultima avrebbe dovuto essere ricoverata a causa delle percosse subite) ed uccisa una vicina di casa. Dall'altro lato, ha asserito d'avere lasciato il Montenegro nel 2001 per i medesimi motivi precedentemente indicati e d'avere presentato domanda d'asilo in C._______. Dopo la reiezione della stessa nel 2006 avrebbe deciso di venire direttamente in Svizzera nel febbraio del 2007. B. Il 15 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il Montenegro siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 16 marzo 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo nonché, subordinatamente, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 13 marzo 2007, il TAF ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso presentata dai genitori nonché dal fratello e dalle sorelle della ricorrente contro la decisione d'allontanamento preventivo in C._______ resa nei loro confronti dall'UFM l'8 marzo 2007 ([...]). Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è altresì motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
3 3.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Montenegro nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare, detto Ufficio ha qualificato come vaghe, imprecise e discordanti le allegazioni decisive in materia d'asilo rese da quest'ultima, segnatamente con riferimento alle date in cui sarebbe stata percossa e in cui sarebbe espatriata. Inoltre, ha rilevato che l'interessata ha dapprima dichiarato d'avere lasciato il Montenegro nel febbraio 2007 e d'aver raggiunto direttamente la Svizzera, per poi asserire d'aver raggiunto il nostro Paese in provenienza dalla C._______, dove avrebbe depositato una domanda d'asilo nonché vissuto a far tempo dal 2001. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che nonostante il Montenegro sia stato dichiarato Paese sicuro dal Consiglio federale, i cittadini d'etnia B._______ continuano ad essere perseguitati dalle forze dell'ordine. Per il resto, rinvia a quanto dichiarato in corso di procedura e fa valere che quanto accadutole costituisce una chiara prova del fatto che sarebbe perseguitata in patria. Pertanto, sussisterebbero fondati indizi di persecuzione nei suoi confronti e l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. Il TAF osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il Montenegro nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 6.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, la ricorrente non è però manifestamente riuscita, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, le sue allegazioni decisive s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella decisione impugnata cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Peraltro, non è dato presumere, tanto meno sulla base d'allegazioni imprecise, che la ricorrente non possa ottenere in patria un'adeguata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi o delle forze dell'ordine nei suoi confronti. La sola appartenenza all'etnia B._______ non giustifica, altresì e di per sé, l'entrata nel merito di una domanda d'asilo di una richiedente l'asilo proveniente dal Montenegro. 6.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Montenegro - che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un
4 elemento che giustifichi di per sé l'entrata nel merito della domanda d'asilo in esame. 6.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di ritenere che la ricorrente sia esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano. 7. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. In effetti, la ricorrente è giovane ed oltre alla lingua B._______ conosce pure bene il serbo-croato. Non risulta altresì che soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Montenegro. 9.2 Infine, considerato che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. 11.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
5 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente. 5. Comunicazione: - alla ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a D._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione: