Corte IV D-1943/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Antonella Guarna. A._______, provenienza sconosciuta, alias Liberia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1943/2009 Fatti: A. Il 7 febbraio 2009, l'interessato, dichiaratosi cittadino liberiano originario di B._______, nato da padre liberiano e da madre nigeriana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 e del 13 marzo 2009) d'aver lasciato assieme alla madre la Liberia all'età di tre anni per andare a vivere a C._______ nello Stato di Bayelsa in Nigeria. Nel mese di (...) del (...), egli avrebbe partecipato ad un attacco contro una stazione di polizia, rispettivamente avrebbe saputo dell'uccisione di alcuni poliziotti e sarebbe stato arrestato, ma sarebbe riuscito a liberarsi. Dopo tale avvenimento, il (...), il villaggio dell'interessato sarebbe stato attaccato dai militari, i quali avrebbero ucciso tutte le persone tra cui la sua famiglia, quando lui non era presente. Sarebbe in seguito fuggito dal suo villaggio per rifugiarsi a D._______ e alcune settimane più tardi, ovvero nel (...) del (...), l'interessato avrebbe lasciato definitivamente la Nigeria, quando - mentre si trovava a D._______ - sarebbe venuto a sapere di essere ricercato dalle autorità nigeriane. Dopo aver risieduto in Ghana per un anno, nel (...) del (...), l'interessato avrebbe attraversato la Repubblica del Niger, per giungere in Libia dove avrebbe vissuto a E._______ per due anni. Dalla Libia, il (...), egli si sarebbe recato in Italia, da dove - dopo oltre cinque anni - avrebbe raggiunto il (...) la Svizzera, in treno, senza subire controlli e senza alcun documento. B. Il 23 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 25 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una Pagina 2
D-1943/2009 domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto, da un lato, che il richiedente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro Pagina 3
D-1943/2009 lato, ha considerato inattendibili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal medesimo. In particolare, il richiedente - oltre a non aver convinto l'autorità inferiore della sua provenienza da C._______ nello stato di Bayelsa in Nigeria - non avrebbe saputo fornire dettagli sulla sua attività di combattente, non avrebbe menzionato - nella prima audizione - l'arresto di cui sarebbe stato oggetto e si sarebbe contraddetto sulla situazione dei membri della sua famiglia. Dalle dichiarazioni del richiedente, l'UFM ha potuto presumere che egli sia di origine nigeriana, avendo tra gli altri dichiarato che sua madre sarebbe nigeriana, mentre che detto Ufficio ha escluso che egli sia originario della Liberia, come avrebbe sostenuto, in assenza di qualsiasi legame con tale Paese e di alcun documento. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha allegato di non aver mai posseduto né richiesto un documento d'identità (passaporto o carta d'identità) e dunque di non poter produrre alcun documento. Egli ha segnalato di non avere più contatti con nessuno in Sierra Leone o in Nigeria, dove sarebbe rimasta sua madre, nonché non di non conoscere i suoi parenti in Liberia, da dove sarebbe partito quando aveva tre anni. Il ricorrente ha addotto inoltre che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti in merito allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, egli ha ribadito di non aver potuto rispondere alle domande sulla Liberia, poiché avrebbe lasciato da piccolo questo Paese, ed ha addotto che, in caso di un suo rinvio in Liberia, la sua vita sarebbe in grave pericolo, giacché in questo Paese vige una situazione ancora fortemente destabilizzata, non vi conoscerebbe nessuno e non vi avrebbe alcun legame. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, Pagina 4
D-1943/2009 per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché siano trascorse parecchie settimane dall'invito dell'UFM, dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo il 7 febbraio 2009, ad esibirli (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 5). Il ricorrente ha allegato di aver lasciato la Nigeria, giungendo dapprima in Ghana e, attraversando la Repubblica del Niger, fino in Libia, da dove avrebbe proseguito in barca per l'Italia, e da lì infine avrebbe raggiunto la Svizzera in treno, senza documenti e senza subire controlli. Il ricorrente si è contraddetto sul mezzo utilizzato per arrivare in Ghana, affermando dapprima che avrebbe viaggiato in Pagina 5
D-1943/2009 camion (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 9) ed in seguito in bus (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 6). Egli non è stato in grado di indicare la data in cui sarebbe arrivato in Italia, a F._______ e l'indirizzo preciso del negozio in cui avrebbe alloggiato, nonché la città in cui sarebbe arrivato in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 10). Solo nel corso della seconda audizione avrebbe menzionato il fatto di aver raggirato i controlli alle frontiere, pagando l'autista (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 6). Oltre a ciò, codesto Tribunale osserva che varcare il confine Schengen senza alcun documento costituisce un'impresa pressoché impossibile. Pertanto, alla luce dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni circa il viaggio d'espatrio, v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e che dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. D'altronde non soccorrono il ricorrente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti e non ne avrebbe mai richiesti (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 5 e ricorso pag. 2). Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito, quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare innazitutto che il ricorrente, malgrado abbia dichiarato di essere cittadino liberiano, non conosce sostanzialmente alcunché e non ha dimostrato - con una valida giustificazione (cfr. ricorso pag. 2) alcun interesse in merito a questo Paese, che pretende essere il suo (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 3 e del 13 marzo 2009 pag. 4-5). Peraltro, egli ha fatto valere in corso di procedura dei Pagina 6
D-1943/2009 motivi d'asilo che non sono correlati alla Liberia, bensì alla Nigeria ed in particolare allo Stato di Bayelsa (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 7-9 e del 13 marzo 2009 pag. 4-5). Indipendentemente dalla questione di sapere se l'insorgente proviene o meno da questo Stato della Nigeria, il racconto - ad esso correlato e reso a sostegno della sua domanda d'asilo - è inverosimile. A titolo d'esempio, codesto Tribunale sottlinea che egli non è stato in grado di indicare la data precisa dell'incidente in cui sarebbero stati uccisi dei poliziotti (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8). L'insorgente si è inoltre contraddetto sulle conseguenze dell'attacco al suo villaggio, affermando che tutta la sua famiglia - tra cui sua madre, il di lei marito e i suoi fratellastri - sarebbe stata sterminata (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8) mentre che avrebbe dichiarato che uno dei suoi fratelli si troverebbe sempre in Ghana (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 12) e che la madre - di cui non avrebbe più notizie da molto tempo - sarebbe rimasta in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2), e quindi ancora in vita. Non soccorrono peraltro l'autore del gravame le mere e semplici allegazioni secondo cui sarebbe ricercato dalle autorità nigeriane, ritenuto che ciò gli sarebbe stato riferito da un suo amico (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 13 e 15) o dalle persone di altri villaggi (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8) ed i fatti di cui si prevale risalirebbero ben al (...) (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8 e del 13 marzo 2009 pag. 13). D'altronde, il ricorrente in sede di ricorso non ha indicato, né accennato ai motivi d'asilo asseriti in corso di procedura e correlati agli avvenimenti che sarebbero avvenuti in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi , le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dall'insorgente (v. consid. 8 del presente giudizio), non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del medesimo. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). Pagina 7
D-1943/2009 10. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. 12.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 12.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dalla Liberia (v. considerando 8 del presente giudizio) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel suddetto Paese, come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3). Per di più, questo Tribunale osserva che, giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c della Costituzione della Repubblica federale della Nigeria del 1999, è cittadino nigeriano ogni persona nata all'estero avente un genitore nigeriano. Pertanto, come ha presunto rettamente l'UFM, v'è ragione di ritenere che il ricorrente sia nigeriano, visto che egli stesso ha dichiarato che sua madre è nigeriana (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 2 e del 13 marzo 2009 pag. 3). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di Pagina 8
D-1943/2009 collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ed ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 12.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 12.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane, ha vissuto in Nigeria sin dall'età di 3 anni fino al suo espatrio nel 2000 (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 3) ed ha una certa esperienza professionale come cacciatore, pescatore ed altresì come manovale nell'edilizia (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 3-4). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. 12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni Pagina 9
D-1943/2009 documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-1943/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11