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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2023 D-1488/2023

31 marzo 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,988 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 marzo 2023

Testo integrale

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Corte IV D-1488/2023

Sentenza d e l 3 1 marzo 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l’approvazione del giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Kevin Togni.

Parti A._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata da Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 marzo 2023 / N (…).

D-1488/2023 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) ottobre 2022, l’estratto dalla banca dati “EURODAC” del (…) ottobre 2022 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” n. …-…), da cui si evince che l’interessata ha precedentemente formulato una prima domanda d’asilo a (…) il (…) e una seconda domanda a (…) il (…), la domanda di ripresa in carico del (…) ottobre 2022 della SEM (…), fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III), inoltrata alle competenti autorità italiane, il verbale del colloquio Dublino del (…) novembre 2022 (…), il verbale dell’audizione relativa alla tratta di esseri umani (TEU) del (…) novembre 2022 (…), la lettera del (…) novembre 2022 (…), notificata lo stesso giorno (…), con cui la SEM ha concesso alla ricorrente un periodo di recupero e di riflessione ai sensi dell’art. 13 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543), la dichiarazione del (…) dicembre 2022 (…), notificata il (…) dicembre 2022 (cfr. timbro di entrata), con cui la ricorrente dichiara di acconsentire, se la sua collaborazione dovesse risultare necessaria, ad essere contattata dalle autorità penali in caso di perseguimento dell’autore dei reati di cui meglio si dirà in prosieguo, la decisione della SEM del (…) marzo 2023 (…), notificata lo stesso giorno (…), mediante la quale essa non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l’allontanamento (recte: il trasferimento) dell’interessata verso l’Italia,

D-1488/2023 Pagina 3 il ricorso del (…) marzo 2023 (notificato il … marzo 2023, cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: “Tribunale”), le misure supercautelari del (…) marzo 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che durante il colloquio Dublino del (…) novembre 2022, rispettivamente l’audizione TEU del (…) novembre 2022, la ricorrente ha dichiarato di aver lasciato l’Eritrea nel mese di giugno 2019 per espatriare in Etiopia al fine di evitare l’addestramento militare forzato in tale Paese; che, nel mese di settembre 2019 l’interessata sarebbe stata rapita da passatori in Etiopia che l’avrebbero trasferita in Sudan, dove è rimasta per quattro mesi; che durante questo periodo i suoi sequestratori avrebbero abusato sessualmente di lei; che, in seguito, ella sarebbe stata venduta ad altri passatori che l’avrebbero portata in Libia dove sarebbe stata rinchiusa in un magazzino, luogo in cui avrebbe subito altri abusi sessuali e sofferto la fame; che sarebbe stata poi venduta ad altri passatori e, dopo aver pagato un riscatto, abbandonata sulla costa libica dove la polizia l’avrebbe trovata e incarcerata per nove mesi; che, dopo il suo rilascio, l’interessata sarebbe fuggita, in un primo momento, in Italia, per poi recarsi, in un secondo momento, in Francia, con l’obiettivo di raggiungere la Svizzera; una volta arrivata in Svizzera, ha iniziato una presa a carico psichiatrica e psicologica e le sono stati prescritti dei trattamenti farmacologici,

D-1488/2023 Pagina 4 che l’autorità inferiore, dopo aver considerato l’Italia competente per condurre il seguito della procedura d’asilo sulla base dell’art. 25 par. 2 RD III, ha escluso che in tale Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 2° paragrafo RD III; che, inoltre, non vi sarebbe una violazione del divieto di respingimento o una violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) alla luce dei motivi medici fatti valere dalla ricorrente; che, infine, non esisterebbero motivi che giustificherebbero l’applicazione degli art. 16 par. 1 (persone a carico) e art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), rispettivamente dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che nel ricorso l’insorgente rimprovera alla SEM di non aver accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera esatta e esaustiva; che, inoltre, anche alla luce del sovraccarico delle strutture di accoglienza italiane, l’autorità inferiore avrebbe dovuto approfondire la sua situazione prima di decidere in merito al trasferimento e richiedere alle competenti autorità italiane delle garanzie sul proprio accoglimento alla luce della sua situazione di vulnerabilità; che, infine, ella avrebbe diritto di essere riconosciuta quale persona a carico ai sensi dell’art. 16 RD III, che occorre anzitutto chinarsi sulle censure formali; che, in proposito, l’autorità inferiore ha raccolto tutti gli elementi risultanti dall’incarto e si è pronunciata in cognizione di causa riguardo ai fatti medici pertinenti; che, conseguentemente, non aveva l’obbligo di intraprendere altre misure di istruzione tese a stabilire lo stato di salute della ricorrente, e meglio un rapporto dettagliato (“F4”); che, per questi motivi, le censure formali sollevate nel gravame risultano infondate e devono essere integralmente respinte, che, nel contesto della procedura Dublino, la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7 - 15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che siccome le autorità competenti italiane non hanno risposto alla richiesta della SEM entro il termine di due settimane di cui all’art. 25 par. 1 RD III, l’Italia ha riconosciuto tacitamente la propria competenza per la trattazione della domanda d’asilo in questione (art. 25 par. 2 RD III), che la competenza dell’Italia è dunque di principio data,

D-1488/2023 Pagina 5 che, giusta l’art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CEDU, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, secondo la ricorrente, vi sarebbero delle carenze sistemiche nel sistema d’accoglienza italiano siccome i richiedenti d’asilo che vengono trasferiti in tale Paese si troverebbero di fronte alle stesse difficoltà degli altri richiedenti d’asilo per quanto concerne le tempistiche di esame della propria domanda d’asilo e l’attribuzione di un alloggio; che, inoltre, da fonti giornalistiche risulterebbe che il sistema d’asilo e di accoglienza in Italia sia sempre in maggiore difficoltà e che le autorità locali non sarebbero sufficientemente organizzate per accogliere il trasferimento programmato di un numero elevato di richiedenti d’asilo; che, infine, andrebbe anche considerato, in tale valutazione, il presunto “blocco” da parte dell’Italia dei trasferimenti dei richiedenti d’asilo, che il Tribunale rileva, innanzitutto, che, per costante giurisprudenza, malgrado la procedura d’asilo e il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitari, non vi sono generalmente fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: “CartaUE”) (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; ex multis sentenze del Tribunale D-4235/2022 del 28 settembre 2022 consid. 14, D-5898/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.2 e E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4); che, peraltro, l’Italia è uno Stato firmatario della CartaUE, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni; che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, da parte dello Stato in questione, sono presunti (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno

D-1488/2023 Pagina 6 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale rifusione); direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale rifusione), che le argomentazioni generiche della ricorrente non apportano sufficienti elementi concreti tali da mettere in discussione la predetta giurisprudenza; che non sono neppure ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che l’Italia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l’insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate, che, di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, siccome non vi sono fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano carenze sistemiche, che, tuttavia, secondo l’art. 17 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei “motivi umanitari”, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell’art. 3 CEDU; che ciò risulta essere il caso segnatamente quando la grave malattia (fisica o mentale) dell’interessato si trova in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2); che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della

D-1488/2023 Pagina 7 speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenze del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7 e F 974/2021, consid. 7.2), che nelle procedure di ripresa in carico, la giurisprudenza riconosce che le autorità svizzere devono richiedere, a titolo preventivo, delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che dagli atti (cfr. atti SEM …) risulta che la ricorrente soffre principalmente di un disturbo post-traumatico da stress (…), che il suo stato medico ha potuto essere monitorato regolarmente, dal suo arrivo in Svizzera, da parte del personale medico del CFA, e che la sua situazione medica si è, in un primo momento, stabilizzata (cfr. atti SEM …) per poi migliorare gradualmente (cfr. in particolare atti SEM …); che, in particolare, dai predetti documenti risulta a più riprese che la ricorrente non presenta alcuna “suicidalità attiva” (cfr. atti SEM …); che, pertanto, non esistono problemi di salute che necessiterebbero imperativamente di cure urgenti e specialistiche che possano unicamente essere fornite in Svizzera e le sue diagnosi non risultano essere a uno stadio a tal punto avanzato o terminale da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento; che la comunicazione dello stato di salute della ricorrente e delle cure e dei trattamenti di cui potrebbe necessitare in futuro alle autorità italiane, avverrà, da parte della Svizzera, prima del suo trasferimento (art. 31 e 32 RD III); che una tale informativa risulta essere in specie sufficiente, anche considerato che i maltrattamenti che la ricorrente avrebbe subito non si sono verificati sul suolo italiano; che, oltre a ciò, le autorità svizzere hanno provveduto a informare le autorità italiane che ella è stata identificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto SEM …); che, infine, non vi sono prove concrete che indichino che l’Italia negherebbe alla ricorrente l’accesso alle cure in caso di emergenza o di problemi gravi dopo che avrà presentato una domanda di asilo in quel Paese, dal momento che l’assistenza medica essenziale è garantita, che, per questi motivi, non risultano essere evincibili degli elementi concreti e sostanziati che inducano a ritenere che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un suo rinvio in Italia, una violazione dell’art. 3 CEDU; che, di conseguenza, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 RD III,

D-1488/2023 Pagina 8 che l’Italia è pertanto tenuta a riprendere in carico la ricorrente, che non è evincibile dagli atti medici e dal quadro valetudinario descritto che il suo stato di salute la ponga in un legame di dipendenza particolare con la sorella che si trova in Svizzera, nel senso che ella necessiti di essere assistita in modo importante o faccia oggetto di cure permanenti nella sua vita quotidiana che solo un parente stretto sarebbe in grado di offrirle ai sensi dell’art. 16 RD III; che l’Italia risulta comunque essere un Paese limitrofo alla Svizzera, e quindi la sorella, potrà raggiungerla allorché lo desidera e mantenere quindi un contatto diretto con la medesima, che, per questi motivi, la ricorrente non può prevalersi validamente dell’applicazione dell’art. 8 par. 1 CEDU per opporsi al suo rinvio verso l’Italia, che, ad oggi e nonostante il tempo trascorso, dagli atti non risulta che sia stata sporta formalmente alcuna denuncia penale per gli atti di cui sopra, che quindi è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso dev’essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento delle spese processuali, risultano senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 LTF, RS 173.110).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1488/2023 Pagina 9 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le autorità incaricate dell’esecuzione del trasferimento sono invitate a informare preventivamente le autorità italiane in merito alla situazione personale e medica della ricorrente. 4. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

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