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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2018 D-1972/2017

16 marzo 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,473 parole·~22 min·9

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 2 marzo 2017

Testo integrale

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Corte IV D-1972/2017

Sentenza d e l 1 6 marzo 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), con i figli C._______, nato il (…), e D._______, nata il (…), Afghanistan, tutti patrocinati dal lic. Iur. Mario Amato, Consultorio giuridico SOS Ticino, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 2 marzo 2017 / N (…).

D-1972/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadina afghana di etnia Hazara con ultimo domicilio a E._______ nel distretto di Jeghatoo in provincia di Ghazni, è giunta in Svizzera con i figli minori nell’agosto del 2015 dopo aver lasciato il paese d’origine circa tre anni prima per recarsi in Iran (cfr. atto A3, pag. 2 e segg.). B. Sentita sui motivi alla base della sua domanda d’asilo del 26 agosto 2015, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata in quanto avrebbe subito un’aggressione da parte dei talebani. A proposito di tale evenienza ella ha in particolare addotto che cinque miliziani sarebbero penetrati nella sua abitazione nel pieno della notte alla ricerca di armi da fuoco. Tre di loro avrebbero prelevato il marito, da allora scomparso, allorché gli ulteriori due sarebbero rimasti con lei usando violenza nei suoi confronti. Ella sarebbe quindi svenuta risvegliandosi una volta fattosi giorno. Dopo aver dato alcune parziali spiegazioni ai figli, che non avrebbero assistito alla scena, l’interessata si sarebbe recata presso il Mullah del villaggio ed in seguito intrattenuta con il fratello, nel frattempo giunto presso la sua abitazione. Anche a costoro, la ricorrente avrebbe fatto solo parzialmente menzione dell’accaduto omettendo di raccontare quanto alla violenza carnale subita. Ad ogni modo, sia il fratello che il religioso, dopo aver preso atto del rapimento del marito, le avrebbero detto che non vi sarebbero state vie d’uscita. La ricorrente avrebbe quindi vissuto un periodo di sofferenza riconducibile al sentimento di vergogna da lei provato ed al fatto ch’ella non aveva sino a quel momento confessato a nessuno della violenza subita. In ragione di ciò, una volta l’angoscia fattasi insopportabile, l’interessata si sarebbe nuovamente recata dal Mullah, raccontando questa volta anche dello stupro. Sennonché, passati alcuni mesi, il cugino del marito si sarebbe presentato a casa sua, onde chiederle la mano della figlia di 10 anni. Al rifiuto dell’interessata quest’ultimo la avrebbe minacciata di divulgare “quanto sapeva su di lei” e meglio, “quello che lei aveva fatto con i talebani”, a tutta la gente del villaggio “di modo che la avrebbero lapidata”. Dopo essersi convinta a raccontare tutto al fratello, la richiedente sarebbe espatriata con quest’ultimo, grazie ai proventi della vendita dei beni famigliari (cfr. atto A16, pag. 2 e segg.). B.a Dal canto loro, i figli della ricorrente hanno entrambi dichiarato aver appreso dalla madre circa il sequestro del padre da parte dei talebani il mattino seguente agli avvenimenti in questione. Dai verbali riguardanti le loro audizioni può parimenti essere dedotto che la madre non avrebbe fatto

D-1972/2017 Pagina 3 alcuna menzione della violenza carnale subita. D._______ si è quantomeno detta molto preoccupata per lo stato psichico della genitrice, dalla cui attitudine avrebbe autonomamente dedotto la gravità (cfr. atti A15 e A17). C. Con decisione del 2 marzo 2017, notificata ai richiedenti il giorno seguente (cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il loto allontanamento dalla Svizzera. Non di meno, l’autorità di prime cure ha ritenuto l’esecuzione dello stesso non ragionevolmente esigibile, con conseguente ammissione provvisoria sul suolo elvetico. D. Il 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 4 aprile 2017) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento e la concessione dell’asilo in Svizzera. Subordinatamente hanno richiesto la trasmissione degli atti all’autorità inferiore per una nuova valutazione. Altresì hanno presentato un’istanza di assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con contestuale protesta di spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 16 aprile 2017, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un attestazione di indigenza, tempestivamente trasmessa il 3 maggio 2017. F. In data 27 giugno 2017, la SEM ha presentato la propria risposta al gravame. G. Con scritto del 21 luglio 2017 i ricorrenti hanno preso posizione in merito alle considerazioni dell’autorità intimata. Nella medesima occasione hanno trasmesso in copia uno scritto redatto dai docenti di D._______ all’attenzione dello psichiatra che l’aveva in cura ed un certificato medico riguardante la stessa A._______. H. Lo scambio di scritti si è concluso con le osservazioni della SEM del 31 agosto 2017, trasmesse per conoscenza agli insorgenti.

D-1972/2017 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Nelle procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed

D-1972/2017 Pagina 5 amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, n. 8, pag. 192 segg ad art. 12 PA).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 2 marzo 2017 e non avendo essi contestato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni degli interessati inverosimili poiché contraddittorie ed insufficientemente motivate. A._______ avrebbe infatti dapprima asserito che in occasione dell’aggressione da parte dei talebani, qualcuno avrebbe bussato alla porta mentre in un secondo momento avrebbe addotto essersi svegliata quando i miliziani si trovavano già in casa. Resa attenta dell’incongruenza, l’interessata si sarebbe limitata a negare quanto dichiarato nell’ambito della prima audizione. Per di più, nella prima occasione avrebbe fatto menzione di un’unica arma mentre in seguito ne avrebbe citate due. Anche a tal riguardo, una volta confrontata in merito,la richiedente avrebbe semplicemente negato le precedenti dichiarazioni. Circa la violenza subita, la richiedente avrebbe inoltre reso allegazioni vaghe e stereotipate senza essere in misura di fornire alcun dettaglio in merito all’apparenza fisica degli aggressori nonostante il contatto ravvicinato ch’ella avrebbe avuto con quest’ultimi. Infine, le dichiarazioni a proposito della richiesta del cugino di sposare la figlia sarebbero tardive, dal momento che in occasione della prima audizione la ricorrente le avrebbe omesse nonostante l’autorità di prime cure la avesse espressamente questionata in relazione ad eventuali problemi con terze persone. Per il resto, non avendo i figli

D-1972/2017 Pagina 6 affermato di aver assistito ai fatti accaduti, andrebbe concluso all’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano le valutazioni della SEM. In particolare, essi ritengono che nei loro resoconti non vi sarebbero elementi contraddittori. Invero da un confronto dei due verbali relativi a A._______ risulterebbero due versioni molto simili. L’unica differenza consisterebbe nel fatto che dal tenore delle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione sembrerebbe che la ricorrente fosse già sveglia al momento della venuta dei talebani allorché nella seconda occasione parrebbe ch’ella si sia destata una volta sentiti i rumori. Questa non sarebbe tuttavia la sola interpretazione possibile. Invero, anche nel corso della prima audizione l’interessata avrebbe fatto riferimento al fatto di aver sentito dei rumori, di aver chiesto chi fosse e di aver iniziato a gridare. Occorrerebbe pertanto ritenere ovvio ch’ella abbia gridato nel momento in cui si sarebbe resa conto della presenza dei talebani. In altri termini, sarebbe verosimile ch’ella si sia svegliata in quel momento, sentendo i rumori. Allo stesso modo, anche per quanto riguarda il numero di armi, le dichiarazioni della ricorrente sarebbero passibili di molteplici interpretazioni. È anzitutto concepibile che nel primo verbale sia stata riportata la parola al singolare allorché l’interessata avrebbe voluto fare riferimento a diverse armi. Inoltre, il fatto che nella seconda occasione ella abbia menzionato due Kalashnikov dovrebbe condurre a ritenere verosimile il suo racconto, stante il maggior dettaglio del suo esposto. A proposito invece della carenza di particolari in merito allo stupro, occorrerebbe tenere conto del fatto che la vergogna provata dalla richiedente a causa di quanto subito sarebbe emersa in maniera evidente nel corso della seconda audizione. Per una donna musulmana analfabeta e incolta si tratterebbe di un fatto devastante, difficile da raccontare nei dettagli. A riprova di ciò, ella non ne avrebbe nemmeno fatta nemmeno menzione con i famigliari ed avrebbe pianto a più riprese nel corso dell’audizione, dichiarando in varie occasioni di sentirsi sporca per via di quanto accaduto. Andrebbe inoltre segnalato il fatto che la figlia, all’oscuro di tutto al momento dell’audizione sui motivi d’asilo, avrebbe dichiarato che dopo quella notte la madre non sarebbe stata più la stessa. Parimenti di rilievo risulterebbe quanto deducibile dallo scritto della pediatra che ha in cura la figlia, laddove viene riportato che quest’ultima avrebbe appreso quanto accaduto alla madre solo a seguito della lettura della decisione di prima istanza, rimanendone scioccata. Questi elementi dovrebbero pertanto condurre a ritenere verosimile l’episodio della violenza subita nonostante le carenze nella descrizione dello stesso, carenze imputabili ad un meccanismo dissociativo riconducibile al trauma.

D-1972/2017 Pagina 7 Per le medesime ragioni, anche l’episodio della successiva richiesta di sposare la figlia da parte del cugino andrebbe giudicata plausibile nonostante l’omissione nell’ambito dell’audizione sulle generalità. Invero, la ricorrente avrebbe già in tale sede dichiarato di soffrire di amnesie; amnesie probabilmente catalizzate dalla tensione legata alla necessità di riferire delle violenze subite. 4.3 Nella propria risposta al ricorso, l’autorità intimata rammenta anzitutto che proprio allo scopo di dipanare la natura delle differenze riscontrate nelle allegazioni della richiedente, le sarebbero state poste domande di approfondimento e che le risposte fornite avrebbero fatto inequivocabilmente emergere contraddizioni ingiustificabili. Allo stesso modo, l’interessata avrebbe dovuto ricordare il numero di armi dal momento che il marito era contadino e quindi non avvezzo a tenerle in casa. Per il resto, la reazione della figlia, così come la sofferenza accertata da medico, non andrebbero considerati quali indici di verosimiglianza. Quanto allo stato dissociativo, si tratterebbe di mere supposizioni. Inoltre essendo gli assalitori gli stessi che avrebbero aggredito il marito, l’interessata avrebbe comunque dovuto essere in grado di descriverli. Da ultimo, anche a riguardo della presunta amnesia circa le vicissitudini con il cugino, gli insorgenti non si sarebbero avvalsi di elementi concludenti. 4.4 In sede di replica, il patrocinatore degli insorgenti, dopo essersi riconfermato nelle proprie tesi in fatto ed in diritto, sottolinea la fragilità caratterizzante il nucleo famigliare oggetto della presente procedura. Invero, come documentato dallo scritto dei suoi docenti, D._______ avrebbe messo in atto un tentativo di suicidio da interpretare quale modalità di attirare l’attenzione. Inoltre, dal certificato medico prodotto e riguardante le condizioni di salute di A._______, si evincerebbe che quest’ultima avrebbe presentato sin da subito un disturbo post traumatico da stress con necessità di presa a carico psicologica. Tali elementi lascerebbero quindi presagire la maggior probabilità di uno svolgimento dei fatti così come presentati nel corso della procedura d’asilo. Dai documenti prodotti emergerebbero del resto dei tratti della personalità dei ricorrenti mal conciliabili con una creazione strumentale degli eventi ai fini della causa. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima

D-1972/2017 Pagina 8 residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Nel caso che ci occupa, appare anzitutto opportuno procedere analizzando la situazione nel luogo d’origine degli insorgenti al momento degli

D-1972/2017 Pagina 9 avvenimenti adotti, per poi esaminare, su tale base, l’entità e la congruenza delle allegazioni da loro fornite. 6.2 6.2.1 La provincia di Ghazni è risultata molto colpita da tutti i conflitti che hanno riguardato l’Afghanistan. Già durante il regime comunista, la popolazione si venne a trovare nel bel mezzo delle ostilità tra le forze governative e le varie fazioni di mujahiddin. A seguito dell’affermazione dei talebani nella seconda metà degli anni ‘90, la regione risultò poi tra le più toccate dall’oscurantismo religioso e dalle violazioni sistematiche dei diritti umani da essi perpetrate, in particolare nei confronti della popolazione femminile. Nonostante un provvisorio miglioramento facente seguito all’intervento della coalizione internazionale nei primi anni 2000, sul finire della decade, la situazione mutò nuovamente in peggio. In particolare, nel periodo menzionato dai ricorrenti, la presenza di gruppi di oppositori armati è ampiamente documentata. Alcuni distretti, seppur formalmente integrati nel territorio governativo, erano in prevalenza controllati dai talebani o quantomeno vi era una forte presenza di quest’ultimi. Per quanto riguarda in particolare il distretto di Jeghatoo (anche detto Waeez Shahid o Bahrami Shahid), non sono disponibili informazioni certe. Una fonte indipendente riferisce quantomeno del rapimento di due civili ad opera ad opera di alcuni membri delle opposizioni armate avvenuto proprio nel settembre del 2012. V’è dunque da concludere che la presenza di talebani nella regione nel lasso di tempo in esame sia da ritenersi altamente verosimile (cfr. Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), Legacies of Conflict: Healing Complexes and Moving Forwards in Ghazni Province, 10.2011, < http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1126E%20%20Legacies%2 0of%20Conflict%20-%20Ghazni%20%20CS%202011.pdf >, consultato il 25.01.2018; Afghanistan Analysts Network (AAN), The Battle for Schools in Ghazni – or, Schools as a Battlefield, 03.07.2012, < https://www.afghanistan-analysts.org/the-battle-for-schools-inghazni-or-schools-as-a-battlefield/ >, consultato il 25.01.2018; Afghanistan NGO Safety Office (ANSO), Bi-Weekly Data Report; 1 - 15 September 2012, 17.09.2012 < https://www.ecoi.net/en/file/lcal/1249078/1226_1354190921_the-0anso- 20report-20-1-15-20september-202012.pdf >, consultato il 25.01.2018). Il fatto che la ricorrente abbia ricevuto una visita da parte di miliziani armati nell’autunno del 2012 pare poter corrispondere alla realtà dei fatti. Il racconto fornito non si discosta infatti da altri avvenimenti simili avvenuti nella regione. Il criterio di plausibilità, tenuto conto della situazione nel luogo di provenienza dei ricorrenti, è pertanto da considerarsi soddisfatto. Su tali

D-1972/2017 Pagina 10 presupposti, le allegazioni dei ricorrenti meritano pertanto di essere vagliate approfonditamente, al fine di determinare se esse siano sufficientemente sostanziate e coerenti 6.2.2 Quanto alla sostanza delle allegazioni, occorre rilevare come la ricorrente sia stata in misura di descrivere dettagliatamente quanto accaduto quella sera ed in particolare l’agire degli assalitori, il loro numero, le sue reazioni all’irruzione, e anche gli avvenimenti susseguenti. Ciò detto, il Tribunale non può condividere la tesi dell’autorità di prime cure circa il fatto che le allegazioni della richiedente risulterebbero inverosimili in quanto ella non sarebbe stata in misura di descrivere con sufficiente dettaglio l’aspetto fisico degli aggressori. Invero, l’assenza di dettagli differenziati circa la caratterizzazione fisica dei miliziani può in parte essere relativizzata sulla base della traumaticità dell’evento. Va infatti tenuto debitamente conto della frequenza degli episodi dissociativi nei casi di stupro. Del resto, il racconto dell’interessata, che ha dichiarato essere “come paralizzata” non riuscendo né a muoversi né a gridare, ha evidenti riscontri nel fenomeno della paralisi indotta da stupro, noto in ambito psichiatrico e forense quale meccanismo di difesa innato e di cui derealizzazione e depersonalizzazioni sono frequente espressione (KOZLOWSKA/WALKER/MCLEAN/CARRIVE, Fear and the Defense Cascade: Clinical Implications and Management, in: Harvard Review of Psychiatry, July/August 2015, Volume 23, Issue 4, pag. 273). Ora, com’è noto, gli episodi dissociativi possono avere risultanze diverse sulla memorizzazione delle circostanze degli eventi traumatici (cfr. Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-IV, Göttingen 2003, pag. 576). Le risultanze processuali permettono inoltre di confermare quanto alla persistenza di sintomatologie post-traumatiche nella ricorrente, indizio di evento pregresso. Per di più, immaginarsi che la ricorrente, totalmente analfabeta, abbia potuto ideare un racconto integrato da una descrizione di uno stato psicofisico corrispondente a quanto menzionato nella letteratura scientifica appare ben poco probabile. La verosimiglianza delle allegazioni dell’interessata non può pertanto essere negata, come lo vuole l’autorità intimata, sulla base della carente descrizione degli aggressori. 6.2.3 Circa la coerenza dei fatti allegati, va anzitutto osservato come l’episodio centrale del racconto, e meglio, la visita dei talebani presso il domicilio dell’interessata e le risultanze dello stesso sia stato descritto con una certa linearità nel corso delle due audizioni a cui quest’ultima è stata sottoposta. Nonostante da una prima lettura le versioni addotte paiano effettivamente presentare alcune differenze, le stesse non riguardano elementi sostanziali e non inficiano ad esse sole la verosimiglianza delle allegazioni.

D-1972/2017 Pagina 11 Nel corso dell’audizione sulle generalità la richiedente ha effettivamente addotto che qualcuno avrebbe bussato alla porta durante la notte e che il marito si sarebbe recato ad aprire pensando che fossero i vicini; dettaglio quest’ultimo omesso nella seconda audizione. Sennonché, il prosieguo della narrazione coincide quasi integralmente con quanto addotto nella seconda occasione. La richiedente ha infatti in entrambi i casi allegato aver udito dei rumori ed aver gridato, allorché il coniuge le avrebbe detto di restare in silenzio in quanto si sarebbe trattato di talebani alla ricerca di armi. Pertanto, la mancata menzione del dubbio del marito circa la possibilità si fosse trattato dei vicini in una delle due occasioni non può essere considerata un’incongruenza. Allo stesso modo, il solo fatto che nella prima occasione ella paia essersi riferita ad una sola arma mentre in seguito ne avrebbe menzionate due, non costituisce una contraddizione riguardante punti essenziali, fermo considerato inoltre che anche nell’ambito dell’audizione sulle generalità, l’interessata pare poco prima aver parlato di “armi” riferendovisi al plurale. 6.2.4 Conto tenuto di quanto precede, la verosimiglianza degli avvenimenti successivi allo stupro e segnatamente delle conseguenze della richiesta volta all’ottenimento della mano della figlia D._______ da parte del cugino paterno non può essere messa in dubbio senza ulteriori approfondimenti in ragione del solo fatto che la ricorrente avrebbe omesso di farne menzione nel corso della prima breve audizione sulle generalità. 6.3 Di conseguenza, le dichiarazioni della ricorrente a proposito dello stupro subito ossequiano alle condizioni prescritte dall’art. 7 LAsi. Il Tribunale parte quindi dall’assunto che la ricorrente abbia realmente subito una violenza carnale ad opera di insorti armati. A proposito di quanto allegato circa lo svolgersi degli avvenimenti successivi, il Tribunale, sulla base degli atti attualmente all’inserto, non può inoltre escludere che i fatti possano essersi effettivamente svolti così esposto dall’insorgente. 7. Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene pertanto giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest’ultima abbia a verificare dettagliatamente la possibile rilevanza in materia d’asilo dello stupro subito, conto tenuto della situazione nel paese d’origine dell’interessata e dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti (cfr. a proposito della presenza di un’alternativa di protezione interna DTAF 2011/51 consid. 8). Quanto agli avvenimenti successivi, l’autorità resta libera di metterne nuovamente in discussione la verosimiglianza, posta una previa ed esau-

D-1972/2017 Pagina 12 stiva analisi delle dichiarazioni degli interessati sotto il profilo della sostanza, della plausibilità e della coerenza e nel solo caso in cui non dovesse ritenere la violenza carnale sufficiente a giustificare una modifica del provvedimento avversato. 8. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 2 marzo 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 9. 9.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 9.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-1972/2017 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 850.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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