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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2010 D-1894/2008

24 settembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,585 parole·~8 min·1

Riassunto

Ricongiungimento familiare (asilo) | Asilo (ricongiungimento familiare); decisione dell...

Testo integrale

Corte IV D-1894/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 settembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con approvazione del Giudice Robert Galliker, cancelliere Federico Pestoni; A._______, nata il (...), Eritrea, ricorrente, a favore di B._______, nato il (...), Sudan, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Ricongiungimento familiare; decisione dell'UFM del 21 febbraio 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1894/2008 Visti: la decisione del 6 ottobre 2006, con la quale l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo alla ricorrente; lo scritto del 9 ottobre 2007 per mezzo del quale ella ha richiesto l'autorizzazione di entrata in Svizzera volta al ricongiungimento famigliare in favore di suo marito B._______; la copia dell'atto di matrimonio allegato in medesima data, a comprova dell'unione di A._______ e B._______ avvenuta il (...); la decisione del 21 febbraio 2008, con la quale l'UFM ha respinto la ci tata richiesta; il ricorso del 20 marzo 2008 (data del timbro postale) contro la predet ta decisione; la decisione incidentale dell'11 aprile 2008, con la quale il TAF ha respinto la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a coper tura delle presumibili spese processuali, fissando alla ricorrente un termine, scadente il 28 aprile 2008, per provvedere al pagamento del l'importo di fr. 600.-; il pagamento del predetto anticipo, avvenuto in data 22 aprile 2008; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; Pagina 2

D-1894/2008 che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto le gittimata ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari; che, in virtù dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera; che quindi, la concessione dell'asilo famigliare ad una persona resi dente all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuto la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione famigliare con la persona aspirante al ricongiungimento famigliare; che infatti, il ricongiungimento famigliare ai sensi della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei famigliari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità famigliari; che inoltre, la comunione famigliare preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità; che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo famigliare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. GICRA 2006 n. 8, pagg. 92 e segg., GICRA 2000 n. 11, pagg. 86 e segg.); che, in casu, l'interessata non invoca alcuna persecuzione che avrebbe visto come vittima il marito; Pagina 3

D-1894/2008 che in sede di ricorso, l'interessata ha dichiarato di non capire in base a quale considerazione l'UFM possa dedurre che la separazione dal marito non sia direttamente dovuta alla fuga; che, a suo dire, secondo quanto emerge dagli atti della procedura d'asilo, sarebbe verosimile ri tenere che abbia formato una comunità famigliare con l'attuale marito, posto che ella ha dichiarato di aver vissuto un anno in Sudan dopo aver lasciato l'Eritrea; che inoltre, la decisione dell'autorità inferiore si fonda su un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; che, tuttavia dalla documentazione relativa alla domanda di asilo della ricorrente emerge che ella non viveva in comunione domestica con il marito prima della propria fuga; che infatti, in sede di audizioni relative alla sua procedura di asilo, la ri corrente ha riferito di aver lasciato l'Eritrea per recarsi in Sudan in cerca di lavoro per poter aiutare la propria famiglia; che sarebbe rimasta un anno in Sudan, dopodiché, con l'aiuto di un passatore è andata in Quatar a lavorare per una famiglia in qualità di domestica (cfr. verbale di audizione del 13 luglio 2004, pag. 3); che in Quatar, è rimasta per tre anni, durante i quali ha sempre svolto compiti di massaia presso la famiglia di C._______, risiedendo presso di loro e non potendo uscire praticamente mai di casa (cfr. verbale di audizione del 13 luglio 2004, pag. 4); che, infine, la ricorrente è riuscita a fuggire, lasciando la fami glia per cui lavorava, sfruttando il fatto di trovarsi con loro in Europa; che la ricorrente non ha mai fatto menzione nel suo racconto di compagni o partners ne tantomeno del signor B._______, nemmeno nel frangente in cui ha citato il suo soggiorno di un anno in Sudan; che sia come sia, ella è giunta in Svizzera riuscendo a fuggire dalla fa miglia per cui lavorava mentre si trovava con loro in viaggio in Europa; che ciò è accaduto dopo tre anni passati in Quatar presso la citata famiglia a svolgere mansioni casalinghe senza neppure mai uscire di casa; che ciò significa con certezza che, durante un lungo periodo, di almeno tre anni, immediatamente precedente al suo arrivo in Svizzera, la ricorrente non ha potuto vivere in comunione domestica con il compagno come invece intende far credere; che pertanto, la presunta comunione domestica con l'allora asserito compagno, oggi marito, prima della fuga, non è stabilita né tantomeno provata; che essa può anzi essere esclusa sulla scorta del racconto fornito dalla ricorrente nel corso della procedura di asilo; Pagina 4

D-1894/2008 che quindi, malgrado i legami affettivi che la ricorrente potrebbe aver creato con il marito, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad otte nere il ricongiungimento famigliare discendente dal diritto di asilo, il quale mira – come già esposto – a ricostituire una comunità preesistente e non a crearne una nuova; che di conseguenza il ricorso dev'essere respinto; che, inoltre, l'interessata può, se si ritiene legittimata a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di B._______ di raggiungere la moglie in Svizzera sulla base dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che codesto Tribunale si astiene formalmente, in ogni caso, dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (GI - CRA 2002 n. 6 pagg. 43 e segg.); che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che precedono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente; che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dalla ricorrente; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), Pagina 5

D-1894/2008 che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 6

D-1894/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente. 3. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata) - UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N (...) e copia del ricorso del 20 marzo 2008 (per corriere interno; in copia); - D._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 7

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