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Corte IV D-1849/2015
Sentenza d e l 1 8 novembre 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), Etiopia, alias B._______, nato il (…), Somalia, alias C._______, nato il (…), Somalia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 5 marzo 2015 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 22 marzo 2014, i verbali d'audizione del 5 maggio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 20 febbraio 2015 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 5 marzo 2015, notificata al richiedente il 6 marzo 2015 (cfr. risultanze processuali), il ricorso del 23 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 marzo 2015), la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 26 marzo 2015 che respingeva la domanda d'assistenza giudiziaria e invitava il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali entro il 10 aprile 2015, il tempestivo versamento dell'anticipo spese avvenuto il 7 aprile 2015, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
D-1849/2015 Pagina 3 che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino etiope, di etnia Charso, nato e cresciuto a D._______ (E._______ in lingua somali), Ogaden, Regione dei Somali (Etiopia) (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.), che sarebbe espatriato nel 2012 poiché non avrebbe voluto effettuare il servizio militare, rispettivamente entrare a far parte del gruppo "New Police" in quanto non avrebbe voluto andare a combattere contro i somali (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg., verbale 2, D32, pagg. 4 seg.); che a causa di questo sarebbe stato arrestato e detenuto dall'aprile 2011 dapprima per due mesi nella centrale di polizia, poi per altri tre mesi nel carcere centrale di D._______ (cfr. ibidem); che inoltre sarebbe stato arrestato una seconda volta a F._______ e trattenuto per quattro mesi mentre tentava di espatriare in Sudan (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7; verbale 2, D105-D107, pagg. 10 seg.), che nella decisione avversata la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo poiché non sufficientemente dettagliate, che in particolare le allegazioni in merito al primo arresto e alla relativa incarcerazione sarebbero palesemente inconsistenti; che invitato a descrivere il periodo trascorso al comando di polizia si sarebbe limitato ad affermare genericamente e superficialmente di essere stato interrogato e denudato appena giunto sul posto, dopodiché di essersi coricato, nonché di essere stato interrogato tre volte a settimana con la minaccia che se non avesse detto la verità gli sarebbe successo qualcosa di grave; che invitato a fornire dei dettagli avrebbe lapidariamente risposto che sarebbe anche stato picchiato; che le descrizioni di una giornata tipo sarebbero vaghe e stereotipate; che in modo altrettanto approssimativo avrebbe descritto la sua prigionia di tre mesi nel carcere; che sarebbe stato interrogato una volta al mese e sarebbe stato minacciato in caso di mancata collaborazione; che in merito ad una giornata tipo, avrebbe analogamente indicato
D-1849/2015 Pagina 4 di ricevere al mattino come pure a mezzogiorno un pezzo di pane e del thè e di pianificare la fuga con altri detenuti; che soltanto su ulteriore richiesta dell'autorità inferiore avrebbe dichiarato di essere picchiato ogniqualvolta interrogato; che se avesse realmente vissuto un'esperienza così drammatica e coinvolgente l'avrebbe sicuramente esposta in modo ben più circostanziato, preciso e coinvolgente, che i mezzi di prova allegati a sostegno della domanda, fatta astrazione della loro dubbia autenticità, non corroborerebbero in alcun modo i motivi d'asilo addotti in quanto si limiterebbero a provare unicamente che egli sarebbe stato un membro attivo della Croce Rossa tra il 2009 e il 2010 e non sarebbero perciò rilevanti in materia d'asilo, che pertanto le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che di conseguenza la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore poiché sarebbero frutto di una lettura estremamente soggettiva del suo racconto; che le sue dichiarazioni conterrebbero oggettivamente gli elementi essenziali, egli avrebbe infatti raccontato esattamente quello che avrebbe vissuto; che non avrebbe fornito dettagli perché non ve n'erano da fornire; che egli avrebbe risposto alle domande in maniera precisa, circostanziata e priva di contraddizioni; che pertanto le sue allegazioni sarebbero da considerarsi verosimili; che inoltre andrebbero tenute in conto la sua età e la sua scarsa scolarizzazione; che una persona adulta e più formata avrebbe maggiori strumenti personali per descrivere meglio una situazione o fatti vissuti personalmente; che le sue dichiarazioni andrebbero dunque considerate concrete, dettagliate e verosimili; che la decisione della SEM sarebbe pertanto fondata su un accertamento poco accurato dei suoi motivi d'asilo dal momento che la sola argomentazione che respinge la sua domanda d'asilo non sarebbe sufficiente per mettere in discussione tutte le allegazioni nel loro insieme, che per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento il ricorrente sostiene che in caso di rinvio in Etiopia sarebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti e la sua vita sarebbe in pericolo; che inoltre egli essendo orfano di entrambi i genitori non avrebbe una rete familiare che lo accoglierebbe in caso di rinvio,
D-1849/2015 Pagina 5 che in conclusione, il ricorrente chiede in via principale l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, in via subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
D-1849/2015 Pagina 6 che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene inverosimili le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura, che innanzitutto, le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'arresto e alla detenzione sono carenti, stereotipate e prive di qualsivoglia elemento personale; che invero, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di descrivere in maniera concreta e dettagliata una giornata tipo passata nel comando di polizia e nella prigione; che nella descrizione del tempo trascorso al comando di polizia egli ha semplicemente indicato di alzarsi al mattino, a volte di essere informato che sarebbe stato interrogato, per pranzo riceveva un pezzo di pane e una tazza di thè e in genere veniva svegliato con dei calci e più in generale veniva picchiato (cfr. verbale 2, D53, D55, pagg. 6 seg.); che non è stato neppure in grado di descrivere la stanza in cui ha passato due mesi, indicando unicamente che c'era il pavimento e nient'altro (cfr. verbale 2, D58, pag. 7); che le descrizioni dei tre mesi passati in carcere sono altrettanto succinte e approssimative; che a questo proposito, per evitare ulteriori ripetizioni, si rinvia alla decisione avversata, che in secondo luogo il ricorrente ha reso tardivamente – e senza una spiegazione plausibile al riguardo (cfr. verbale 2, D104, pag. 10) – delle dichiarazioni decisive in materia d'asilo; che invero, ha allegato solo nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, pur sapendolo già prima (cfr. verbale 2, D103, pag. 10), che la sua famiglia è dovuta fuggire dal suo domicilio poiché rischiava di essere arrestata (cfr. verbale 2, D19, D22, D25-D27, pagg. 3 seg.); che analogamente, ha allegato unicamente nel corso della seconda audizione di essere stato accusato di appartenere al clan "Reer Isaq" e al non meglio definito gruppo "UPO" (cfr. verbale 2, D32, pag. 4, D60-D61, pag. 7) – probabilmente inteso come clan Ogadenia (cfr. verbale 2, D62-D63, pag. 7, D118, pag. 11); che di conseguenza, tali asserzioni tardive e senza una giustificazione, sono da ritenersi inattendibili, che infine le allegazioni dell'insorgente in merito ai motivi d'asilo sono contraddittorie; che il medesimo ha fornito dichiarazioni contrastanti circa la sua etnia; che nel corso della prima audizione ha affermato di essere di
D-1849/2015 Pagina 7 etnia Charso – un ramo dell'etnia somala Darood – essendo entrambi i suoi genitori di etnia Charso (cfr. verbale 1, pag. 3), per poi dichiarare di fare parte del clan Ogadenia, sotto clan Reer Isaq, sotto-sottoclan Guuled Allamagan, della famiglia clanica Darood (cfr. verbale 2, D116, pag. 11); che solo la madre sarebbe di etnia Charso (cfr. verbale 2, D117, pag. 11); che sono altresì divergenti le allegazioni dell'insorgente in merito all'arresto; che invero egli ha in un primo tempo dichiarato che le autorità l'avevano invitato ad andare a prestare servizio militare ed a causa del suo rifiuto è stato arrestato (cfr. verbale 1, pag. 7); che contrariamente, in un secondo tempo ha indicato di essere stato invitato dalle autorità etiopi ad entrare a far parte del gruppo "New Police" (cfr. verbale 2, D32, pag. 4), che per quanto attiene ai mezzi di prova, si rinvia alle considerazioni della decisione avversata che si confermano pienamente, che in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
D-1849/2015 Pagina 8 che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Etiopia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Etiopia; che invero, egli è giovane, ha frequentato otto anni di scuola, ha esperienza professionale quale venditore ambulante e quale cantante (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D16, pag. 3); che sette suoi fratelli, la nonna e uno zio vivono in Patria (cfr. verbale 2, D12-D13, pagg. 2 seg.) e l'interessato ha intrattenuto buoni contatti con gli stessi (cfr. verbale 2, D23-D24, pag. 3); che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si può partire dal presupposto che egli disponga di una solida rete famigliare nel Paese d'origine, che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che invero, egli ha terminato la terapia per la tubercolosi e non ha altri problemi di salute (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D30-D31, pag. 4),
D-1849/2015 Pagina 9 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 7 aprile 2015, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1849/2015 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 7 aprile 2015. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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