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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2010 D-1844/2010

30 marzo 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,216 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-1844/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 marzo 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 marzo 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1844/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 13 febbraio 2010 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 2 e del 15 marzo 2010, la decisione dell'UFM del 15 marzo 2010, notificata all'interessato oralmente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax a codesto Tribunale in data 24 marzo 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-1844/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, nato a B.______, Imo State (Nigeria), di professione metal meccanico e di essere il nipote del re di C._______ e D._______, deceduto il 18 agosto 2009, e quindi destinato ad essere sacrificato per assicurare il trono al proprio padre, che, in merito ai suoi motivi d'asilo, il ricorrente ha asserito che a seguito della morte del nonno, egli avrebbe dovuto essere ucciso nell'ambito di un rito di “caccia delle teste” per permettere al padre di succedere al trono del villaggio; che, anche se il padre avesse rinunciato, il ricorrente sarebbe stato ricercato dai “cacciatori di teste” per eseguire il precitato rito; che, la notte del 18 agosto 2009 oppure a mezzogiorno dello stesso giorno, o il 5 o 6 settembre 2009, a seconda delle versioni, l'insorgente avrebbe lasciato il villaggio del nonno per recarsi ad E._______ ed in seguito ad F._______, dove abitava a quell'epoca; che avrebbe appreso dai suoi vicini che delle persone del villaggio del nonno sarebbero venute a cercarlo alla sua abitazione; che, in seguito, il ricorrente si sarebbe recato a G._______, dove, in data 6 settembre 2009, si sarebbe imbarcato come membro dell'equipaggio sulla nave Pagina 3

D-1844/2010 “H._______” diretta a I._______ (Italia) senza documenti e senza subire controlli; che una volta arrivato in Italia, il 21 settembre 2009, egli avrebbe vissuto a casa di un uomo della marina italiana, il quale lo avrebbe ospitato fino al 12 febbraio 2010, data in cui il ricorrente avrebbe deciso di lasciare l'Italia per recarsi in treno in Svizzera, che l'interessato ha dichiarato di non avere mai posseduto né una carta d'identità, né un passaporto, che, sino ad oggi, egli non ha esibito alcun documento d'identità, che, nella decisione del 15 marzo 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento d'identità, in quanto il termine previsto dalla legge sarebbe brevissimo ed egli non ne avrebbe mai posseduto uno, che, inoltre, avrebbe fornito un racconto verosimile e numerosi elementi, che avrebbero dovuto imporre all'autorità inferiore di prendere una decisione nel merito, che, peraltro, egli invoca dei problemi di comprensione con l'interprete presente all'audizione federale come pure di essere stato fisicamente sofferente in tale occasione, giacché la mattina del 15 maggio 2010 si sarebbe infortunato al punto di dovere essere accompagnato all'audizione, in quanto non sarebbe riuscito a camminare da solo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvi- Pagina 4

D-1844/2010 soria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, a titolo preliminare, gli asseriti problemi di traduzione o di comprensione del ricorrente nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo non meritano alcuna considerazione, in quanto rimasti semplici allegazioni di parte non corroborate da alcun elemento probatorio, che, segnatamente, dagli atti di causa non emerge che il ricorrente non abbia fatto notare ai collaboratori dell'autorità inferiore eventuali problemi con la traduttrice, né l'evocato infortunio, che, inoltre, il ricorrente ha dichiarato di capire bene l'interprete (cfr. verbale d'audizione del 15 marzo 2010 pag. 1 D/1), che, peraltro, il ricorrente, firmando il verbale, ha confermato che lo stesso era completo e corrispondente alle sue affermazioni, che, infine, al contrario di quanto asserito nel gravame, il rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale, non ha sollevato alcun'obiezione nel corso della stessa, né ha espresso delle osservazioni nell'allegato appositamente previsto in tal senso, che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti Pagina 5

D-1844/2010 quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che il fatto di non essersi adoperato in tal senso ed abbia cercato di giustificarsi - senza alcun fondamento - è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte del ricorrente, ritenuto che - di regola - chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che il ricorrente ha dichiarato in modo palesemente inverosimile di avere lasciato la Nigeria a G._______, senza esibire documenti di viaggio o d'identità ed aiutato ad imbarcarsi da un membro della marina italiana di nome A., amico del suo capo, che gli avrebbe dato un uniforme dell'equipaggio della nave; che, non può essere ritenuto credibile che, una volta arrivato in Italia, il ricorrente non abbia subito alcun controllo da parte delle autorità italiane (cfr. verbale d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 7 D/16), che, peraltro, non è stato in grado di determinare che bandiera battesse la nave su cui avrebbe lasciato il suo Paese, che, pertanto, data la vaghezza e l'inverosimiglianza delle asserzioni dell'insorgente, quest'ultimo non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, Pagina 6

D-1844/2010 che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per paura di essere ucciso dagli abitanti del villaggio del nonno, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile; che basti rilevare che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, inoltre, il racconto dell'insorgente è caratterizzato da contraddizioni di natura palese ed Pagina 7

D-1844/2010 incomprensibile, a titolo d'esempio, in merito alla data della sua partenza dal villaggio del nonno (cfr. verbali d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 5 e pag. 6 e del 15 marzo 2010 pag. 5 D/31) e alle modalità della sua prevista cattura (avrebbe dovuto essere trattenuto dai cacciatori di teste oppure dagli anziani del villaggio cfr. verbale d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 6), che, per di più, mal si comprende come il ricorrente, il quale sarebbe stato informato dal padre del rito di successione al trono nel dicembre 2006 (cfr. verbale d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 5), si sarebbe recato di spontanea volontà al villaggio del nonno poco prima della morte di quest'ultimo; che tale comportamento mette in serio dubbio l'attendibilità del ricorrente e appare dimostare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 6), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Pagina 8

D-1844/2010 Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dell'autore del gravame, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), Pagina 9

D-1844/2010 che, inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha frequentato 15 anni di scuola (scuola primaria e secondaria a B._______ e l'università a H._______) ed ha altresì un'esperienza professionale quale metal meccanico presso una ditta ad F._______ (cfr. verbale d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 2), che, per di più, egli dispone nel suo Paese d'origine di una vasta rete sociale (genitori e zii paterni e materni), che infine, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 10

D-1844/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-1844/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di J._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - K._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12

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