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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2009 D-1564/2009

16 marzo 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,957 parole·~10 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Nichteintreten

Testo integrale

Corte IV D-1564/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 marzo 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Simona Liechti. A._______, nato (...) Iraq, (...) ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 marzo 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1564/2009 Fatti: A. Il 24 luglio 2005, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il 18 ottobre 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo e ha ordinato contemporaneamente l'ammissione provvisoria per via dell'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio. Con decisione del 3 luglio 2008, l'UFM ha rivalutato le condizioni alla base della concessione dell'ammissione provvisoria e ha ordinato l'esecuzione del rinvio dell'interessato. Con sentenza del 3 luglio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso diretto dell'interessato. In data del 1 agosto 2008, è stata rilevata la scomparsa dell'interessato. B. Il 8 gennaio 2009, l'interessato, ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato in sostanza di essere tornato in Iraq nel 2008, volendo essere presente ai funerali di sua madre deceduta in precedenza. Dopo il suo arrivo in Iraq, egli sarebbe rimasto nella casa di sua nonna a B._______ nella provincia di Duhok. Il 5 gennaio 2009 sarebbe ripartito dall'Iraq per la paura di subire dei torti da parte dalle autorità curde a causa dei suoi problemi del 2005. Egli avrebbe superato il confine von la Turchia a piedi e da lì avrebbe raggiunto Istanbul, da dove si sarebbe imbarcato a bordo di un camion che l'avrebbe portato fino in Svizzera. C. Il 6 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. D. L'11 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle Pagina 2

D-1564/2009 spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell protezione provvisoria. 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere innanzitutto di essere ritornato in Iraq dopo aver lasciato la Svizzera nel 2008. Inoltre, il ricorrente sottolinea che le sue dichiarazioni contraddittorie, le quali non sarebbero altro che frutto di equivoci o malintesi durante la prima audizione, si sarebbero chiarite nel corso della seconda audizione. Pagina 3

D-1564/2009 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 18 ottobre 2005, in seguito alla sentenza d'inammissibilità del ricorso del Tribunale amministrativo federale del 3 luglio 2008. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in Patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che non giova al ricorrente la affermazione secondo la quale sarebbe fuggito nuovamente dall'Iraq a causa dei suoi problemi con le autorità curde del 2005. Tali informazioni, essendo già stati oggetto della prima procedura d'asilo in Svizzera, e considerato la crescita in giudicato della relativa decisione, non possono infatti più essere riconsiderati nella presente procedura. Inoltre, come constatato dall'UFM è inverosimile che il risorgente si sia trattenuto nel Iraq nel tempo da lui indicato, e che egli, essendo stato confrontato con tale incoerenza durante l'audizione non ha saputo rispondere in modo sensato. Per di più le affermazioni riguardando il viaggio di rientro dell'insorgente si sono rilevate prive di alcun fondamento e pieni di contraddizioni. Egli, infatti, non è stato in grado di indicare né i paesi attraversati, né di rilevare indicazioni accurate su luoghi dove egli si è trattenuto durante il viaggio. Inoltre il ricorrente si è contradetto varie volte su diverse Pagina 4

D-1564/2009 date del suo viaggio, non ricordandosi, o meglio scambiando, per esempio la data - comunque importante - del funerale di sua madre. V'é, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono come facilmente riconoscibili, palesamente inverosimili. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28museumsnacht bern luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 9. 9.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento Pagina 5

D-1564/2009 riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 9.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di essere cresciuto e aver vissuto a Duhok. Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Inoltre, v'è ragione di ritenere che lo stesso abbia ancora una rete sociale in patria. Egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 9.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura Pagina 6

D-1564/2009 semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 7

D-1564/2009 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine die 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N (...)) - (...) Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Simona Liechti Data di spedizione: Pagina 8

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