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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2009 D-1471/2009

16 marzo 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,650 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Testo integrale

Corte IV D-1471/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 marzo 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti. A._______, Iraq, alias B._______, Iraq, alias C._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 4 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1471/2009 Fatti: A. Il 10 febbraio 2009, l'interessato, originario di Duhok nell'omonima regione nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato il 28 gennaio 2009, per motivi economici e sociali, ovvero per trovare un posto di lavoro, per poter riprendere gli studi e per scappare dall'influenza della sua matrigna con cui non andrebbe d'accordo ([...]). Si sarebbe quindi recato in Turchia, da dove avrebbe raggiunto l'Italia in un TIR. In seguito, avrebbe continuato il suo viaggio dal confine italo-francese in treno e sarebbe stato fermato e controllato dalle autorità francesi nelle vicinanze di Nizza. Quest'ultime l'avrebbero rilasciato dopo che egli si sarebbe rifiutato di chiedere l'asilo in Francia. L'interessato, avrebbe quindi proseguito il suo viaggio in auto e sarebbe arrivato in Svizzera il 9 febbraio 2009 ([...]). B. Il 4 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], Pagina 2

D-1471/2009 art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto la dichiarazione dell'interessato, secondo la quale non avrebbe fatto nulla per consegnare la sua carta d'identità, siccome sua sorella ed il suo marito non avrebbero saputo come e dove spedirla, come non valida, visto che l'indirizzo dell'UFM sarebbe indicato sul promemoria consegnato al richiedente. Inoltre, l'interessato stesso avrebbe ammesso di aver omesso di proposito di consegnare i suoi documenti al fine di rendere impossibile l'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, l'UFM ha considerato che l'interessato non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi. Inoltre, l'interessato avrebbe dichiarato di essere espatriato per sfuggire alla mancanza di futuro a causa del disagio economico, per poter riprendere gli studi e poiché sarebbe stato maltrattato dalla sua Pagina 3

D-1471/2009 matrigna. Pertanto, l'UFM ha ritenuto che i suoi problemi non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto qui di rilievo, di non essere stato in grado di presentare il suo passaporto, in quanto mai posseduto, e che la carta d'identità sarebbe rimasta in Iraq a casa di sua sorella. Inoltre, ha allegato che nel frattempo sarebbe riuscito a contattarla per farsela spedire per posta e che tale documento verrebbe preceduto da un fax. Peraltro, il ricorrente ha asserito di essere espatriato a causa dei suoi problemi familiari ed economici. Infine, ha asserito di non poter ritornare in patria, poiché nella sua regione del Kurdistan non vi sarebbe una situazione di piena sicurezza e non potrebbe più contare su una solida rete sociale. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). Pagina 4

D-1471/2009 5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 6. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti. Inoltre, egli ha dichiarato in sede di ricorso, di essere risuscito a contattare sua sorella e che quest'ultima avrebbe provveduto a spedirgli la sua carta d'identità ([...]). Tuttavia, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha tuttora versato suddetto documento agli atti, nonostante sia trascorso più di un mese da quando egli ha segnalato per la prima volta che si sarebbe occupato della faccenda ([...]). Inoltre, l'insorgente si è limitato in fase di procedura di prima istanza a dichiarare di non essere stato in grado di spiegare l'indirizzo del CRP a sua sorella, in quanto analfabeta, ma che sarebbe stato capace di darle il numero del fax ed in sede di ricorso ha allegato di aver contattato sua sorella e che sarebbe in arrivo la sua carta d'identità senza riferirsi più ai suoi problemi circa l'analfabetismo ([...]). Peraltro, lo stesso ha allegato di avere viaggiato senza carta d'identità per il timore d'essere rimpatriato ([...]). Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'insorgente ha deliberatamente omesso di presentare i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 7. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di Pagina 5

D-1471/2009 generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che i motivi d'asilo presentati dall'insorgente, ovvero i suoi problemi economici e sociali, non sono pertinenti in materia d'asilo, in quanto non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi. Inoltre, risulta poco credibile che egli si trovi veramente in una situazione di povertà, poiché sarebbe riuscito a procurarsi ben $ 9'700.- per il viaggio ([...]). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come irrilevanti in materia d'asilo, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 8. Ritenuta la manifesta irrilevanza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 9. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha Pagina 6

D-1471/2009 rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 11.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, di aver vissuto a Duhok nell'omonima regione nell'Iraq del nord, dalla nascita fino al suo espatrio in data 28 gennaio 2009 ([...]). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe ed ha una Pagina 7

D-1471/2009 certa esperienza come fruttivendolo. Dispone altresì di una rete famigliare a Duhok, ovvero un fratello, una sorella ed il suo cognato di cui potrà ottenere un sostegno economico, come già successo in passato quando ha ricevuto da quest'ultimo una parte del denaro per il viaggio ([...]). Peraltro, l'autore del gravame ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Pagina 8

D-1471/2009 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-1471/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) - D._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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