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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2015 D-1586/2015

24 marzo 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,232 parole·~11 min·2

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 marzo 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1586/2015

Sentenza d e l 2 4 marzo 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Gilles Fasola.

Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 marzo 2015 / N […].

D-1586/2015 Pagina 2

Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 11 febbraio 2015; i verbali d'audizione del 13 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 23 febbraio 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 3 marzo 2015, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso dell'11 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 marzo 2015); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31- 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);

D-1586/2015 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato a Port Harcourt (River State) in Nigeria e con ultimo domicilio in patria a Umunneochi LGA (Abia State) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che nel paese d'origine avrebbe ucciso un uomo a seguito di una disputa per un terreno; che, pertanto, sarebbe espatriato per evitare la vendetta del padre della vittima, il quale sarebbe un uomo ricco e potente (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che, in occasione della seconda audizione, l'interessato ha aggiunto di avere lasciato la Nigeria a causa della presenza di Boko Haram (cfr. verbale 2, D68, pag. 7); che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, segnatamente, egli avrebbe reso dichiarazioni vaghe e confuse circa l'effettiva proprietà del terreno conteso; che, in aggiunta, l'interessato paleserebbe troppa superficialità circa le possibili conseguenze, nei confronti delle autorità nigeriane, a seguito dell'omicidio che avrebbe commesso; che, inoltre, egli avrebbe esposto tardivamente ulteriori motivi d'asilo, segnatamente quelli relativi alla presenza di Boko Haram in Nigeria; che, oltretutto, i due motivi d'asilo esposti sarebbero incompatibili tra loro; che, infine, egli avrebbe mentito circa l'esistenza del proprio passaporto nigeriano; che, pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente ribadisce di essere fuggito per evitare le conseguenze connesse all'omicidio che avrebbe commesso, così come per fuggire alle violenze di Boko Haram; che il medesimo sostiene che una lettura oggettiva dei verbali dimostrerebbe la verosimiglianza dei propri motivi d'asilo; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in ragione della situazione di violenza generale che regnerebbe in Nigeria a causa della presenza di Boko Haram; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della SEM del 3 marzo 2015 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata, ha chiesto la

D-1586/2015 Pagina 4 trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, in virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);

D-1586/2015 Pagina 5 che, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione contestata, il ricorrente non ha reso verosimili i propri motivi d'asilo avendo portato dichiarazioni vaghe e confuse per i cui dettagli, onde evitare ripetizioni, si rinvia alla decisione contestata; che, in aggiunta e a prescindere da quanto precede, mal si comprende quale sia il motivo d'asilo determinante; che, segnatamente, egli ha dapprima riferito che avrebbe lasciato la Nigeria per fuggire alla possibile vendetta del padre dell'uomo che avrebbe ucciso nel 2009 (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che, tuttavia, egli è tornato a vivere in Nigeria tra il 2011 ed il dicembre del 2013 (cfr. verbale 1, pag. 4); che, d'altronde, la successiva partenza dalla Nigeria a fine 2013 sarebbe dipesa unicamente dalla presenza di Boko Haram (cfr. verbale 2, D68, pag. 7); che, oltretutto, il ricorrente ha esplicitamente affermato che, nel caso in cui non ci fosse stato Boko Haram, avrebbe continuato a vivere a Maiduguri (Nigeria) (cfr. verbale 2, D73, pag. 8); che, pertanto, l'omicidio che avrebbe commesso in Nigeria non risulta più essere un motivo d'asilo attuale e rilevante; che, per ciò che concerne il motivo d'asilo relativo alla presenza di Boko Haram a Maiduguri, come giustamente osservato dalla SEM, il ricorrente ha evocato tale circostanza tardivamente, di modo che la medesima, già solo per questa ragione, risulta inverosimile ai sensi della LAsi; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

D-1586/2015 Pagina 6 che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, malgrado si verifichino occasionalmente degli scontri violenti, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, il Tribunale osserva che egli è giovane e ha conseguito la maturità nel 1996; che il medesimo vanta esperienze professionali pluriennali quali venditore di ferramenta e lavoratore presso lavaggio d'auto (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che nel paese d'origine vivono la madre, la sorella e tre fratelli; che, pertanto, egli dispone una rete famigliare soddisfacente in Nigeria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4

D-1586/2015 Pagina 7 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1586/2015 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-1586/2015 — Bundesverwaltungsgericht 24.03.2015 D-1586/2015 — Swissrulings