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Bundesverwaltungsgericht 05.04.2007 D-1439/2007

5 aprile 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,264 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | decisione del 23 febbraio 2007 in materia di non e...

Testo integrale

Corte IV D-1439/2007 {T 0/2} Sentenza del 5 aprile 2007 Composizione: Giudici Valenti, Haefeli e Galliker Cancelliere Poretti A._______, _______, Zimbabwe, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 23 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 9 gennaio 2007. Ha affermato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 gennaio e del 15 febbraio 2007), d'essere espatriato, da un lato, perché i figli d'una donna che egli avrebbe investito ed ucciso in un incidente della circolazione nel mese B._______ 2006 avrebbero tentato per due volte d'ucciderlo nel mese C._______ del 2006. Dall'altro lato, perché sarebbe perseguitato da membri del partito ZANU- PF, a causa del suo impegno politico in favore del movimento MDC. Il 25 D._______ 2006, durante la partecipazione ad un meeting del movimento MDC, 6 banditi, che presume provenire dal partito ZANU-PF, sarebbero irrotti nella sala ove si sarebbe tenuto detto meeting ed avrebbero ucciso tre persone nonché rapite altre due. Come altri partecipanti alla riunione sarebbe riuscito a fuggire. Il giorno stesso avrebbe lasciato lo Zimbabwe. B. Il 23 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 23 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto che in base alle audizioni non è accertata la qualità di rifugiato dell'interessato. Il suo coinvolgimento in favore del movimento MDC sarebbe inattendibile, ritenuto che non avrebbe saputo fornire informazioni basilari sul citato movimento (significato dell'acronimo, programma e scopi precisi). La descrizione delle aggressioni subite da parte dei figli della donna investita ed

3 uccisa sarebbero lapidarie e generiche. Secondo l'autorità inferiore non sarebbero inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti per appurare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente allega d'aver esibito copia del suo passaporto, tramite la quale sarebbe possibile verificare la sua identità. Sostiene che le sue dichiarazioni sono dettagliate e prive di contraddizioni con la conseguenza che non si può concludere che il suo racconto è privo d'indizi d'esposizione a persecuzioni. Dopo la seconda aggressione si sarebbe recato in polizia raccontando che i figli della donna che lui avrebbe ucciso avrebbero tentato d'ammazzarlo. Dopo alcuni giorni si sarebbe ripresentato al posto di polizia, ma gli agenti gli avrebbero comunicato di non essere per il momento riusciti a reperire gli autori. Fa valere che gli appartenenti allo ZANU-PF vorrebbero ucciderlo a causa delle sue attività in favore del MDC, ciò che costituirebbe una valida ragione per concedergli l'asilo, visto che i membri dello ZANU-PF sarebbero al di sopra delle leggi e potrebbero persino uccidere dei semplici cittadini. Pure il rappresentante delle istituzioni di soccorso presente all'audizione del 15 febbraio 2007 sarebbe del parere che nel caso in esame i motivi d'asilo invocati non sarebbero manifestamente infondati. Contesta infine un'errata verbalizzazione della data della riunione del movimento MDC del D._______ 2006 (il 25 D._______ 2006 e non il 26 D._______ 2006). 5. Preliminarmente, e quanto alla sollevata critica concernente un'errata verbalizzazione delle sue dichiarazioni da parte dell'UFM, questo Tribunale osserva che la stessa è manifestamente infondata e sfiora pure la temerarietà processuale, considerato che la menzione del 26 D._______ 2006 al posto del 25 D._______ 2006 è riscontrabile unicamente nel riassunto dei fatti del giudizio querelato (trattasi di semplice svista manifesta), ma non nei verbali d'audizione, nei quali è riportata la data del 25 D._______ 2006. Non si capisce dunque a cosa si riferisce l'insorgente quando allega che l'UFM avrebbe rifiutato di modificare una data e che l'avrebbe in seguito costretto a firmare delle pagine con le quali non sarebbe stato integralmente consenziente. Peraltro, nell'audizione principale del 15 febbraio 2007 era presente un rappresentante di un istituzione di soccorso che non ha però emesso osservazioni o critiche con riferimento alla verbalizzazione delle dichiarazioni del ricorrente. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 9 gennaio 2007. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non

4 v’è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che le generiche dichiarazioni riguardanti lo smarrimento del passaporto e della carta d'identità – rimasti in possesso del capitano della nave che l'avrebbe aiutato a raggiungere l'Europa – sono inconsistenti. Peraltro, la produzione di una fotocopia di una sola pagina del passaporto [...] non soccorre il ricorrente, ritenuta di principio l'inidoneità ed inefficacia probatoria di semplici fotocopie parziali, senza autenticazione, di un documento d'identità. Inoltre, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate che s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso e cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ribadire che l'allegazione riguardante l'impegno in favore del E._______ (MDC) è inconsistente, ritenuto che l'ignoranza di un'informazione basilare quale il significato dell'acronimo del movimento è incompatibile con l'allegata carica di portavoce e un impegno politico pluriennale. Peraltro, il ricorrente ha fornito versioni discordanti sul momento in cui avrebbe denunciato le aggressioni che sarebbero state perpetrate nei suoi confronti dai figli della donna uccisa in un incidente della circolazione (subito dopo la prima aggressione oppure dopo la seconda aggressione) e non è nemmeno riuscito a fornire l'identità completa degli aggressori che avrebbe denunciato. Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni dell'insorgente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3 6.3.1 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente possa violare gli art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS

5 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 6.3.4 Premesso ciò, con riferimento agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che nello Zimbabwe non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Non soccorre pertanto il ricorrente la generica allegazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 15 febbraio 2007 secondo cui l'entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente si giustificherebbe a causa dell'attuale situazione di grande instabilità nel Paese d'origine del ricorrente. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe e ha dell’esperienza professionale. Peraltro, non emerge dagli atti di causa che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale nello Zimbabwe. 6.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3. 10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal

6 versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______; allegato: incarto UFM) - al F._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

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