Corte IV D-1482/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 2 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Antonella Guarna. A._______, dichiaratosi B._______, , Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 febbraio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1482/2009 Fatti: A. Il 5 ottobre 2008, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 10 ottobre 2008 e del 17 novembre 2008) l'interessato si è presentato sotto altre generalità ed ha dichiarato di essere cittadino iracheno, da padre iracheno e madre algerina, e di essere, nato a C._______. Ha affermato di aver vissuto a C._______ dalla nascita fino al [...], quando si sarebbe trasferito ad D._______ (Algeria) con la madre. Dal [...] al [...], egli sarebbe poi ritornato a vivere a C._______. Nel 2004, la casa famigliare in cui viveva è stata attaccata e incendiata dalla Polizia Irachena. La sua famiglia sarebbe stata sterminata, mentre lui sarebbe sopravvissuto all'attacco. Nell'agosto dello stesso anno, l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per trasferirsi ad E._______ (Algeria), dove avrebbe vissuto per [...] anni, rispettivamente fino all'estate del 2008, quando sarebbe partito dall'Algeria via mare a destinazione della F._______ (Italia). In Italia, l'interessato avrebbe depositato una domanda d'asilo e sarebbe stato accolto in un Centro nonché sottoposto all'esame delle impronte digitali. Senza aspettare l'esito della sua domanda, egli sarebbe partito da G._______ (Italia) in treno verso la Francia, da dove - dopo essersi fermato una notte rispettivamente tutto il mese del ramadan - sarebbe ripartito per arrivare in treno in Svizzera il 4 ottobre 2008. B. Il 14 ottobre 2008 l'autorità svizzera competente ha inviato alle autorità italiane la scheda dei rilievi dattiloscopici che sono stati effettuati sull'interessato in Svizzera, affinché fossero confrontati con i rilievi a cui egli si sarebbe sottoposto in Italia (cfr. agli atti A 17/5). C. Il 19 novembre 2008, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riaccettare nuovamente il richiedente sul loro territorio, dove egli si era presentato sotto un'altra identità. D. Il 23 dicembre 2008, il termine per la riammissione dell'interessato è stato prorogato per 30 giorni (cfr. agli atti A 22/1). Pagina 2
D-1482/2009 E. Il 9 gennaio 2009, l'UFM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito, giusta l'art. 36 cpv. 2 LAsi, in merito ai risultati del confronto dattiloscopico con l'Italia nonché al suo eventuale allontanamento verso il suddetto Paese (cfr. agli atti A 24/3). F. Con lettera del 20 gennaio 2009, l'interessato ha espresso le proprie osservazioni (cfr. agli atti A 25/1). G. Su richiesta dell'autorità svizzera competente, il 20 febbraio 2009, le autorità italiane hanno dato nuovamente il loro accordo alla riammissione dell'interessato sul loro territorio, il cui termine era nel frattempo venuto a scadere (cfr. agli atti A 26/5). H. Il 25 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 20 febbraio 2009). I. Il 6 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], Pagina 3
D-1482/2009 art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio ha constatato che il richiedente avrebbe soggiornato in Italia - dove si è presentato sotto la sua vera identità - e come lo stesso avrebbe confermato con il suo scritto del 20 gennaio 2009. Peraltro, le autorità italiane, in data 20 febbraio 2009, si sarebbero dichiarate disposte a riammetterlo sul loro territorio. Inoltre, il richiedente non avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione del principio di "non-refoulement". Il medesimo si sarebbe limitato ad affermare che in Italia non vi sarebbe né una legge relativa al trattamento della sua domanda d'asilo, né vi sussisterebbe un aiuto per le persone che vi chiedono asilo. Dalle dichiarazioni del richiedente, non risulterebbe che in Svizzera vivono persone con cui egli intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. L'UFM ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni del richiedente in merito a persecuzioni da parte di ignoti a C._______ sarebbero vaghe. Detto Ufficio ha peraltro presunto che in realtà il medesimo non avrebbe vissuto a C._______, in quanto egli non sarebbe stato in grado di dire dove avrebbe vissuto esattamente e in quanto avrebbe peraltro reso affermazioni divergenti sulle date dei suoi soggiorni in Pagina 4
D-1482/2009 Iraq. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che il richiedente non adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esistono motivi manifesti per ritenere che egli possa essere esposto in Patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. Nel gravame, l'insorgente ha ribadito di essere cittadino iracheno, ammettendo tuttavia che la sua vera identità è quella con cui si sarebbe presentato in Italia. Egli ha allegato di aver fornito una falsa identità in Svizzera perché sarebbe stato mal consigliato da altri richiedenti d'asilo. Il ricorrente ha inoltre addotto che nel suo caso dovrebbe essere applicata in particolare l'eccezione prevista all'art. 34 cpv. 2 (recte: 34 cpv. 3) LAsi, in quanto in Italia non vi sarebbe alcuna protezione contro il respingimento, dato che le autorità italiane procederebbero direttamente al rimpatrio dei richiedenti, dall'isola di Lampedusa, senza verificare l'esistenza della qualità di rifugiato. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, ritenuto che, da un lato, è incontestato che il ricorrente ha soggiornato in Italia, avendo egli stesso affermato in diverse occasioni di essere stato registrato in questo Paese nonché sottoposto all'esame dattiloscopico (cfr. verbale d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 8-10) e di esservi soffermato per qualche tempo, Pagina 5
D-1482/2009 come pure di avervi deposto una domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 17 novembre 2008 pag. 7). Tali allegazioni sono state confermate dal ricorrente nella sua lettera del 20 gennaio 2009, e rimaste inalterate in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). Dall'altro lato, è incontestabile che i risultati dell'esame dattiloscopico del ricorrente avvenuto in Italia hanno potuto essere messi a confronto con quelli rilevati in Svizzera e che - essendo combacianti - hanno permesso di concludere che si trattava della medesima persona che aveva soggiornato in Italia ed hanno condotto le autorità italiane a dare il loro accordo alla riammissione di ques'ultima (cfr. agli atti A 17/5). Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) in data 20 febbraio 2009. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto, è da considerare ancora valida la riammissione non ancora scaduta e di cui può ad ogni modo essere chiesta un'ulteriore proroga del termine di validità. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 L'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF Pagina 6
D-1482/2009 in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che - tra gli altri - l'incapacità del ricorrente di indicare esattamente la data dell'attacco in cui tutta la sua famiglia sarebbe stata sterminata, mentre lui sarebbe sopravvissuto (cfr. verbali d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 7 e del 17 novembre 2008 pag. 3) porta a concludere all'inverosimiglianza di tale avvenimento, così come - di conseguenza - all'inconsistenza delle persecuzioni in caso di rientro in Patria ad esso correlate, le quali il ricorrente pretenderebbe far valere a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 6). Egli infatti ha dichiarato di non aver avuto altri problemi a seguito dell'evocato avvenimento (cfr. verbale d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 7). In siffatte circostanze e altresì - alla luce delle affermazioni divergenti e vaghe del ricorrente rettamente evidenziate dall'UFM e della sua ammissione circa l'inganno sulla sua vera identità (cfr. lettera del 20 gennaio 2009 e ricorso pag. 2) che conducono a presagire che l'insorgente non è cittadino iracheno ed ha così violato il suo obbligo di collaborare codesto Tribunale ha ragione di ritenere che il racconto reso da parte dell'insorgente è totalmente inverosimile. Pertanto, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento, essendosi limitanto a mere affermazioni di parte circa la mancanza in Italia di protezione contro il respingimento (cfr. ricorso pag. 2) e l'inesistenza di assistenza nei confronti dei richiedenti l'asilo (cfr. lettera 20 gennaio 2009). Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Inoltre, il TAF rileva che il ricorrente nel corso della prima audizione ha affermato di non avere nessun timore rigurdo ad un suo eventuale rinvio verso l'Italia (cfr. verbale d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 9). Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 7
D-1482/2009 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e - sebbene ha dichiarato di non essere scolarizzato (cfr. verbale d'audizione del 17 novembre 2008 pag. 5) - egli ha lavorato quale (...) e anche nel piccolo (...) (cfr. verbali d'audizione del 10 ottobre 2008 pag. 3 e del 17 novembre 2008 pag. 5). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame Pagina 8
D-1482/2009 d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. 10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 20 febbraio 2009). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-1482/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10