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Bundesverwaltungsgericht 22.03.2023 D-1467/2023

22 marzo 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,120 parole·~6 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 marzo 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1467/2023

Sentenza d e l 2 2 marzo 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Demis Mirarchi.

Parti A._______, nata il (…), Togo, CFA Chiasso, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino [Francia] - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 marzo 2023 / N (…).

D-1467/2023 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) settembre 2023, l’estratto dalla banca dati «CIS-VIS» del (…) settembre 2022, da cui si evince che il (…) giugno 2022 l’interessata ha ottenuto dalle autorità francesi un visto valido dal (…) giugno 2022 al (…) dicembre 2022, il verbale del colloquio Dublino del (…) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. […]-14/3), il verbale dell’audizione relativa alla tratta di esseri umani (TEU) del (…) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 22/10), la richiesta del (…) ottobre 2022 di ammissione fondata sull’art. 12 par. 2 del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità francesi (cfr. atto SEM n. 24/1), la risposta positiva da parte delle autorità francesi alla suddetta richiesta (cfr. atto SEM n. 37/2), la decisione della SEM del (…) marzo 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 49/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessata verso la Francia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 15 marzo 2023 (data d’entrata: 16 marzo 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),

D-1467/2023 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessata ha dichiarato di essere stata rinchiusa, in Svizzera, per un mese e mezzo presso la casa di un uomo, ove ella sarebbe stata vittima di abusi sessuali; che la ricorrente ha aggiunto di avere mal di testa e di soffrire di dolori muscolari, che l’autorità inferiore ha escluso che in Francia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente afferma di voler denunciare l’autore dei fatti di cui sopra e che, pertanto, desidererebbe permanere in Svizzera, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Francia ha riconosciuto la propria competenza, che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. tra le altre la sentenza D-1307/2023 del 13 marzo 2023); che la presunzione secondo cui la Francia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dalla ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile,

D-1467/2023 Pagina 4 che, infatti, il trasferimento in Francia della ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 12/2, 17/2, 26/2, 27/2, 34/2, 35/2, 36/2, 38/2, 40/2, 42/2, 42/2, 43/2, 48/2, 51/2 e 52/3), che, ad oggi e nonostante il tempo trascorso, dagli atti non risulta che sia stata sporta formalmente alcuna denuncia penale, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento delle spese processuali, risultano senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-1467/2023 Pagina 5 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

D-1467/2023 — Bundesverwaltungsgericht 22.03.2023 D-1467/2023 — Swissrulings