Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.05.2018 D-1432/2018

23 maggio 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,055 parole·~15 min·6

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 5 febbraio 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1432/2018

Sentenza d e l 2 3 maggio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Constance Leisinger, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nata il (…), con la figlia B._______, nata il (…), Eritrea, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 5 febbraio 2018 / N (…)

D-1432/2018 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio ad C._______ è giunta in Svizzera il 23 aprile 2015 depositando una d’asilo in Svizzera (cfr. atto A3). Nell’ambito delle audizioni del 21 maggio 2015 e del 13 ottobre 2016, la ricorrente la richiedente asilo ha dichiarato aver interrotto la scuola dopo la nona classe in quanto non intenzionata a recarsi al campo di addestramento di Sawa. Pertanto, dal luglio 2013 al novembre del 2014 ella sarebbe rimasta a casa ad aiutare la sorella maggiore, con la quale viveva dopo il decesso dei suoi genitori. Sennonché, il 29 novembre del 2014, l’interessata sarebbe stata prelevata da due militari e condotta dal loro superiore presso gli edifici amministrativi locali. Quest’ultimo le avrebbe quindi proposto di lavorare come spia promettendogli diversi privilegi qualora avesse accettato. Avendo tuttavia la richiedente rifiutato la proposta, il graduato si sarebbe adirato con lei minacciando di farla sparire. L’interessata sarebbe quindi stata rinchiusa in una stanza per circa quattro ore, finendo per accettare l’incarico. Sarebbe quindi rientrata a casa, nell’attesa che i militari approntassero le necessarie infrastrutture e, dopo averne parlato con i famigliari, avrebbe lasciato illegalmente il paese dietro loro consiglio (cfr. atto A3, pag. 6 e A15, pag. 7 e seg.). A sostegno della sua domanda, ella ha versato agli atti una copia del proprio certificato scolastico e della carta d’identità della sorella (cfr. atto A12). B. Il 10 ottobre 2015 A._______ ha dato alla luce la figlia B._______. C. Con decisione del 5 febbraio 2018, notificata il 6 febbraio 2018 (cfr. atto A20), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento dell’interessata e della figlia Mila dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione dello stesso. D. L’8 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), la richiedente e la figlia sono insorte contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione; contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso

D-1432/2018 Pagina 3 dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e indennità ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

D-1432/2018 Pagina 4 3. Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Anche in tale ambito il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti poste al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 5 febbraio 2018 e non avendo censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo

5. 5.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell’interessata. Anzitutto le allegazioni della richiedente sarebbero insufficientemente sostanziate. Mal si comprenderebbe infatti il motivo per il quale i militari si siano rivolti a lei per svolgere un compito così delicato. Inoltre, il suo resoconto sarebbe povero di dettagli e superficiale. Ciò riguarderebbe la descrizione delle circostanze degli arresti, le sensazioni da lei provate al momento del fermo e il suo stato d’animo durante la breve detenzione. Sarebbe inoltre sorprendente che vista la sua situazione di renitenza, all’interessata sia stata offerta una ricompensa per la collaborazione. Altresì, se da una parte la richiedente asilo avrebbe affermato essere stata arrestata il 29 novembre 2014 ed essere espatriata il giorno seguente, dall’altra ella avrebbe affermato aver lasciato Ali Gider solo il 1° dicembre 2014. Anche il suo curriculum scolastico darebbe adito ad alcuni dubbi, avendo ella dichiarato aver terminato la nona classe nel 2013. Da ultimo, non emergerebbero dagli atti elementi che lascino intendere che la richiedente sia stata chiamata a svolgere il servizio militare. L’asserito espatrio illegale sarebbe inoltre irrilevante. 5.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime cure. Invero, la veridicità del suo racconto sarebbe riscontrabile sulla base della descrizione delle precise modalità dell’arresto, dell’aspetto fisico, delle generalità e della reputazione del capo militare nonché dai dettagli sul suo ufficio. Le considerazioni della SEM circa l’inverosimiglianza del fatto che le sia stato offerto un lavoro da spia nonostante fosse sconosciuta all’autorità non terrebbero inoltre sufficientemente conto della realtà quoti-

D-1432/2018 Pagina 5 diana in Eritrea; realtà caratterizzata da un controllo serrato della popolazione. Non di meno, sino al 2013 la ricorrente avrebbe regolarmente frequentato la scuola, figurando pertanto negli elenchi amministrativi. Da ultimo, non essendo l’interessata al corrente dei piani delle autorità militari nei suoi confronti, non ci si sarebbe dovuto attendere ch’ella si dipanasse in speculazioni. Quanto al suo stato d’animo, andrebbe tenuto conto del fatto che la richiedente avrebbe chiaramente dichiarato aver pianto e pensato di dover accettare l’incarico durante la reclusione. Inoltre, ella avrebbe descritto con perizia il lavoro che sarebbe stata chiamata a svolgere e le modalità di raccolta delle informazioni. Quanto alla ricompensa offertale, seppur la somma possa considerarsi elevata, la ricorrente non la avrebbe accettata in ragione delle terribili conseguenze a cui sarebbero andate incontro le persone da lei denunciate. Le somme in questione sarebbero inoltre probabilmente state un raggiro per indurla ad accettare. Si sarebbe invero trattato di una costrizione mascherata con un lauto compenso. Da ultimo, quanto alla formazione, andrebbe tenuta in debita considerazione la dispersione scolastiche che attanaglierebbe l’Eritrea. Per questo motivo ella avrebbe dichiarato che essere iscritta a scuola all’Età di 21 anni sia normale. In definitiva, l’ammissione provvisoria andrebbe considerata inammissibile, dal momento che le forze di sicurezza avrebbero minacciato la ricorrente al momento dell’arresto. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure

D-1432/2018 Pagina 6 se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). 6.3 In una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il reclutamento per il servizio nazionale avviene in genere nel corso dell’ultimo anno della scuola secondaria. Di norma, tutti gli studenti sono tenuti ad assolvere il 12° anno di scuola presso il campo di addestramento di Sawa, laddove ricevono un basilare addestramento militare, terminano la loro formazione scolastica e sostengono i loro esami di fine ciclo. I diplomati migliori hanno quindi la possibilità di accedere a degli studi superiori, per poi essere assegnati al servizio nazionale civile. Gli studenti con valutazioni più basse ricevono invece una formazione professionale all’interno o all’esterno del campo di addestramento; in seguito ed a seconda dei casi, sono incorporati nel servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza del Tribunale D- 2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 12.2 e riferimenti citati). Nella medesima occasione, il Tribunale ha parimenti concluso che, sebbene la durata del servizio nazionale non sia definita, si possa partire quantomeno dal presupposto che congedi siano comuni, in particolare per le donne sposate e per le persone oltre i 25 anni di età (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 12.5). 6.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure

D-1432/2018 Pagina 7 nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dalla ricorrente presenti alcuni elementi che lasciano sorgere diversi dubbi quanto alla veridicità della stessa. 7.2 Come ha già avuto modo di sottolinearlo l’autorità di prime cure, è anzitutto piuttosto illogico che l’interessata, solo parzialmente alfabetizzata e senza alcuna esperienza professionale, sia stata chiamata a svolgere una mansione sensibile dal più alto ufficiale del luogo senza che le autorità avessero avuto alcun contatto pregresso con lei. Invero, secondo le sue stesse dichiarazioni, la ricorrente avrebbe dovuto, da una parte svolgere il ruolo di spia e dall’altra gestire sotto copertura un punto ristoro sulla frontiera, entrambe mansioni per le quali non aveva alcuna qualifica. Allo stesso modo, il fatto che le siano stati offerti privilegi e ricompense senza che le fosse mai stata fatta menzione del rischio di essere sanzionata per il mancato svolgimento del servizio nazionale mal si sposa con i suoi timori in quanto renitente la leva. Del resto, va parimenti constatato come il resoconto della richiedente non collimi con le fonti esposte a proposito delle modalità di contatto con le autorità militari. Infine, occorre rilevare come le giustificazioni rese dall’interessata a tal riguardo in sede di audizione (cfr. atto A15, pag. 14) e nello stesso ricorso risultino del tutto insoddisfacenti e lascino presagire un tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà dei fatti. 7.3 Non di meno, è ugualmente indubbio che nel narrato della richiedente sia presente una certa inconsistenza. Il racconto spontaneo della visita dei militari e del successivo spostamento verso l’unità amministrativa appare infatti banale e privo di dettagli personali tanto da risultare stereotipato. L’insorgente si è infatti limitata ad asserire che due uomini in uniforme si sarebbero presentati presso la sua abitazione per poi scortarla sino al loro

D-1432/2018 Pagina 8 superiore (cfr. atto A15, pag. 6-7). Anche quanto asserito a proposito del successivo colloquio con il responsabile militare del luogo risulta impersonale e insufficientemente sostanziato. Nel suo narrato non v’è infatti traccia di caratterizzazioni quanto alle sensazioni da lei provate in quel momento né tantomeno dei suoi dubbi o certezze a proposito della sua situazione (cfr. atto A15, pag. 7). Da ultimo, nemmeno le risposte da lei fornite alle puntuali domande dell’auditore permettono di dissipare i dubbi in tal senso. A precisa domanda circa i suoi pensieri al momento del fermo, la richiedente si è infatti limitata a rispondere ch’ella temeva la volessero incorporare nel servizio nazionale (cfr. atto A15, D63). Allo stesso modo, quando chiamata a descrivere il suo stato d’animo durante la breve detenzione, ella si è limitata ad asserire che il suo unico pensiero sarebbe stato quello di accettare la mansione propostagli (cfr. atto A15, D98). Anche a tal riguardo, le argomentazioni ricorsuali non risultano concludenti. 7.4 In ultima analisi, si necessita parimenti di constatare come a ben guardare il racconto dell’interessata non sia nemmeno privo di contraddizioni. In occasione dell’audizione sulle generalità, ella ha infatti addotto essere espatriata il giorno seguente all’arresto, avvenuto il 29 novembre 2014 (cfr. atto A3, D5.01 e 7.01) mentre in seguito ella ha asserito essere espatriata il 1° dicembre 2014 (cfr. atto A15, D58). 7.5 Si può dunque a giusto titolo concludere che la ricorrente non sia riuscita a rendere verosimili i suoi motivi d’asilo. 8. 8.1 Ora, alla luce della constatata inverosimiglianza e vista l’assenza di ulteriori elementi agli atti che permettano di concludere quanto ad un pregresso contatto della ricorrente con le autorità, si può partire dal presupposto che quest’ultima non possa avvalersi di alcun timore oggettivamente fondato di essere sanzionata per renitenza o diserzione per il tramite di una misura contraria all’art. 3 Lasi. 8.2 Negli stessi termini, quo all’asserito espatrio illegale, la ricorrente non può vantare elementi supplementari che lascino presupporre ch’ella sia malvista dalle autorità eritree. V’è pertanto luogo di concludere anche a tal riguardo ch’ella non abbia a temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, pubblicata come decisione di riferimento)

D-1432/2018 Pagina 9 9. Nel complesso è dunque a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha negato l’asilo alle interessate. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto. 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 10.2 Visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), 11. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1432/2018 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-1432/2018 — Bundesverwaltungsgericht 23.05.2018 D-1432/2018 — Swissrulings