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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2007 D-1922/2007

24 aprile 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,831 parole·~9 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 13 marzo 2007 in materia di non e...

Testo integrale

Corte IV D-1922/2007 {T 0/2} Sentenza del 24 aprile 2007 Composizione: Giudici Valenti, Cotting-Schalch e Lang Cancelliere Poretti A._______, nato _______, Afghanistan, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 13 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha depositato una prima domanda d'asilo il 29 ottobre 2001. Il 19 maggio 2003, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha respinto detta domanda e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento. Il ricorso interposto contro tale decisione dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) il 19 giugno 2003 è stato oggetto di una decisione di stralcio dai ruoli il 19 agosto 2004, in seguito al ritiro del gravame da parte dell'interessato. B. Il richiedente ha depositato una seconda domanda d'asilo il 19 dicembre 2005. Il 25 gennaio 2006, l'UFM non è entrato nel merito della suddetta domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. Il ricorso interposto contro tale decisione dinanzi alla CRA il 1° febbraio 2006 è stato respinto con sentenza del 3 luglio 2006. C. Il 14 febbraio 2007, il richiedente ha presentato la terza domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 27 febbraio e del 5 marzo 2007), di non essere rientrato in patria dopo la conclusione della seconda domanda d'asilo. Ha allegato i medesimi motivi d'asilo invocati nel corso della precedente procedura e sostenuto di rischiare la vita in caso di rimpatrio. D. Il 13 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 14 marzo 2007, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

3 3. Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato al giudizio di legittimità delle decisioni di non entrata nel merito della domanda d’asilo, d’allontanamento e d’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1. pag. 240 e seg.). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che la seconda procedura si è definitivamente conclusa il 3 luglio 2006 e che l'insorgente medesimo ha dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo da far valere. I timori manifestati nel quadro della presente domanda d'asilo sarebbero già stati considerati e valutati dall'UFM e dalla CRA nella precedente procedura. 5. Nel gravame, l'insorgente ribadisce l'insussistenza di nuovi motivi d'asilo. Sostiene, però, che la situazione generale vigente in Afghanistan si sta deteriorando e che un'offensiva contro i talebani prevista per il mese d'aprile potrebbe condurre ad una situazione di guerra o di violenza generalizzata. 6. Giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall’audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7. 7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la sentenza della CRA del 3 luglio 2006, che ha confermato la decisione dell'UFM del 25 gennaio 2006. In tale ambito non soccorre l'insorgente la generica allegazione secondo cui i motivi fatti valere in detta procedura sarebbero veri. 7.2 Questo Tribunale constata altresì che l'insorgente si limita a proporre nell'ambito della procedura in esame delle semplici e generiche congetture in merito alle possibili conseguenze di una campagna militare contro i talebani, senza precisare per quale ragione una siffatta campagna potrebbe comportare una sua esposizione personale ad azioni atte a giustificare la qualità di rifugiato. 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. Ritenuta l'inconsistenza dei motivi d'asilo allegati, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) nonché l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement).

4 11. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.1 Nel caso concreto, alcun elemento emergente dagli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, quo ad un pericolo d'esposizione personale in Afghanistan ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.). 11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è lecita. 12. Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile il rimpatrio (art. 14a cpv. 4 LDDS). 12.1 Va rilevato che l'esecuzione dell'allontanamento verso Kabul, le province del nord ed Herat è ragionevolmente esigibile a condizione che lo straniero vi possa trovare una solida rete sociale, la garanzia del minimo vitale ed un alloggio (v. GICRA 2006 n. 9 e relativi riferimenti). In dette regioni non sussiste notoriamente più una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio. L'insorgente, per quanto emerge dagli atti di causa, è nato ed ha vissuto parecchi anni a B._______ - provincia [...] facente parte della lista delle zone nelle quale l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile ai sensi della precitata giurisprudenza – ma ha soggiornato pure a C._______ e D._______. Come già ritenuto nella sentenza della CRA del 3 luglio 2006, è dato presumere dall'insieme delle circostanze del caso concreto che il ricorrente possa contare in patria su una solida rete sociale che potrà anche garantirgli, come in passato, alloggio e minimo vitale. Da questo profilo, l’esecuzione dell’allontanamento è esigibile. 12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, ha una certa formazione, dell'esperienza lavorativa e buone competenze linguistiche (usbeco, dari, farsi, turco, urdu, tedesco ed inglese). Inoltre, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, problemi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA

5 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole, con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d’origine. 12.3 Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione. 13. Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, può procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Considerato che nessun ostacolo d’ordine tecnico si oppone al rientro in Afghanistan, l’esecuzione dell’allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS). 14. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 15. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______; allegato: incarto UFM) - al E._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

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