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Corte IV D-1964/2014
Sentenza d e l 2 9 aprile 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A. _______, nato il (…), con la moglie B. _______, nata il (…) e i figli C. _______, nato il (…) e D. _______, nato il (…), Nigeria, tutti rappresentati dal signor Lodovico Gentile, (…), ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 24 marzo 2014 / N (…).
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Visto: la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 25 febbraio 2014; la decisione dell'UFM del 24 marzo 2014, notificata il 9 aprile 2014 ai richiedenti (cfr. atto A19/1) mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia; il ricorso dell'11 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:14 aprile 2014) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo; la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento concessa in data 15 aprile 2014; la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 16 aprile 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
D-1964/2014 Pagina 3 che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento; che, prima di applicare la precitata disposizione, l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III; cfr. nota di risposta del 14 agosto 2013 del Consiglio federale alla Commissione europea relativa all'accettazione del Regolamento Dublino III previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali entro il 3 luglio 2015); che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, l'UFM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione; che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15); che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 del Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri); che, giusta l'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei
D-1964/2014 Pagina 4 criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente; che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale in forza del suddetto Regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III); che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 del Regolamento Dublino III); che, giusta l'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo a (…) (Italia) il 12 luglio 2011 (cfr. atti A3/2 e A4/2); che tale circostanza è stata confermata dagli stessi ricorrenti (cfr. verbale d'audizione del marito del 28 febbraio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 5; verbale d'audizione della moglie del 28 febbraio 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 5); che il 7 marzo 2014, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati agli art. 23 par. 2 e art. 24 par. 2 del Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti A11/8 e A13/5); che il 20 marzo 2014, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atti A15/2 e A16/2);
D-1964/2014 Pagina 5 che, quindi, l'Italia ha riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione; che gli interessati non hanno contestato né di aver depositato una domanda di asilo in l'Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la loro domanda (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 9; verbale 2, pagg. 5 e 7); che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data; che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2 a frase del Regolamento Dublino III); che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni; che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]); che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr.
D-1964/2014 Pagina 6 segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09); che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma del Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che in sede ricorsuale i ricorrenti fanno valere che in Italia non avrebbero trovato protezione in un centro d'accoglienza, ma avrebbero dormito sotto i ponti o dove capitava; che inoltre i figli non avrebbero ricevuto le cure mediche di cui necessitavano; che tuttavia, i ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura; che, inoltre, i ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese; che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che invero, l'allegazione ricorsuale secondo cui gli interessati non avrebbero trovato protezione in un centro d'accoglienza ed avrebbero dormito sotto i ponti, alla stazione o dove capitava, costituisce unicamente un'affermazione generale, non sostanziata e non corroborata da elementi probatori; che inoltre i ricorrenti hanno dichiarato che in caso di trasferimento in Italia non avrebbero un alloggio e nemmeno un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, pag. 7); che tuttavia, tali affermazioni non sono corroborate da alcun mezzo probatorio;
D-1964/2014 Pagina 7 che essi non hanno dunque fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia; che, ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione; che i ricorrenti invocano che i figli bisognosi di assistenza medica non avrebbero ricevuto le cure necessarie in Italia; che tuttavia, i essi non hanno neppure menzionato quali fossero i problemi medici dei figli; che i medesimi fanno valere implicitamente che il trasferimento verso lo Stato di destinazione esporrebbe i figli ad un rischio per la loro salute costitutivo di una violazione dell'art. 3 CEDU, che il respingimento forzato di una persona che soffre di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che all'occorrenza tale non è il caso dei figli dei ricorrenti; che invero non hanno prodotto alcun certificato medico o altri mezzi di prova che dimostrino che i figli siano effettivamente affetti da problemi medici; che nemmeno nell'audizione non hanno riferito di eventuali problemi (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, pag. 7); che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva);
D-1964/2014 Pagina 8 che, alla luce di tutto quanto sopra, non ci sono elementi che lascino pensare che in caso di bisogno ai ricorrenti non saranno garantite le cure mediche necessarie; che gli insorgenti possono quindi essere trasferiti in Italia; che, del resto non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica dei ricorrenti (cfr. art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III); che va inoltre aggiunto che il Regolamento Dublino III non conferisce un diritto al richiedente l'asilo di scegliere lo Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, che a suo avviso, offre le migliori condizioni di accoglienza (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3 applicabile per analogia); che per quanto riguarda l'allegazione ricorsuale secondo cui il signor A. _______ avrebbe delle prospettive professionali in Ticino essendo elettricista ed essendo specializzato nel campo dei lavori di alta tensione, va rilevato che questi elementi non sono rilevanti per la determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento Dublino III; che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 del Regolamento Dublino III; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a Oasi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10);
D-1964/2014 Pagina 9 che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che la misura supercautelare concessa in data 15 aprile 2014 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1964/2014 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La misura supercautelare pronunciata in data 15 aprile 2014 è revocata. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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