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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2008 D-1496/2008

15 agosto 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,137 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-1496/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 agosto 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn, cancelliera Chiara Piras. A._______, B._______, C._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 marzo 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1496/2008 Fatti: A. Il 27 dicembre 2007, gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 4 e del 26 febbraio 2008), d'essere espatriati nell'ottobre rispettivamente nel novembre 2004 per recarsi in Francia, dove hanno vissuto, prima come richiedenti l'asilo, poi illegalmente, fino al [...] 2007, quando sono entrati in Svizzera. Avrebbero lasciato il loro Paese d'origine dopo che l'interessato sarebbe stato condannato ad una pena di 11 anni, per l'uccisione di un suo collega di lavoro. Dichiarandosi innocente e vittima di un complotto, l'interessato avrebbe approfittato di un congedo accordatogli dalle autorità nel [...] 2004 per lasciare il Paese con la moglie e la figlia. Arrivati in Francia, gli interessati avrebbero presentato domanda d'asilo, ricevendo però una risposta negativa. Da allora avrebbero vissuto in Francia illegalmente fino al [...] 2007, quando alla stazione nord di D._______, l'interessato sarebbe stato intercettato da due amici della vittima, venuti in Francia con l'intenzione di vendicarla. B. Il 4 marzo 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Francia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Franco-Svizzero del [...]). C. Il 5 marzo 2008, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Pagina 2

D-1496/2008 D. Il 13 marzo 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato i ricorrenti a versare un siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 25 marzo 2008, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 17 marzo 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il 14 dicembre 2007, la Francia è stata designata dal Consiglio federale come Stato Pagina 3

D-1496/2008 terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che gli insorgenti hanno dichiarato loro stessi di avere soggiornato in Francia prima di entrare in Svizzera. Inoltre, i ricorrenti non avrebbero presentato dei motivi per invalidare la summenzionata presunzione ma avrebbero invece semplicemente dichiarato di non volere rientrare in Francia per paura di essere incarcerati e rinviati in patria. L'UFM sottolinea la competenza delle autorità francesi a valutare le possibilità di un rinvio in patria e ribadisce, che potranno rivolgersi alle autorità francesi per ottenere un'appropriata protezione contro un'eventuale agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Infine, nei loro racconti dei fatti, i ricorrenti avrebbero reso versioni divergenti e si sarebbero contraddetti più volte riguardo alle modalità del processo subito dal ricorrente e riguardo alle minacce alle quali è stata sottoposta la ricorrente da parte della famiglia del marito. 5. Nel gravame, i ricorrenti fanno valere che A._______ è stato condannato ingiustamente alla pena di undici anni nonché maltrattato ed umiliato in carcere. Inoltre, sostengono che anche se la Francia viene riconosciuta come paese sicuro, tornandoci non avrebbero “nessuna prospettiva, né alloggio, né mezzi per sopravvivere” (cfr. ricorso pag. 2). Infine, gli insorgenti sostengono che in Francia correrebbero il rischio essere rimpatriati immediatamente. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). Pagina 4

D-1496/2008 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente adempite, essendo incontestato che i ricorrenti hanno soggiornato in Francia precedentemente al loro arrivo in Svizzera. È inoltre stabilito che la Francia – designata come Stato sicuro dal Consiglio federale il 14 febbraio 2007 – ha dato il suo accordo alla riammissione degli insorgenti, in applicazione dell'Accordo del 28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.49). 7.2 Questo Tribunale osserva, altresì, che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui i ricorrenti intrattengano rapporti stretti o che siano loro parenti stretti. Da quanto esposto, discende che nel caso concreto non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, i ricorrenti non sono manifestamente riusciti a comprovare la propria qualità di rifugiati secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da loro presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non compete alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla presunta ingiustizia della sentenza emessa dalle autorità giudiziarie mongole nei confronti del ricorrente. Inoltre, di regola una sentenza ingiusta o un'errore giudiziario ai danni dell'insorgente è irrilevante in materia d'asilo, senza che il ricorrente abbia presentato argomenti precisi e seri suscettibili di giustificare un'eccezione alla regola. Per conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le dichiarazioni rese dai ricorrenti. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. Pagina 5

D-1496/2008 7.4 Dato che la Francia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe agli insorgenti invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, i ricorrenti non sono manifestamente riusciti in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità francesi, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiati, non accorderebbero un'appropriata protezione. Infine, il fatto che gli insorgenti, a loro dire, non dispongano in Francia di nessuna prospettiva, né alloggio, né mezzi per sopravvivere (cfr. ricorso pag. 2), appare irrilevante in materia d'asilo. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Per gli stessi motivi, non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Francia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Francia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta degli insorgenti. Pagina 6

D-1496/2008 9.2 Inoltre, i ricorrenti sono giovani, hanno una certa esperienza professionale e non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Per sovrabbondanza, giova rilevare che in Francia risiede la figlia minorenne dei ricorrenti. 9.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità francesi si sono dichiarate disposte a riammettere i ricorrenti sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo, di fr. 600.--, versato dai ricorrenti il 17 marzo 2008 è computato con le spese processuali. Pagina 7

D-1496/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo di fr. 600.--, versato dagli insorgenti il 17 marzo 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 8

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