Corte IV D-1634/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 marzo 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Carlo Monti. A._______, nato (...), Mali, (...), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 12 marzo 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1634/2009 Fatti: A. Il 28 gennaio 2009, l'interessato, cittadino del Mali con ultima residenza a (...), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato il 3 dicembre 2008 per evadere alla giustizia (...) nonché per il timore d'essere ucciso dai familiari del compagno di sua madre, dopo averlo ferito durante una lite sviluppatasi a causa della sua disapprovazione circa la loro relazione (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag. 5 nonché audizione del 4 marzo 2009 pag. 14). Si sarebbe quindi recato da un suo amico a (...) ed il giorno seguente avrebbe raggiunto la (...). L'interessato avrebbe quindi proseguito il suo viaggio a bordo di una nave giungendo in Europa in un Paese a lui sconosciuto, oppure direttamente in Svizzera, da dove avrebbe preso un treno per arrivare a (...) (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag. 6). B. Il 12 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Mali siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 13 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e Pagina 2
D-1634/2009 art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che l'interessato non avrebbe fatto nulla per consegnare dei documenti d'identità. Egli si sarebbe accontentato di dichiarare di non averne mai avuti e di non sapere cosa avrebbe potuto intraprendere per procurarne, nonostante abbia allegato che sua madre si troverebbe a casa sua e che uno zio risiederebbe a (...). Inoltre, l'interessato avrebbe allegato di aver viaggiato in nave dalla (...) fino in Svizzera ed avrebbe fornito delle indicazioni vaghe sul percorso in questione. Pertanto, l'UFM ha considerato che l'interessato non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità. Inoltre, l'interessato avrebbe esposto un racconto inconsistente ed inverosimile, in quanto avrebbe dichiarato di non sapere il nome dell'uomo che frequentava sua madre regolarmente, nonostante egli stesso avrebbe asserito di Pagina 3
D-1634/2009 averlo chiesto ripetutamente a sua madre. Peraltro, non sarebbe credibile che il richiedente non saprebbe descrivere in dettaglio il compagno del genitore, visto che egli baserebbe l'intero racconto su quest'ultimo. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non essere stato in grado di presentare il suo passaporto o la sua carta d'identità, in quanto mai posseduti. Inoltre, non avrebbe avuto il tempo per procurarseli al momento dell'espatrio e non avrebbe nessun familiare in Mali che potrebbe contattare. Inoltre, ha ribadito di essere espatriato per il timore di essere arrestato ed ucciso per vendetta. Peraltro, non avrebbe alcuna possibilità di ottenere un equo processo e di potersi difendere. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). Pagina 4
D-1634/2009 5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 6. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti. Inoltre, egli ha dichiarato in sede di ricorso, di non essere in grado di presentare alcun documento, in quanto non riuscirebbe a contattare alcun familiare in patria, visto che sua madre sarebbe stata arrestata. L'unica persona che potrebbe contattare, sarebbe un suo amico a (...), che non gli potrebbe comunque essere d'aiuto (cfr. ricorso pag. 2). In contraddizione con ciò, risulta a questo Tribunale dagli atti di causa che il ricorrente ha uno zio in patria a cui si potrebbe rivolgere (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag. 3). In quanto al suo viaggio, l'insorgente ha addirittura affermato di aver raggiunto la Svizzera direttamente in nave dalla (...) (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag. 6). Peraltro, questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen senza alcun documento costituisce un'impresa pressoché impossibile. Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 7. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di Pagina 5
D-1634/2009 generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non si è espresso in relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Per di più, l'atto commesso, ovvero l'uccisione del compagno di sua madre, non costituisce manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto meno che non v'è ragione di ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in Mali di un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi che fossero veri. Infine, non v'è altresì ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ovvero dei familiari del compagno di sua madre, ritenuto che le autorità maliane hanno la capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili in materia d'asilo, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 8. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 9. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 6
D-1634/2009 10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mali possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mali non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane, ha una certa formazione scolastica ed ha una certa esperienza professionale come addetto alle pulizie e come venditore. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente sua madre ed uno zio. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire Pagina 7
D-1634/2009 di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-1634/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N _______) - (...) (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9