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Bundesverwaltungsgericht 22.03.2010 D-1649/2010

22 marzo 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,433 parole·~17 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-1649/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Muriel Beck Kadima Cancelliere Federico Pestoni. A._______ alias B._______, alias C._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 marzo 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1649/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 12 gennaio 2010 e del 4 febbraio 2010; la decisione dell'UFM del 5 marzo 2010, notificata all'interessato in data 9 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 16 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 17 marzo 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) per corriere espresso in data 19 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-1649/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato e vissuto ad D._______, nell'E._______ State, (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pagg. 1 e 2); che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria il (...) poiché ricercato dagli abitanti del suo villaggio, per il fatto che egli avrebbe negato loro la sua disponibilità a succedere al padre, da poco defunto, nella funzione di custode dell'oracolo e della maschera del villaggio; che dopo aver rifiutato l'incarico una prima volta, i membri della famiglia estesa (ossia gli abitanti del villaggio) hanno insistito affinché il ricorrente rispettasse la tradizione, lasciandogli ulteriori tre giorni per riflettere (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pagg. 6 e 7, verbale d'audizione del 4 febbraio 2010, pagg. 3 e 4); che tuttavia il ricorrente sarebbe rimasto sulla propria antitetica posizione ed a causa di ciò, in data (...) sarebbe stato picchiato, legato e rinchiuso; che il (...) egli sarebbe stato liberato con la comminatoria di un ulteriore termine per accettare l'offerta; che, il giorno seguente, per sottrarsi all'insistenza dei com- Pagina 3

D-1649/2010 paesani, il ricorrente sarebbe partito per H._______, dove si sarebbe sistemato presso un conoscente fino al mese di (...); che il (...), mentre si trovava fuori casa, sarebbe stato cercato da persone del villaggio presso l'amico ospitante; che una volta appresa la notizia, il (...), il ricorrente sarebbe espatriato per timore di essere trovato (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pagg. 6, 7 e 8, verbale d'audizione del 4 febbraio 2010, pagg. 7, 8 e 9); che il richiedente, avrebbe viaggiato fino a F._______ (Repubblica del Benin), dove è rimasto fino a (...); che di lì, egli avrebbe preso una nave sbarcando in un paese sconosciuto, da dove, per mezzo di un auto, avrebbe proseguito il viaggio fino ad un altrettanto sconosciuta città; che in seguito, girovagando, sarebbe stato arrestato dalla polizia mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Chiasso (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pagg. 8 e 9); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver sufficientemente ed validamente motivato la mancata produzione di documenti di identità in occasione delle precedenti audizioni; che, inoltre, l'insorgente ha riferito di non possedere più alcun contatto in patria per riuscire a procurarseli ora, ritenendo dunque di avere motivi scusabili e verosimili; che i suoi motivi d'asilo oltre che veri sono anche verosimili; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento verso la Nigeria; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudi- Pagina 4

D-1649/2010 ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai aver avuto un passaporto, né tanto meno una carta d'identità poiché non ne avrebbe mai avuto bisogno ed anche perché suo padre non lo avrebbe lasciato (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pagg. 4 e 5); che non usciva mai dalla Nigeria e che si spostava sempre con suo padre, e pertanto non aveva bisogno di documenti; che se gli fosse stato richiesto, avrebbe comunicato la sua identità oralmente; che in sede di ricorso l'insorgente ha dichiarato di aver sollevato, in occasione delle audizioni, dei motivi plausibili a giustificazione della mancata produzione di documenti d'identità (cfr. ricorso, pag. 3); Pagina 5

D-1649/2010 che, inoltre, egli dichiara di non avere più nessuno in patria al quale rivolgersi per ottenere i documenti necessari (cfr. verbale d'audizione del 4 febbraio 2010, pag. 2), contraddicendosi però quando afferma di avere ancora dei parenti nel paese d'origine, e meglio due sorelle ed uno zio materno a D._______ (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pag. 3), oltre a G._______, conoscente presso il quale ha alloggiato, a H._______, da (…) ad (...); che alla luce di quanto emerge dai verbali di audizione del 12 gennaio 2010 rispettivamente 4 febbraio 2010, le motivazioni postulate dal ricorrente al riguardo sono prive di qualsiasi fondamento; che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assolutamente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria dirigendosi verso F._______ (Repubblica del Benin) grazie all'aiuto di G._______, il conoscente che lo ha ospitato nel suo soggiorno a H._______; che da lì, per mezzo di una nave è arrivato in un luogo dove vedeva persone bianche, che ha proseguito fino ad un certo punto in macchina, fino ad essere stato preso dalla polizia mentre girovagava alla stazione ferroviaria di Chiasso; che il ricorrente ha dichiarato di non ricordarsi nulla del viaggio perché era sempre all'interno di una stanza chiusa (cfr. verbale d'audizione del 12 genaio 2010, pagg. 8 e 9); argomentazioni, queste, tutte assolutamente inattendibili alle quali si aggiunge la dichiarazione, invero assai improbabile, del ricorrente secondo cui durante tutto il tempo sarebbe stato accompagnato da una persona alla quale era stato affidato a F._______ da G._______ (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pag. 9); che, infine, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare nulla di un viaggio così lungo, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che, a titolo abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fantasiose di cui sopra, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; Pagina 6

D-1649/2010 che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria poiché sarebbe ricercato dai membri della sua comunità, i quali vorrebbero imporgli il ruolo, già appartenuto a suo padre, di guardiano dell'oracolo e della maschera del villaggio; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; Pagina 7

D-1649/2010 che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di descrivere il luogo nel quale sarebbe stato rinchiuso, dichiarando dapprima trattarsi dell'altare dell'oracolo (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pag. 7) ed in seguito affermando che si trattava di una cella in un edificio sulla piazza del villaggio (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pag. 7), oltre a fornire informazioni discordanti circa la data del suo rilascio, per il quale ha dapprima affermato di non sapere il giorno esatto ma che era stato imprigionato per più di un mese (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pag. 7), poi ha riferito che si trattava del (...) (cfr. verbale d'audizione del 4 febbraio 2010, pag. 7); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18) che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; Pagina 8

D-1649/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi); che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]); che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che i recenti scontri tra mussulmani e cristiani, allegati dal ricorrente a conforto della tesi circa l'inesigibilità del suo allontanamento, sono avvenuti in prossimità di Jos, nel Plateau State; che pertanto non si possono considerare come situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, oltretutto, tali scontri non toccano la regione di provenienza del ricorrente, il quale ha affermato di essere originario di Pagina 9

D-1649/2010 D._______ (E._______ State) ed avrebbe comunque la possibilità di una fuga interna avendo egli già vissuto a H._______ prima dell'espatrio; che, sia come sia, nel frattempo le autorità nigeriane hanno ripreso il controllo nella regione teatro dei citati disordini; che dunque, tali allegazioni non giustificano la concessione dello statuto di rifugiato, né tanto meno dell'ammissione provvisoria; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e malgrado non abbia esperienza professionale, possiede una base scolastica, in quanto ha seguito delle lezioni private da persone chiamate da suo padre (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pag. 2); che, inoltre, si può partire dal presupposto che, essendo originario di D._______ dove vivono ancora le due sorelle e un zio materno, egli possa disporre di una discreta rete sociale in loco; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); Pagina 10

D-1649/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-1649/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. La domanda d'esenzione dal pagamento dell'anticipo è divenuta senza oggetto. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia, con allegata copia del ricorso del 16 marzo 2010); - I._______. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12

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