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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2020 D-1967/2017

12 febbraio 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,822 parole·~9 min·5

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 marzo 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1967/2017

Sentenza d e l 1 2 febbraio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Eritrea, patrocinato dal Servizio giuridico di SOS Ticino, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 marzo 2017.

D-1967/2017 Pagina 2 : Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 16 novembre 2015, il verbale d'audizione sulle generalità del 9 novembre 2015 (cfr. atto B6/11), il diritto di essere sentito del 22 gennaio 2016 in vista di un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ed allontanamento verso l'Italia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. atto B20/7), la presa di posizione del ricorrente del 21 marzo 2017 in merito alle dichiarazioni della moglie rilasciate nel corso della procedura d'asilo a lei attinente (cfr. atto B33/1), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 marzo 2017 (notificata il 30 marzo 2017), per il cui tramite detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 aprile 2017), per il cui tramite l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la domanda d'asilo venga esaminata in Svizzera; altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili, l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 29 novembre 2019 che invitava il ricorrente a fornire delle informazioni dettagliate in particolare in merito alla coabitazione con la moglie e le figlie, all'educazione delle bambine, all'esercizio dell'autorità parentale sulle stesse ed all'esercizio di un'attività lucrativa, la trasmissione delle informazioni richieste da parte dell'insorgente con scritto del 7 dicembre 2019, il certificato emesso dal ristorante la B._______ di C._______ l'11 dicembre 2019 in relazione all'attività svolta dal ricorrente,

D-1967/2017 Pagina 3 i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro

D-1967/2017 Pagina 4 secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente, che si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari, che a sostegno della sua domanda d'asilo l'insorgente ha allegato di essere venuto in Svizzera con il desiderio di raggiungere la moglie e la figlia al beneficio dell'asilo per vivere insieme (cfr. atto B6/11, pag. 5 e 7), che altresì, con l'esercizio del diritto di essere sentito del 22 gennaio 2016 l'insorgente aveva sollevato la potenziale applicabilità dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. atto B20/7), che l'autorità inferiore nella decisione del 27 marzo 2019, pur avendo menzionato la concessione dell'asilo alla moglie ed alla figlia (cfr. pag. 3 pto. II: "La SEM constata che la signora D._______ [N…], accompagnata da sua figlia E._______, ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il […] aprile 2014. In data […] luglio 2015 le è stato concesso l'asilo"), ha però limitato la sua disamina all'art. 8 CEDU senza neppure citare l'art. 51 cpv. 1 LAsi, che così facendo la SEM ha dunque omesso di verificare se tale disposizione fosse nel caso in disamina applicabile rispettivamente se le condizioni fossero adempiute, che in sede ricorsuale l'insorgente ribadisce di soddisfare le condizioni della summenzionata disposizione (cfr. ricorso pag. 4), che la verifica dell'applicabilità di tale disposizione non pare d'acchito priva di rilevanza per l'esito della vertenza, che invero, nella fattispecie il matrimonio dell'insorgente con la moglie non pare essere stato messo in dubbio dall'autorità inferiore, che altresì, la giurisprudenza ha stabilito che il matrimonio religioso costituisce di norma una forma d'unione valevolmente conclusa di modo che nulla osti al suo riconoscimento in Svizzera (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5.3),

D-1967/2017 Pagina 5 che su tali presupposti, avendo la SEM omesso di verificare l'applicabilità di una disposizione legale, v'è da riscontrare una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell'ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, WALDMANN/BICKEL, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3), che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti, che in riferimento a ciò, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 27 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione, che l'autorità di prima istanza è invitata in particolare a valutare l'applicabilità dell'art. 51 cpv. 1 LAsi previe ed eventuali ulteriori misure istruttorie, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria risulta priva d'oggetto, che giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese

D-1967/2017 Pagina 6 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta sulla base di tale nota; che in difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 750.– (disborsi e indennità supplementare un rapporto all'IVA compresi; art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1967/2017 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 750.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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