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Corte IV D-1895/2014
Sentenza d e l 2 1 gennaio 2015 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David Wenger; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…)e la figlia B._______, nata il (…), Eritrea, ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 11 marzo 2014 / N […].
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Visto la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera, unitamente alla figlia, il 4 luglio 2013; i verbali d'audizione del 12 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e dell'11 febbraio 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) dell'11 marzo 2014, notificata all'interessata il 12 marzo 2014 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), con cui tale Ufficio ha respinto la domanda d'asilo della richiedente pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata e di sua figlia dalla Svizzera; che, nondimeno, ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea delle richiedenti, concedendo pertanto loro l'ammissione provvisoria in Svizzera; il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 9 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 aprile 2014) con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiata; che, in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo esame della domanda; che, in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e dal relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale l'11 aprile 2014; la decisione incidentale del 16 aprile 2014 con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, invitando nel contempo la ricorrente a versare, entro il 2 maggio 2014, un anticipo di CHF 600.— a copertura delle presunte spese giudiziarie; il tempestivo pagamento del succitato anticipo spese avvenuto in data 2 maggio 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
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e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.); che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea nata e cresciuta a Khartoum (Sudan) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che, quanto ai motivi d'asilo, ella ha dapprima sostenuto di avere lasciato il Sudan per mantenere i suoi famigliari e per migliorare le proprie condizioni di vita (verbale 1, pagg. 8 e 9); che nella seconda audizione ha aggiunto di avere avuto problemi con le autorità e la popolazione sudanese (cfr. verbale 2, D112-115 e D130-133, pagg. 9-11); che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, l'insorgente avrebbe dapprima sostenuto di non conoscere il motivo per cui i propri genitori avrebbero lasciato l'Eritrea, allorché, nella seconda audizione, avrebbe sostenuto che il padre sarebbe stato un oppositore del governo e membro del gruppo "Jebha"; che anche i motivi relativi all'espatrio dal Sudan sarebbero discordanti; che, segnatamente, avrebbe inizialmente dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con
D-1895/2014 Pagina 4 le autorità sudanesi o terze persone, allorquando, in seguito, avrebbe affermato di essere stata incarcerata dalla polizia e di avere sempre subito insulti dalla popolazione locale; che, oltretutto, la descrizione dell'evocata incarcerazione sarebbe manifestamente inconsistente; che, visto quanto precede, l'UFM è dell'avviso che i reali motivi d'asilo della ricorrente siano riconducibili alle difficili condizioni socioeconomiche in Sudan ed in Eritrea; che, pertanto, tali motivi non costituirebbero delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infine, non avendo la ricorrente mai vissuto in Eritrea, non avrebbe alcun fondato timore di subire una punizione in patria per diserzione e renitenza dall'esercito eritreo; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo in oggetto pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata e di sua figlia dalla Svizzera; che, nondimeno, ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea delle richiedenti, concedendo pertanto loro l'ammissione provvisoria in Svizzera; che nel ricorso la ricorrente ha chiesto sostanzialmente l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiata in Svizzera; che, in particolare, ella non avrebbe comunicato l'appartenenza del padre al gruppo "Jebha" già nel corso della prima audizione in quanto avrebbe temuto di compromettere quest'ultimo; che, d'altronde, in Sudan numerosi eritrei sparirebbero nel nulla; che, inoltre, l'insorgente avrebbe evocato ulteriori fatti solo nel corso della seconda audizione perché in occasione della prima sarebbe stata in cattive condizioni di salute e si sarebbe limitata ad indicare sommariamente i propri motivi d'asilo; che, infine, malgrado non abbia mai vissuto in Eritrea, avendo la sua famiglia lasciato illegalmente il paese d'origine, sarebbe comunque vista dalle autorità locali come una persona ostile al governo e, in caso di ritorno, rischierebbe persecuzioni rilevanti in materia d'asilo; che, di conseguenza, le andrebbe almeno riconosciuta la qualità di rifugiata in Svizzera; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
D-1895/2014 Pagina 5 dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che, come rilevato giustamente dall'autorità inferiore, le allegazioni della ricorrente si limitano a generiche e stereotipate affermazioni di parte; che, oltretutto, le dichiarazioni risultano essere palesemente contraddittorie; che, infatti, l'insorgente nel corso della prima audizione ha affermato di avere lasciato il Sudan essenzialmente per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 8); che solo in occasione della seconda audizione ella ha aggiunto di essere stata arrestata in Sudan e di essere stata discriminata dalla popolazione sudanese (cfr. verbale 2, D112-115 e D130-133, pagg. 9-11); che questi ultimi motivi risultano inverosimili in quanto completamente omessi nel corso della prima audizione; che, in questo senso, si rileva che le giustificazioni ricorsuali secondo cui in occasione della prima audizione avrebbe espresso solo sommariamente i propri motivi d'asilo non soccorrono l'insorgente; che, infatti, è lecito attendersi che, se reali, tali circostanze sarebbero stato quantomeno accennate già in occasione della prima audizione; che, oltretutto, ella ha espressamente negato di avere mai
D-1895/2014 Pagina 6 avuto problemi con le autorità o terze persone in Sudan (cfr. verbale 1, pag. 9); che risultano inverosimili pure le dichiarazioni circa l'espatrio dei propri genitori; che, infatti, la ricorrente ha dapprima affermato di non essere a conoscenza di particolari motivi per cui la propria famiglia avrebbe lasciato l'Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 8); che, tuttavia, in occasione della seconda audizione ha sostenuto di essere sempre stata a conoscenza del fatto che il padre sarebbe un oppositore del governo e membro del "Jebha" (cfr. verbale 2, D107-112, pag. 9 e D144, pag. 12); che, in aggiunta, ha precisato di non avere menzionato tale fatto in precedenza in quanto avrebbe temuto per le sorti del padre in Sudan (cfr. verbale 2, D145-146, pag. 12); che, ciò nonostante, eccetto le proprie dichiarazioni di parte la ricorrente non ha saputo fornire alcun elemento oggettivo a sostegno di tale tesi; che, di conseguenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze e, segnatamente, del carattere inverosimile delle precedenti dichiarazioni della ricorrente e dell'assenza di credibilità di quest'ultima, non vi è alcun motivo per dare seguito a tali motivazioni; che, pertanto, è a giusto titolo che l'UFM ha negato il riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente, per motivi insorti antecedentemente alla fuga, e la concessione dell'asilo; che, circa l'esame di eventuali motivi d'asilo insorti dopo la fuga, il Tribunale osserva che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che, nel caso di specie, la ricorrente non ha mai vissuto in Eritrea, motivo per cui si può escludere che la medesima sia mai entrata in contatto con le autorità militari di tale paese; che, pertanto, sulla base di tale circostanza e dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo sopradescritti, non vi è nemmeno motivo di riconoscere alla medesima la qualità di rifugiata per motivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi); che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
D-1895/2014 Pagina 7 che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che con la sua decisione dell'11 marzo 2014, l'UFM ha considerato non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate sostituendo tale misura con la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che il Tribunale prende atto di tale misura ordinata dall'autorità di prima istanza; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché l'art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 2 maggio 2014; che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1895/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo versato in data 2 maggio 2014. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
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