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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2012 D-1559/2012

26 marzo 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,378 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 marzo 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1559/2012

Sentenza d e l 2 6 marzo 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nato il (…), Georgia, alias B._______, nato il (…), Russia ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 marzo 2012 / N […].

D-1559/2012 Pagina 2

Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 16 gennaio 2010 in Svizzera; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 7 maggio 2010 (che annulla e sostituisce la decisione del 30 marzo 2010), con la quale non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3569/2010 del 28 maggio 2010, con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente il 18 maggio 2010 contro la suddetta decisione dell'UFM; la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 3 dicembre 2011; i verbali d'audizione dell'11 gennaio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 12 marzo 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 12 marzo 2012, notificata all'interessato oralmente il giorno stesso (cfr. act. B 19/1) con la quale non è entrato nel merito della detta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; il ricorso inoltrato dal ricorrente il 20 marzo 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 21 marzo 2012; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

D-1559/2012 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo per gli stessi motivi addotti in occasione della sua prima domanda; che, a sostegno della sua nuova domanda, ha sottolineato che in Georgia, pur non avendo egli mai sofferto la fame, la situazione politica non sarebbe ottima; che, inoltre, egli non sarebbe in possesso di documenti e, per questa ragione, non potrebbe sposarsi; che, come d'altronde avrebbe già spiegato durante la prima procedura d'asilo, in Georgia sarebbe stato ferito con un coltello e, in aggiunta, nel 2008 gli sarebbe successo spesso di essere coinvolto in risse in stato di ebbrezza (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 11 e verbale 2, pag. 5);

D-1559/2012 Pagina 4 che, in merito al periodo dopo la conclusione della prima procedura d'asilo in Svizzera, egli ha dichiarato di essere stato in Russia e, per un periodo di due settimane, probabilmente nel mese di febbraio o marzo 2011, anche in Georgia, per poi rientrare in Svizzera il 2 dicembre 2011 (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2 seg.); che, nella decisione del 12 marzo 2012, l'UFM ha preso atto che l'interessato, dopo la conclusione della prima procedura d'asilo in Svizzera, sarebbe tornato in Georgia per due settimane e che, in sede di audizione, avrebbe dichiarato di non avere avuto problemi né con lo Stato, né con terzi, salvo le difficoltà già menzionate in occasione della prima domanda; che, oltracciò, detto Ufficio ha considerato che l'interessato, esponendo il suo timore sulla situazione politica in patria, non avrebbe addotto alla domanda d'asilo alcun motivo personale e concreto; che, infine, l'autorità inferiore ha costatato che la procedura d'asilo avviata il 16 gennaio 2010 sarebbe definitivamente conclusa dal 28 maggio 2010 e che l'interessato, nell'ambito della nuova domanda, non avrebbe addotto fatti verificatisi dopo la conclusione della prima procedura propri a motivare la qualità di rifugiato oppure determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di avere nuovamente deposto una domanda d'asilo in Svizzera poiché in Georgia non avrebbe prospettive, non avrebbe familiari su cui poter contare, la situazione politica sarebbe pessima e, inoltre, non sarebbe in possesso di documenti d'identità; che, considerata l'inesistenza di una rete sociale e familiare in patria, l'UFM avrebbe perlomeno dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo dell'interessato; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno

D-1559/2012 Pagina 5 che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 7 maggio 2010 a seguito della sentenza del Tribunale D-3569/2010 del 28 maggio 2010, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dall'insorgente relativo alla decisione di non entrata nel merito della sua prima domanda; che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che l'interessato, in sede di audizione, ha esplicitamente dichiarato che i motivi della seconda domanda d'asilo sarebbero gli stessi già menzionati in occasione della prima domanda (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 11); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella sua decisione del 12 marzo 2012, il richiedente ha dichiarato di essere tornato in Georgia dopo la conclusione della prima procedura d'asilo e di non avere avuto problemi, salvo quelli già addotti durante la prima domanda (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 11 e verbale 2, pagg. 2 seg.); che, inoltre, le dichiarazioni fornite dall'interessato nell'atto ricorsuale in merito alla situazione politica in patria, alla sua rete familiare e al mancato possesso di documenti d'identità non rappresentano, e manifestamente, dei nuovi motivi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, al contrario, alla luce di quanto esposto, rasentano l'abuso processuale; che non vi è dunque luogo di restituire gli atti di causa all'UFM per ulteriori indagini; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

D-1559/2012 Pagina 6 che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, scolarizzato e vanta un'esperienza lavorativa nell'ambito del commercio, dell'edilizia e anche come sportivo (cfr. verbale 1, pag. 5); che, inoltre, stando a quanto riferito, l'interessato avrebbe vari amici in patria (cfr. verbale 2, pag. 6) e dispone quindi di una rete sociale;

D-1559/2012 Pagina 7 che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-1559/2012 Pagina 8 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1559/2012 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

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