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Bundesverwaltungsgericht 23.12.2016 D-1438/2016

23 dicembre 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,673 parole·~18 min·1

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 febbraio 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1438/2016

Sentenza d e l 2 3 dicembre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Fulvio Haefeli, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (…), Mali, ricorrente,

Contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 febbraio 2016 / N […].

D-1438/2016 Pagina 2

Fatti: A. A.a Il richiedente, secondo quanto allegato nell’audizione sulle generalità, sarebbe cittadino maliano di religione cattolica nonché di etnia ligi, nato a Timbuctu e cresciuto a Djenné, dove avrebbe vissuto fino all’espatrio avvenuto, a suo dire, il 5 aprile 2012 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 15 febbraio 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 3-4). Viaggiando attraverso la Mauritania ed il Senegal, sarebbe arrivato via nave in data 3 febbraio 2013 in Europa, per poi proseguire in auto fino a raggiungere la Svizzera il medesimo giorno e depositarvi la domanda d’asilo in oggetto (cfr. verbale 1, pagg. 6-7). A.b Sentito sulle generalità, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione di guerra vigente in Mali. Segnatamente, egli sarebbe stato vittima di gruppi islamisti, i quali avrebbero tentato di reclutarlo nella guerra contro il governo (cfr. verbale 1, pag. 8 segg.). A.c L’interessato non ha inoltre prodotto, a sostegno della sua domanda d’asilo, documenti d’identità propri poiché, a suo dire, non avrebbe mai posseduto né il passaporto né la carta d’identità (cfr. verbale 1, pag. 5). B. L’Ufficio federale della migrazione (UFM: ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha tentato, in data 14 luglio 2014 e successivamente il 10 febbraio 2015, di eseguire l’audizione federale secondo l’art. 29 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Entrambi i tentativi sono tuttavia stati sospesi, in quanto il ricorrente, nonostante quanto dichiarato nell’audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, pag. 10), non avrebbe disposto di conoscenze sufficienti del francese per effettuare la suddetta audizione. C. Al fine di determinare la regione di provenienza dell’interessato, un esperto ha condotto, in data 10 aprile 2015 agente su mandato dell’autorità inferiore, un colloquio telefonico di 90 minuti con il richiedente, redigendo in seguito un rapporto concernente le sue conoscenze geografiche, culturali, economiche, politiche e linguistiche (mandato per determinare la prove-

D-1438/2016 Pagina 3 nienza; di seguito: esame-LINGUA). Il risultato avrebbe quindi inequivocabilmente rivelato, che il richiedente non sarebbe – come da lui sostenuto – socializzato in Mali, ma bensì con alta probabilità in Ghana. D. Con scritto del 5 maggio 2015, la SEM ha inviato al richiedente un riassunto dell’esame-LINGUA con allegato il percorso professionale e le competenze dell’esperto, concedendogli inoltre il diritto di essere sentito nel senso della facoltà di esprimersi in merito al risultato dell’esame-LINGUA ed alla paventabile applicazione dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi. E. Avvalendosi di tale facoltà, il ricorrente ha, con scritto del 15 maggio 2015, contestato le considerazioni della SEM, ritenendo insufficienti le competenze dell’esperto, nonché insoddisfatte le condizioni d’applicazione prescritte dall’art. 36 LAsi. F. Con decisione del 12 febbraio 2016, notificata all’interessato al più presto il 15 febbraio 2016, la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 7 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 marzo 2016), il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione, richiedendo in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. L’insorgente ha altresì depositato domanda di visione degli atti A19/1 e A31/9 nonché d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. H. Respingendo la richiesta di visionare i succitati atti e la contestuale domanda di assistenza giudiziaria, il Tribunale ha invitato il ricorrente, con decisione incidentale del 10 maggio 2016, a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali di CHF 600.– con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Tale somma è stata tempestivamente accreditata in data 23 maggio 2016.

D-1438/2016 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

D-1438/2016 Pagina 5 3. 3.1 Preliminarmente, v’è da constatare che la SEM ha considerato soddisfatte le condizioni prefissate all’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi. Conseguentemente, ha emanato la decisione del 12 febbraio 2016 rinunciando ad effettuare un’audizione federale ai sensi dell’art. 29 LAsi. 3.2 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha ritenuto i motivi d’asilo allegati dal ricorrente privi di ogni fondamento, in quanto basati su dichiarazioni inverosimili e non soddisfacenti le condizioni prefissate all’art. 7 LAsi. A fronte dei riscontri dell’esame-LINGUA la SEM è giunta a conclusione che il richiedente non sarebbe stato, contrariamente alle sue allegazioni, socializzato in Mali. In particolare, le sue lacune culturali, linguistiche e geografiche nonché la conoscenza di alcuni idiomi parlati principalmente in Ghana, lascerebbero presuppore per l’appunto una socializzazione in Ghana. Il richiedente non sarebbe inoltre stato in grado di confutare tale conclusione. 3.3 Aggravandosi contro la decisione della SEM il ricorrente, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, contesta in primo luogo, il rifiuto da parte dell’autorità inferiore di effettuare un’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi. A tal proposito egli ritiene insoddisfatte, come d’altronde già sostenuto nella sua presa di posizione del 15 maggio 2015, le condizioni di applicazione dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi. In particolare, egli considera infondata l’inverosimiglianza riscontrata dall’autorità di prime cure circa le sue allegazioni, sostenendo di aver risposto bene e con immediatezza alle domande postegli durante l’audizione sulle generalità, allegando peraltro dettagli che solo una persona che abbia realmente vissuto in Mali può essere in grado di riportare. La diversa valutazione dell’esame-LINGUA sarebbe quindi da ricondurre alle insufficienti competenze dell’esperto. 4. 4.1 Il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. A norma della nuova versione legislativa, in caso di in inganno circa l’identità, nonché di altre violazioni gravi dell’obbligo di collaborare da parte del richiedente, non si tratta più di emanare una decisione di non entrata nel merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi). In una pari eventualità, l’autorità ha però la possibilità di rinunciare ad un audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (art. 36

D-1438/2016 Pagina 6 cpv. 1 lett. a e lett. c LAsi), accordando all’interessato solo il diritto di essere sentito, così da emanare rapidamente una decisione materiale visto che il comportamento abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della protezione della Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo, FF 2010 3889, 3929). Nonostante la domanda possa essere trattata con maggiore celerità, l’autorità deve anche in questi casi procedere ad un esame di merito, volto a stabilire l’esistenza di una persecuzione rilevante ai fini dell’asilo e del divieto di respingimento (FF 2010 3889, 3914). 4.2 Ora, considerando quanto precede, v’è da stabilire se la SEM ha correttamente applicato la procedura prevista all’art. 36 LAsi, omettendo quindi l’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi. Tale censura implica rispettivamente una violazione del diritto di essere sentito come pure un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In ragione di ciò è pertanto necessario verificarne la fondatezza in modo preliminare, giacché qualora venisse accolta potrebbe condurre ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungssrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pag. 403 seg.). 4.3 Discende dal diritto di essere sentito, il diritto per i richiedenti l’asilo di consultare gli atti e d’esprimersi, come pure la possibilità d’influire nell’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, le autorità decidenti devono ottemperare al loro obbligo di motivare le decisioni (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.4 Nelle procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche rilevanti ed amministrare in tal senso le prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti;

D-1438/2016 Pagina 7 KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 4.5 Nel caso che ci riguarda, a seguito delle evidenti lacune linguistiche emerse nei tentativi d’audizione effettuati in data 10 febbraio 2015 e 10 aprile 2015, la SEM ha ritenuto opportuno intraprendere delle misure istruttorie complementari, segnatamente un esame-LINGUA, avvalendosi quindi dell’opinione di un esperto. 4.6 Tale esame, che non è una perizia, può definirsi una consulenza tecnica di parte. Ai consulenti è pertanto concessa la facoltà d’esporre alle autorità il proprio parere su singole questioni, attraverso la presentazione di una relazione scritta, che può essere sussunta al mezzo di prova dell’informazione prevista all’art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 4.1.2). Ove le qualifiche, l’obbiettività, la neutralità dell’esperto nonché la coerenza sono date, il Tribunale le attribuisce un alto valore probatorio (cfr. DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e riferimenti ivi citati). 4.7 Nel caso concreto, l’esame-LINGUA ha chiaramente mostrato le lacune dell’interessato concernenti il Mali, evidenziando la carenza di conoscenze basilari riguardanti, tra le altre cose, elementi importanti quali le lingue parlate, le pietanze consumate nonché il valore economico degli alimenti e di altri beni e servizi. Tale risultato ha pertanto indotto l’esperto a concludere che il ricorrente non sarebbe stato socializzato in Mali, ma bensì, con alta probabilità, in Ghana. 4.8 Ora, sulla base di quanto esposto v’è ragione di concludere, che il ricorrente cerchi di mascherare la sua vera origine. Mentendo quindi sulla sua reale socializzazione e non avendo presentato alcun documento d'identità o altro mezzo di prova, egli ha gravemente leso il suo obbligo di collaborare giusta l’art. 36 cpv. 1 lett. c in relazione all’art. 8 LAsi. Egli ha, tramite il suo comportamento, reso impossibili o perlomeno difficoltosi i tentativi delle autorità di identificare il suo Paese d’origine nonché la sua qualità di rifugiato in relazione a tale Paese e ne deve quindi sopportare le conseguenze. Pertanto, rinunciando ad effettuare un’audizione federale ai sensi dell’art. 29 LAsi e concedendo all’interessato la possibilità di espri-

D-1438/2016 Pagina 8 mersi in merito al risultato dell’esame-LINGUA nonché alla possibile applicazione dell’art. 36 LAsi, la SEM non ha violato né il diritto di essere sentito né tantomeno il principio inquisitorio. 4.9 Non giova inoltre al ricorrente invocare la censura secondo cui l’esperto incaricato non disporrebbe delle necessarie competenze, in quanto non traspaiono elementi, trattandosi di un collaboratore esterno della SEM, con dottorato in africanistica, esperto di lingue mande, con trent’anni d’esperienza e soggiorno nelle regioni di competenza (cfr. atto A32/1), per dubitare della sua idoneità. 5. 5.1 Attestata la corretta applicazione della procedura stabilita all’art. 36 LAsi, al Tribunale non resta che da esprimersi sulla questione dell’asilo. 5.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso

D-1438/2016 Pagina 9 appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.4 Nel caso di specie, sulla base di quanto esposto nei considerandi precedenti ed in particolare a fronte dei riscontri dell’esame-LINGUA, non v’è ragione di ritenere le dichiarazioni del ricorrente ottemperanti i criteri di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi. L’interessato non ha reso verosimile di essere stato socializzato in Mali né tantomeno di provenire da questo Paese e, conseguentemente, di possedere la cittadinanza maliana. Ora, in virtù di quanto sopra, risulta evidente che anche le allegazioni circa i suoi motivi d’asilo sono inverosimili, poiché inerenti al Mali. Pertanto, è a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’insorgente, escludendolo dai benefici dell’asilo. 6. Ne consegue che, per quanto riguarda l’applicazione della procedura prevista all’art. 36 LAsi nonché la questione concernente lo statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell’asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14

D-1438/2016 Pagina 10 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Di conseguenza, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8.2 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto ammissibile l’esecuzione dell’allontanamento, in quanto inapplicabile il principio del non respingimento. Parimenti, l’autorità inferiore ha considerato il medesimo esigibile e possibili, poiché né la situazione politica né tantomeno quella economica nel Paese d’origine si opporrebbe all’allontanamento dell’insorgente. Altresì, l’interessato sarebbe giovane, disporrebbe di un’istruzione scolastica di base ed una professione. Il ricorrente contesta tale posizione. Segnatamente, egli si sarebbe nel frattempo integrato nella società. Inoltre, considerando i problemi esposti nell’audizione sulle generalità nonché la situazione vigente in Mali, egli andrebbe ammesso provvisoriamente, giacché l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inesigibile. 8.3 A norma della giurisprudenza, nonostante la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento debba essere esaminata d'ufficio, anche questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 6).

D-1438/2016 Pagina 11 8.4 Nel caso che ci occupa, il ricorrente fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento e ne deve quindi sopportare le conseguenze. 8.5 Sulla scorta di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da considerarsi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata. 9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull’anticipo di CHF 600.– versato il 23 maggio 2016. 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1438/2016 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 23 maggio 2016. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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