Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.11.2018 D-1427/2018

28 novembre 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·9,114 parole·~46 min·5

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 29 gennaio 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1427/2018

Sentenza d e l 2 8 novembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Constance Leisinger, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), con il figlio D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), Eritrea, patrocinati dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico, avvocato, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 29 gennaio 2018 / N (…).

D-1427/2018 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il (…) agosto 2017 A._______ ed il figlio D._______ hanno presentato in Svizzera una domanda d’asilo, dopo aver soggiornato per alcuni mesi in Italia a seguito dell’ottenimento di un visto valido dal (…) aprile 2017 al (…) luglio 2017 rilasciato dall’ F._______ ad G._______ per far curare D._______ in Italia (cfr. atto A12/15, p.to 2.05, pag. 6; atto A10/2). A.b In occasione dell’esercizio del diritto di essere sentiti in merito alla competenza dell’Italia per il trattamento della loro domanda d’asilo, A._______, ha indicato di non volervi fare ritorno, poiché nel precitato Paese vi avrebbero già soggiornato per (…) mesi durante i quali al figlio non avrebbero prestato le cure mediche adeguate (cfr. verbale d’audizione di A._______ del 28 agosto 2017 [di seguito: verbale], p.to 8.01, pag. 11). Segnatamente, l’interessato sarebbe stato visitato da ultimo, presso l’ospedale (…) di H._______ (cfr. verbale, p.to 8.02, pag. 11). B. Con decisione del 9 novembre 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), fondandosi sull’art. 31a cpv.1 lett. b LAsi, non è entrata nel merito della domanda d’asilo succitata, ed ha pronunciato l’allontanamento (recte: trasferimento) degli interessati verso l’Italia, constatando altresì l’assenza di effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La SEM ha in primo luogo ritenuto l’Italia competente per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento dei ricorrenti fondandosi sul regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In secondo luogo l’autorità inferiore non ha riconosciuto la sussistenza di carenze sistemiche in tale Paese ed inoltre le autorità italiane avrebbero fornito garanzie sufficienti per la corretta presa a carico degli interessati secondo la vigente giurisprudenza in materia. Pertanto, a mente dell’istanza inferiore, si può partire dal presupposto che gli insorgenti, in caso di trasferimento in Italia, non saranno esposti ad una violazione delle disposizioni di diritto internazionale, segnatamente dell’art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III e dell’art. 3 CEDU. In seguito la SEM ha ritenuto non vi fossero motivi che giustifichino l’applicazione delle clausole discrezionali

D-1427/2018 Pagina 3 previste all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità) e all’art. 29 cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Invero le problematiche valetudinarie di cui soffre D._______ – derivanti da una diagnosi di (…) – potranno essere curate in Italia. In tale situazione, a mente dell’autorità inferiore, sarebbe unicamente decisiva la possibilità di trasferimento del minore in Italia, il cui stato di salute sarebbe stato adeguatamente preso in considerazione al momento dell’organizzazione del trasferimento in tale Paese, informando prima dello stesso le autorità italiane in relazione al suo stato valetudinario e alle eventuali cure a lui necessitanti. C. Il 5 dicembre 2017 i richiedenti hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale che gli atti siano rinviati all’autorità di prime cure per l’ottenimento di garanzie concrete ed individuali da parte dell’Italia che i ricorrenti saranno ospitati in strutture adeguate; a titolo subordinato hanno concluso all’applicazione della clausola di sovranità da parte della SEM nonché hanno presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura cautelare urgente ex art. 56 PA, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, altresì presentando istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali, con protesta di spese e ripetibili. D. Con sentenza D-6879/2017 dell’11 dicembre 2017, il Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione della SEM del 9 novembre 2017, revocando pure le misure supercautelari pronunciate il 6 dicembre 2017. Nella precitata sentenza, il Tribunale ha segnatamente rilevato che, poiché in Italia non vi sarebbero fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, non sussisterebbe neppure il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE per gli insorgenti e che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase del Regolamento Dublino III non si giustificherebbe nella fattispecie. Inoltre, il Tribunale ha constatato che le garanzie offerte dalle autorità italiane nel caso di specie, sarebbero sufficientemente concrete ed individuali, in conformità con la giurisprudenza della CorteEDU pertinente (cfr. sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33) e del Tribunale (cfr.

D-1427/2018 Pagina 4 sentenza di principio DTAF 2015/4 e DTAF 2016/2), così da poter escludere la violazione dell’art. 3 CEDU. Proseguendo nell’analisi, il Tribunale ha stabilito che lo stato di salute di D._______, non costituirebbe un ostacolo al trasferimento dei ricorrenti in Italia. Invero egli, una volta posta la diagnosi definitiva ed instaurata una terapia efficace (cfr. pag. 9 della sentenza), potrà continuare la terapia prescritta in tale Stato di destinazione, disponendo in particolare quest’ultimo di infrastrutture mediche sufficienti ed essendo l’Italia firmataria della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). Una volta stabilita la diagnosi definitiva ed instaurata una terapia efficace, non vi sarebbero pertanto, a mente del Tribunale, ostacoli al trasferimento dei ricorrenti in Italia. Infine, alla luce delle insorgenze di causa, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse motivo di applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, in quanto non vi sarebbero elementi che provino che l’autorità di prime cure abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. E. Per mezzo di uno scritto datato 10 gennaio 2018, A._______ ed il figlio D._______ hanno presentato un’istanza di riesame avverso la decisione del 9 novembre 2017 della SEM, chiedendo a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata e di svolgere la procedura d’asilo in Svizzera, nonché quale provvedimento cautelare una richiesta della sospensione dell’allontanamento previsto per l’indomani. Essi hanno domandato la riconsiderazione del loro caso in primo luogo poiché il sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti asilo in Italia, sarebbe attualmente deficitario. Invero, l’Italia, starebbe segnatamente continuando a richiedere il sostegno e l’intervento dell’Unione europea per la pressione migratoria che starebbe affrontando in questi ultimi anni. L’M._______, sarebbe dovuta intervenire in Italia ed in I._______ proprio a motivo della continua pressione dei flussi migratori in tali Stati, negli ultimi tre anni. Inoltre le direttive citate nella decisione avversata non sarebbero attuate concretamente in Italia; il sistema d’accoglienza degli SPRAR sarebbe un totale insuccesso, nonché l’elenco dei centri SPRAR pubblicato dall’Italia, non sarebbe aggiornato e pertanto non rappresenterebbe una garanzia sufficiente per una giusta accoglienza. Pertanto, vi sarebbero delle carenze sistemiche nel sistema d’accoglienza e di procedura d’asilo in Italia, tali da non permettere l’allontanamento degli interessati in tale Paese. In secondo luogo, il rispetto dell’unità familiare dei richiedenti, sarebbe dovuto essere valutato con maggiore accuratezza. Invero, nel caso

D-1427/2018 Pagina 5 specifico, la sola indicazione dell’aeroporto di J._______ non sarebbe una garanzia sufficiente di accoglienza adeguata degli interessati, in particolare per la situazione concreta della famiglia in questione e visto il completo fallimento del sistema degli SPRAR nel Paese interessato. Nella fattispecie occorrerebbe difatti verificare concretamente l’accoglienza per D._______, non solo in riferimento alla sua età, ma in particolare tenendo in considerazione le sue esigenze mediche. Gli interessati sostengono dappoi che l’autorità di prime cure, nell’apprezzamento della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III e della clausola umanitaria secondo l’art. 29 cpv. 3 OAsi 1, non avrebbe tenuto in particolare conto dell’interesse superiore del minore a continuare le cure in Svizzera, senza interruzioni e con gli specialisti che lo avrebbero preso sino ad oggi in carico, onde evitare situazioni invalidanti che potrebbe comportare la mancata presa in carico adeguata. Ciò risulterebbe dai certificati medici già prodotti nella precedente procedura, dal certificato medico della Dr.ssa med. K._______ del (…) novembre 2017 nonché dalla lettera d’uscita dell’L._______ del (…) dicembre 2017. Infine l’applicazione di tali clausole sarebbe dovuta essere analizzata anche alla luce del principio di solidarietà tra gli Stati membri del Regolamento Dublino III, ciò che la SEM non avrebbe ottemperato nel caso concreto. A sostegno delle loro allegazioni gli interessati hanno fornito: – una copia del Comunicato stampa della “Partecipazione della Svizzera all’ M._______” del N._______ del (…) marzo 2016 (doc. 1); – un articolo intitolato “Immigrazione: il sistema fallimentare dell’accoglienza in Italia” del 1° febbraio 2017 (doc. 2); – una copia del certificato medico della Dr.ssa med. K._______ del (…) novembre 2017 (doc. 3); – un articolo inerente il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) in Italia intitolato “Migranti, accoglienza nei Comuni (Sprar): “il progetto migliore per l’integrazione”, ma lo sceglie 1 Comune su 8. E solo al Sud” del 12 novembre 2017 (doc. 4); – una copia della lettera d’uscita dell’L._______ del (…) dicembre 2017 (doc. 5). F. Con decisione incidentale del 10 gennaio 2018, la SEM ha respinto la richiesta di sospensione dell’allontanamento degli interessati ed ha invitato

D-1427/2018 Pagina 6 gli stessi a versare, entro il 25 gennaio 2018, un anticipo di CHF 600.–, con comminatoria di non entrare nel merito della domanda di riesame in caso d’inosservanza. G. Per il tramite di uno scritto del 18 gennaio 2018 l’autorità inferiore, in risposta allo scritto della rappresentante legale degli interessati del 17 gennaio 2018 (cfr. atto B5/4), ha in particolare sottolineato che il volo previsto per i richiedenti l’(…) gennaio 2018 sarebbe stato annullato, in quanto mancavano delle informazioni inerenti lo stato di salute di D._______ che dovevano essere trasmesse alle autorità italiane (cfr. atto B6/2). H. Con decisione del 29 gennaio 2018, notificata il 6 febbraio 2018 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame ed ha confermato la crescita in giudicato e l’esecutività della decisione del 9 novembre 2017, statuendo nel contempo circa l’assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso e fissando un emolumento di CHF 600.–, tenendo conto dell’anticipo spese di pari importo già versato dagli interessati. In particolare, l’autorità inferiore ha ritenuto che non vi sarebbero motivi nella domanda di riesame suscettibili di rimettere in questione la decisione del 9 novembre 2017, in quanto sia in tale decisione che nella sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2017, si sarebbe già concluso che la procedura d’asilo in Italia non risulterebbe viziata e che le garanzie fornite da questo Stato sarebbero nel caso concreto sufficienti ed atte ad escludere una violazione dell’art. 3 CEDU. Inoltre, la SEM ha constatato che la documentazione allegata alla domanda di riesame non attesterebbe di un peggioramento dello stato di salute di D._______, atto a modificare la decisione del 9 novembre 2017 e la sentenza del Tribunale successiva, e che come indicato in quest’ultima una volta che la diagnosi definitiva ed una terapia efficace saranno poste, non vi sarebbero ulteriori ostacoli al trasferimento dei richiedenti in Italia. Invero, per quanto concerne l’accesso alle cure in Italia, nessun elemento nuovo sarebbe stato allegato dagli insorgenti e sia l’autorità inferiore che il Tribunale si sarebbero già pronunciati al riguardo. Circa la documentazione prodotta dagli interessati, inerente il sistema di accoglienza dei richiedenti l’asilo nonché il messaggio del N._______, la SEM ha rilevato non essere pertinente, in quanto non vi sarebbe alcun riferimento al caso di specie. Di conseguenza, l’applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III non

D-1427/2018 Pagina 7 sarebbe nella fattispecie giustificata. La SEM ha inoltre nuovamente sottolineato che, al momento del trasferimento, tutte le informazioni relative all’accompagnamento di D._______ saranno comunicate alle autorità italiane per facilitarne una presa in carico adeguata. Pertanto, non vi sarebbero motivi atti ad annullare la decisione del 9 novembre 2017. I. L’8 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 9 marzo 2018) gli interessati sono insorti con ricorso al Tribunale, postulando in via pregiudiziale, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso ed in via principale, l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impugnata e di conseguenza la trasmissione degli atti alla SEM per il prosieguo della procedura d’asilo. Essi hanno altresì richiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico anche per la procedura dinnanzi all’autorità inferiore. In tale contesto, essi hanno pure impugnato la decisione incidentale del 10 gennaio 2018 della SEM, in quanto poneva a loro carico un emolumento di CHF 600.–, chiedendone l’esonero. Hanno infine protestato spese e ripetibili. Richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno segnatamente rilevato che alcuni dei documenti allegati alla loro richiesta di riesame, sosterrebbero le loro tesi circa le carenze sistemiche del sistema d’accoglienza e di procedura in Italia, che starebbe collassando anche con il sistema SPRAR, le quali liste non sarebbero comunque aggiornate. Inoltre, quest’ultimo sistema d’accoglienza non sarebbe immediato e quindi non si potrebbe in particolare garantire una presa in carico medica subitanea per gli interessati. Nel caso concreto, non vi sarebbero dipoi delle garanzie d’accoglienza sufficienti, in quanto l’Italia, non avendo risposto alla richiesta di competenza di trattare la domanda d’asilo da parte della Svizzera e non conoscendo pertanto la reale situazione della famiglia in oggetto, non potrebbe fornire alcuna garanzia concreta in merito. Il fatto di conoscere soltanto l’aeroporto d’arrivo, a mente dei ricorrenti, non permetterebbe di verificare dove la famiglia sarà effettivamente accolta dal momento che nella provincia di J._______ vi sarebbero diversi centri, molti dei quali già oggetto di report negativi. Pertanto non vi sarebbe alcuna certezza che almeno gli standard minimi di presa in carico definiti dal sistema Dublino relativi all’accoglienza degli interessati siano rispettati. Di conseguenza, non sarebbe corretto affermare come asserito dalla SEM, che gli insorgenti non correrebbero il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani in violazione dell’art. 3 CEDU in caso di un loro trasferimento in Italia.

D-1427/2018 Pagina 8 Più nello specifico, i ricorrenti hanno affermato che gli standard minimi su cui si baserebbe il sistema Dublino non sarebbero sufficienti per la cura della malattia di D._______. Invero, dai certificati medici prodotti si desumerebbe che, anche interrompere le cure e gli accertamenti che ancora dovrebbero essere eseguiti per comprendere il reale stato di salute e la diagnosi del minore, non ancora definitiva, comporterebbe dei seri danni alla sua salute. Ciò in quanto l’insorgente, per le problematiche valetudinarie di cui soffre, necessiterebbe di una gestione ospedaliera e la terapia dovrebbe essere continuativa, onde evitare l’aggravamento della sua invalidità e la conseguente sostanziale diminuzione della sua qualità di vita. Pertanto, il fatto di non verificare concretamente quale sarà la sorte del bambino pregiudicato nella sua salute, lederebbe il suo interesse superiore. Visto tutto quanto sopra, andrebbe quindi applicata la clausola umanitaria prevista dal Regolamento Dublino III e dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. A sostegno delle loro allegazioni, i ricorrenti hanno prodotto: – un articolo intitolato “(…)” del (…) (doc. 6); – una copia del certificato medico dell’L._______ del (…) febbraio 2018 (doc. 7); – una copia del certificato medico del Dr. med. O._______ del (…) marzo 2018 (doc. 8); – una copia del certificato medico della Dr.ssa med. K._______ del (…) marzo 2018 (doc. 9). J. Con decisione incidentale del 13 marzo 2018 il Tribunale ha anzitutto concesso l’effetto sospensivo al ricorso ed ha pertanto autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. In secondo luogo ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, a condizione che fosse dimostrata con un’attestazione d’indigenza entro il 28 marzo 2018, oppure dal versamento, entro il medesimo termine, di un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presunte spese processuali. Ha infine deciso che in merito alla richiesta di concessione di gratuito patrocinio ex art. 65 cpv. 2 PA, si sarebbe pronunciato nel proseguo di procedura. K. Il 26 marzo 2018 i ricorrenti hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale,

D-1427/2018 Pagina 9 trasmettendo una dichiarazione della P._______ in merito alla loro situazione finanziaria, chiedendo di concedere una proroga del termine per produrre il certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria. Pertanto, con decisione incidentale del 27 marzo 2018 il Tribunale, constatando in particolare che un documento attestante che il ricorrente dipende dall’assistenza sociale, è per prassi in genere sufficiente per provare la sua indigenza, ha confermato l’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ex art. 63 cpv. 4 e art. 65 cpv. 1 PA. L. L’11 maggio 2018 (cfr. atti processuali) la Q._______ ha trasmesso al Tribunale un certificato medico del (…) maggio 2018 dell’L._______ relativo alla degenza di D._______ dal (…) maggio 2018 al (…) maggio 2018 (doc. 10). M. Con risposta al ricorso del 25 maggio 2018, la SEM ha rilevato che i documenti prodotti dagli insorgenti inerenti le problematiche valetudinarie di D._______, non conterrebbero alcun nuovo elemento atto a modificare la decisione impugnata. L’autorità inferiore ha inoltre denotato che, i recenti dolori insorti, risulterebbero dall’inosservanza delle prescrizioni del medico. Pertanto ha ribadito che, una volta posta la diagnosi definitiva ed instaurata una terapia efficace, non vi sarebbero ostacoli al trasferimento del minore in Italia. Inoltre per quanto attiene lo stato di salute di D._______, come già indicato nella decisione avversata, sarà preso in considerazione al momento dell’organizzazione del suo trasferimento in Italia, in particolare informando le competenti autorità italiane dello stato di salute del medesimo e dei trattamenti medici necessari, per il tramite di un certificato sanitario con i pertinenti documenti medici acclusi. Le autorità italiane saranno quindi informate prontamente della specificità del caso e della necessità di garantire un’immediata presa in carico di D._______. Per quanto attiene invece le garanzie fornite dalle autorità italiane, conformemente alla giurisprudenza, esse sarebbero sufficientemente individualizzate e concrete, poiché avrebbero riconosciuto i ricorrenti quale comunità familiare ed indicato le loro generalità, riferendosi tra l’altro alle garanzie generali per le famiglie. Infine l’autorità inferiore ha ricordato che, dopo il trasferimento, sarà compito della ricorrente presentare una domanda d’asilo in Italia, per poter beneficiare delle prestazioni previste dalla direttiva accoglienza, nonché potrà eventualmente indirizzarsi alle autorità italiane competenti od alle autorità giudiziarie sovranazionali o internazionali, per far valere i suoi diritti.

D-1427/2018 Pagina 10 N. I ricorrenti, con replica del 14 giugno 2018, hanno dapprima censurato le osservazioni di risposta della SEM, in quanto non terrebbero conto dell’interesse superiore del minore ad essere preso in carico in una situazione di vulnerabilità di salute e non andrebbero pertanto prese in considerazione. Inoltre, dalle osservazioni della SEM, si denoterebbe che i rapporti medici presentati dai ricorrenti non sarebbero stati letti attentamente, in quanto il dolore manifestato da D._______ durante l’ultimo ricovero sarebbe relativo alla lesione sulla (…) della (…), mentre gli altri dolori costanti, che sarebbero dovuti alla diagnosi di (…), potrebbero soltanto essere alleviati dall’assunzione regolare della terapia prescritta. Tali dolori non sarebbero quindi occasionati, come presupposto dall’autorità inferiore, dall’inosservanza delle prescrizioni mediche. Infine risulterebbe contraddittorio e lesivo dell’interesse superiore del minore e del suo diritto di essere curato adeguatamente, d’un canto di fornire da parte delle autorità svizzere le informazioni mediche del caso e di decidere dove il minore dovrà essere trasferito, e dall’altro di non verificare fattivamente la presa in carico medica e le conseguenze dovute al trasferimento dei ricorrenti. O. La SEM, con duplica del 23 luglio 2018, si è essenzialmente riconfermata nei motivi e nelle conclusioni della decisione querelata e nelle sue osservazioni successive. Ha tuttavia ribadito che le autorità italiane saranno informate dello stato di salute di D._______ onde garantire una presa in carico adatta alla situazione. Pertanto l’interesse superiore del minore ad essere preso in carico in una situazione di vulnerabilità sarebbe stato considerato. In aggiunta, D._______ soggiornerebbe da meno di un anno in Svizzera e quindi non vi sarebbe un attaccamento particolare, ed inoltre non verrà separato dalla madre. Infine la SEM ha ricordato che l’Italia in data (…) novembre 2017 ha fornito delle garanzie concrete per la comunità familiare, precisando che il trasferimento dovrà avere luogo a J._______ e confermando che verranno accolti conformemente alla circolare dell’8 giugno 2015 – la quale reitera le garanzie generali per le famiglie e precisa che si tratta di interventi di accoglienza integrata continuativi nel tempo, che prevedono anche misure specifiche d’informazione, accompagnamento, assistenza ed orientamento per i minori. P. Con osservazioni del 9 agosto 2018 i ricorrenti si sono riconfermati essenzialmente nelle precedenti allegazioni e conclusioni. A supporto del fatto che il sistema di accoglienza in Italia tramite gli SPRAR sarebbe fallimen-

D-1427/2018 Pagina 11 tare e che i centri di prima accoglienza (CAS) sarebbero in aumento, proprio perché il sistema italiano sarebbe al collasso, hanno allegato ulteriore documentazione che attesterebbe di tale situazione, e meglio: – un articolo intitolato “Ecco i punti critici dell’accoglienza migranti” dell’11 gennaio 2018 (doc. 11); – un articolo intitolato “I dati sui migranti in Italia, una volta per tutte” del 12 giugno 2018 (doc. 12). Q. Con ordinanza del 17 agosto 2018, il Tribunale ha inviato per conoscenza alla SEM le osservazioni e la documentazione allegata succitate, concedendole un termine sino al 3 settembre 2018 per inoltrare eventuali osservazioni. Altresì, entro lo stesso termine – termine prorogato in seguito fino al 30 settembre 2018 (cfr. risultanze processuali) – ha invitato i ricorrenti a produrre un rapporto medico di decorso successivo al (…) maggio 2018 in merito allo stato di salute di D._______, segnatamente circa la possibilità di eseguire/proseguire le cure del medesimo in Italia. R. La SEM, con osservazioni del 20 agosto 2018 si è dapprima riconfermata nelle motivazioni e conclusioni presenti nella decisione impugnata, come pure nelle sue osservazioni successive. Ha in seguito aggiunto che, circa l’insussistenza di carenze sistemiche in Italia, sarebbe risaputo che la pressione migratoria nel precitato Paese sarebbe nettamente diminuita nel corso dell’anno 2018. Dipoi, gli articoli forniti dagli insorgenti con lo scritto del 9 agosto 2018, non sarebbero pertinenti per il caso in esame, in quanto si riferirebbero a situazioni generali e non attesterebbero comunque di alcuna carenza sistemica nel sistema di accoglienza delle famiglie in Italia. S. Con osservazioni del 26 settembre 2018, i ricorrenti hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale di produrre un certificato di decorso (cfr. certificato medico del 25 settembre 2018 della Dr.ssa med. K._______; di seguito: doc. 13), ribadendo nuovamente che in Italia sarebbe notorio che una presa in carico adeguata allo stato di salute di D._______ non avverrebbe in realtà, in quanto l’accesso agli SPRAR, ove effettivamente presenti, avverrebbe soltanto in un secondo momento, prima di essere transitati dai CAS, dove l’assistenza sanitaria non sarebbe garantita. Inoltre con la politica del nuovo governo italiano, non si potrebbe ritenere che in caso di un trasferimento del minore, egli verrà immediatamente preso in carico

D-1427/2018 Pagina 12 dal profilo sanitario. Infine, D._______ vivrebbe dal (…) agosto 2017 in Svizzera, dove avrebbe trovato cure, amici, accesso alla scuola e spensieratezza, tutti diritti che sarebbero sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Non permettere al minore di continuare tale suo percorso di vita, lederebbe a mente dei ricorrenti, gravemente i suoi diritti fondamentali. Pertanto non si comprenderebbe come nella specificità e vulnerabilità della fattispecie, la SEM non applichi la clausola di sovranità. T. L’autorità inferiore, con osservazioni finali dell’11 ottobre 2018 (inviate per conoscenza agli insorgenti con ordinanza del 17 ottobre 2018; cfr. risultanze processuali), si è dapprima riconfermata nelle motivazioni e conclusioni esposte nella decisione avversata come pure nelle prese di posizione successive. In seguito, ha sottolineato che il certificato medico del 25 settembre 2018 non presenterebbe alcun nuovo elemento, essendo che la terapia è stata stabilita e che tale trattamento sarebbe ugualmente disponibile in Italia. Circa lo stato di salute di D._______ e la necessità di una sua immediata presa in carico al momento del suo arrivo nel precitato Paese, anche con il recente cambiamento di governo, non vi sarebbe alcun elemento dimostrativo del fatto che l’Italia non rispetterebbe i suoi obblighi internazionali e rifiuterebbe le cure mediche necessarie a D._______ in applicazione della direttiva accoglienza. Oltracciò, a titolo suppletivo e come già rimarcato nella decisione querelata, l’autorità inferiore ha ricordato che l’insorgente avrebbe già beneficiato di cure in Italia, malgrado non fosse richiedente l’asilo. Per quanto attiene l’interesse superiore del bambino, un trasferimento verso l’Italia non sarebbe contrario al medesimo, in quanto malgrado lo stato di salute di D._______, lo stesso non sarebbe così grave da impedire un suo trasferimento verso l’Italia, posto che il trattamento necessario e le strutture mediche sarebbero ivi disponibili. Malgrado i ricorrenti sarebbero presenti da poco più di un anno in Svizzera, D._______ avrebbe un inizio di socializzazione unicamente tramite la scuola, (…). Infine, l’esame dell’insieme degli elementi del caso di specie, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, non permetterebbe di riconoscere un caso umanitario e non si giustificherebbe l’applicazione della clausola di sovranità. U. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, saranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

D-1427/2018 Pagina 13 Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. L’autorità di prime cure ha trattato la richiesta del 10 gennaio 2018 degli insorgenti quale istanza di riesame ai sensi dell’art. 111b cpv. 1 LAsi. 3.1 3.1.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 con riferimenti citati; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER in: Amerelle/Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, Volume IV: Loi sur

D-1427/2018 Pagina 14 l’asile [LAsi] ad art. 111b LAsi, pag. 859). La domanda di riesame è prevista dalla legislazione in materia d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un’autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta che nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisca una “domanda di riconsiderazione qualificata”, ovvero quando una decisione non è stata oggetto di ricorso (o che il ricorso avverso la stessa era stato dichiarato irricevibile) e che il ricorrente invochi uno dei motivi di revisione previsti dall’art. 66 PA, applicabile per analogia – in particolare dei fatti nuovi e importanti o dei mezzi di prova nuovi e rilevanti che non erano potuti essere invocati nella procedura ordinaria – oppure quando costituisce una “domanda di adattamento”, vale a dire nel caso in cui l’interessato si prevalga di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., no. da 7 a 12, pag. 860 segg.). Inoltre, una domanda di riesame può essere pure fondata su un mezzo di prova nuovo, posteriore ad una sentenza materiale del Tribunale, allorché tale mezzo di prova – che sarebbe irricevibile come motivo di revisione in applicazione dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in fine – è rilevante ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a PA, applicato per analogia, nel senso che sarebbe atto a stabilire un fatto allegato anteriormente, durante la procedura ordinaria, e rimasto non stabilito (cfr. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., no. 10, pag. 861; DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3). 3.1.2 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere importanti e decisivi, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi rilevanti che giustifichino la revisione (in questo caso: il riesame), oppure dei fatti già noti nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del ricorrente (DTF 127 V 353 consid. 5b; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.1; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., no. 12, pag. 861 seg.). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anteriormente, il richiedente dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli stessi nella procedura precedente. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

D-1427/2018 Pagina 15 procedura principale. E’ decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva soltanto all’apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Risultano dunque esclusi i mezzi di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell’ambito della decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti). In conclusione, una domanda di riesame non può quindi servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). 3.1.3 Allorché l’autorità di prima istanza non è entrata nel merito di una domanda di riesame, il richiedente può semplicemente ricorrere allegando che l’autorità ha negato a torto l’esistenza delle condizioni richieste per obbligarla a giudicare nel merito della domanda, e l’autorità di ricorso, se accoglierà il gravame, non potrà che invitare quest’ultima ad esaminare la domanda nel merito. L’oggetto del litigio è difatti definito dai punti del dispositivo della decisione avversata (“l’oggetto della contestazione”) espressamente impugnati dal ricorrente. Le conclusioni dell’insorgente non potranno pertanto estendersi oltre “l’oggetto della contestazione”, e quelle che ne oltrepassano lo stesso, in particolare le questioni di merito della causa nel caso di una decisione di inammissibilità, non saranno ricevibili. Un’eccezione pare giustificata quando l’autorità inferiore, senza attenersi rigorosamente alle condizioni di ammissibilità, ha chiaramente indicato che nell’ipotesi in cui sarebbe entrata in materia, la domanda di riesame sarebbe stata respinta (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1.3 con riferimenti ivi citati). 3.1.4 Giusta l’art. 111b cpv. 1 LAsi la domanda di riesame dev’essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Tale termine risulta in specie rispettato. 3.2 3.2.1 Con domanda di riesame del 10 gennaio 2018 gli interessati hanno richiesto alla SEM di riconsiderare la decisione del 9 novembre 2017, in particolare per le carenze sistemiche presenti nell’accoglienza e nella procedura in Italia e la mancanza di una verifica concreta nella fattispecie dell’accoglienza in tale Paese, soprattutto viste le esigenze mediche di D._______. Essi richiedono segnatamente l’applicazione della clausola di sovranità e di permettere, per motivi umanitari – in ragione in particolare dello stato di salute di D._______, che se non adeguatamente preso in

D-1427/2018 Pagina 16 carico potrebbe comportare a lungo termine delle situazioni invalidanti, tanto da richiedere la sua continuazione delle cure in Svizzera con gli specialisti che già lo assistono, e quindi implicitamente all’impossibilità di trasferire il bambino – ai richiedenti di svolgere la procedura d’asilo in Svizzera. 3.2.2 Avendo gli interessati domandato l’adattamento di una decisione – inizialmente corretta – in seguito ad una modifica ulteriore dei fatti, è a ragione che l’autorità inferiore ha trattato l’istanza quale domanda di riesame (cfr. per la distinzione tra riesame e domanda multipla nelle procedure Dublino DTAF 2017 VI/5 consid. 4.3 e 4.3.1; cfr. anche nello stesso senso: sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 3.4). 3.2.3 Tuttavia, malgrado il dispositivo della decisione della SEM del 29 gennaio 2018 indichi la non entrata nel merito della domanda di riesame, appare chiaramente, alla lettura dei motivi della decisione, che l’autorità inferiore non si è pronunciata soltanto sulla base di condizioni di ricevibilità della domanda, ma è di fatto entrata in materia della domanda e l’ha respinta con degli argomenti materiali, in particolare sul mancato peggioramento dello stato di salute di D._______ con riferimento alla documentazione medica prodotta dai ricorrenti, al sistema di accoglienza in Italia, ed al fatto che al momento del trasferimento del bambino, tutte le informazioni necessarie alla sua presa in carico adeguata, sarebbero state comunicate alle autorità italiane, escludendo in tal senso l’applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 Regolamento Dublino III (cfr. nello stesso senso anche DTAF 2010/27 consid.2.2.1). 3.2.4 Nei considerandi seguenti, il Tribunale esaminerà quindi se i motivi per i quali la SEM ha respinto l’istanza di riesame dei ricorrenti sono fondati e determinerà se vi siano fatti nuovi e rilevanti tali da giustificare la riconsiderazione della decisione della SEM del 9 novembre 2017. 4. Per quanto attiene l’asserita esistenza di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di procedura dei richiedenti asilo in Italia, si rileva che gli interessati non apportano alcun nuovo elemento atto a stabilire un cambiamento di circostanze avvenuto dopo la fine della prima procedura, che possa far giungere il Tribunale ad altra conclusione. Invero, d’un canto, alcuni dei documenti prodotti (cfr. doc. 1, doc. 2 e doc. 6) dai ricorrenti, sono risalenti a prima della decisione dell’autorità inferiore del 9 novembre 2017 ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nel contesto del ricorso avverso tale decisione. D’altro canto, si osserva che le condizioni

D-1427/2018 Pagina 17 di accoglienza in Italia sono già state tenute debitamente in considerazione ed analizzate nell’ambito della procedura pregressa (cfr. sentenza del Tribunale D-6879/2017 pag. 5 seg.), e che la nuova documentazione prodotta a sostegno delle carenze del sistema di accoglienza in Italia (cfr. doc. 4, doc. 11 e doc. 12), non risulta atta a modificare tale convincimento. Difatti, malgrado i medesimi documenti segnalino alcuni punti critici dell’accoglienza dei migranti in Italia, le difficoltà a cui è confrontato tale Paese nella sua capacità di accoglienza e di gestione dei migranti, è notorio. Pertanto, anche se il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale soffre di carenze, non si può però giungere alla conclusione che esisterebbe manifestamente in Italia, anche a seguito dell’instaurazione del nuovo governo, delle carenze sistemiche essenziali in materia d’accoglienza, analoghe a quelle che la CorteEDU ha constatato per la Grecia (cfr. sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114). In effetti, nella sua sentenza A. S. contro Svizzera del 30 giugno 2015 (39350/13, §36) e nelle sue sentenze A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015 (51428/10) e Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 4 ottobre 2016 (30474/14, §33), la CorteEDU ha ricordato che, come aveva deciso nella sua sentenza Tarakhel, le strutture e la situazione generale inerente le disposizioni prese per l’accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia non possono essere degli ostacoli ostativi al trasferimento di ogni richiedente l’asilo verso tale Paese. Di conseguenza, in assenza di una pratica attuale avverata in Italia di violazione sistematica delle norme minime dell’Unione europea concernenti la procedura d’asilo e le condizioni di accoglimento dei richiedenti l’asilo, non vi è dunque ragione di applicare l’art. 3 par. 2 secondo comma del Regolamento Dublino III alla fattispecie (cfr. anche DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4 e fra le altre: sentenza del Tribunale D-5522/2018 del 5 ottobre 2018). 5. 5.1 Ciò detto, la presunzione secondo la quale l’Italia rispetti, in particolare l’art. 3 CEDU, può essere validamente rovesciata in presenza di motivi seri e concreti che permettano di sostenere che il richiedente, oggetto della misura di trasferimento, corra il rischio reale di subire dei trattamenti contrari a tale disposizione. 5.1.1 Nella loro domanda di riesame del 10 gennaio 2018 e nel seguente ricorso, i ricorrenti si sono avvalsi delle medesime censure già presentate nel ricorso contro la decisione della SEM del 9 novembre 2017, circa la concretezza delle garanzie fornite dalle autorità italiane e l’aggiornamento delle liste dei progetti SPRAR. Come già rimarcato nella sentenza D-

D-1427/2018 Pagina 18 6879/2017 pag. 7 seg., le garanzie fornite dall’Italia in specie, risultano sufficientemente individualizzate e concrete, in linea con la giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU. Invero, per il trasferimento di un nucleo familiare la CorteEDU ha previsto la necessità di ottenere delle garanzie individuali inerenti sia l’unità della famiglia, sia anche l’accoglimento del nucleo familiare in strutture ed in condizioni adatte all’età dei bambini, alfine di assicurarsi, ritenuta la situazione generale in Italia, che i richiedenti non siano privati di un alloggio o siano alloggiati in strutture sovrappopolate in condizioni di promiscuità, insalubrità e violenza (cfr. sentenza Tarakhel contro Svizzera §120). La stessa autorità ha poi precisato, in una susseguente decisione riguardante il contenuto delle garanzie, che le medesime sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete qualora i richiedenti vengano indicati con nome, età e comunità familiare (“nucleo familiare”) e venga fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall’Italia e ciò malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di destinazione e non l’alloggio (cfr. sentenza Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia §34-35). Tale giurisprudenza ha dunque confermato la prassi stabilita dal Tribunale nelle DTAF 2015/4 e 2016/2 consid. 5 (cfr. anche sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.2). 5.1.2 A mente dei ricorrenti, tali garanzie non sarebbero però nella fattispecie sufficienti per la cura della malattia di D._______, in quanto egli necessiterebbe di una presa in carico continua ed una diagnosi definitiva ancora non esisterebbe, essendo tra l’altro ancora previsti degli accertamenti in merito, come attesterebbero i diversi certificati medici prodotti (doc. 3, doc. 5, doc. 7-10, doc. 13). Secondo gli interessati, in Italia, non vi sarebbe una presa in carico medica immediata del minore, in quanto tale Paese non avrebbe potuto dare garanzie su uno stato di salute ed una situazione familiare sconosciuti ed inoltre non si conoscerebbe la struttura finale d’accoglienza dei ricorrenti. Pertanto essi ritengono che la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità. 5.1.2.1 Il Tribunale rileva in primo luogo che, per quanto attiene lo stato di salute di D._______, come rettamente denotato dall’autorità inferiore nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2018 ed a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la diagnosi è stata posta e la terapia medicamentosa stabilita. Invero dai certificati medici prodotti risulta che egli ha quale diagnosi primaria una (…), con l’insorgenza di (…) e la presenza di (…) che possono provocare ripetuti ed intensi dolori ed una gestione anche ospedaliera. Inoltre quali ulteriori diagnosi soffre di: (…) (cfr. in particolare doc. 7-10 e doc. 13). Dal certificato medico del 25 settembre 2018 (doc. 13) si desume inol-

D-1427/2018 Pagina 19 tre che nell’ultimo anno l’evoluzione dello stato di salute del ricorrente sarebbe stabile e che la terapia (…) introdotta nel marzo 2018 avrebbe permesso di ridurre la componente infiammatoria a carico delle (…) che mantengono un decorso tutt’ora fluttuante. Nello stesso certificato si attesta pure della terapia medicamentosa dettagliata che lo stesso assume, confermando che la stessa può essere eseguita anche in Italia. Tuttavia, la Dr.ssa K._______ in tale certificato osserva in particolare che: “La nostra preoccupazione è che venga assicurato un tempestivo e stretto follow-up medico per garantire al nostro paziente una presa a carico adeguata della sua problematica complessa di salute, al fine di minimizzare le possibili complicanze che sono comunque già evidenti. In particolare ci troviamo di fronte a limitazioni funzionali importanti, dolori frequenti, ulcerazioni della (…)” (cfr. doc. 13). Sarebbe pertanto necessario, secondo il suo medico curante, conoscere la destinazione dell’interessato in Italia per poter trasferire il suo dossier medico e prendere contatto direttamente con il personale medico (cfr. doc. 13). In merito il Tribunale, constata che la possibilità di ottenere l’accompagnamento medico necessario in Italia, è già stata ampiamente esaminata dalla SEM e dal Tribunale con sentenza D-6879/2017. Al riguardo il Tribunale è in particolare giunto alla conclusione che non vi fossero indizi per ritenere che il trasferimento del ricorrente comporterebbe una violazione dell’art. 3 CEDU, e che una volta posta la diagnosi definitiva ed instaurata una terapia efficace, non vi sono ulteriori ostacoli al trasferimento del medesimo in Italia (cfr. sentenza D-6879/2017, pag. 9). Oltracciò, tale Paese, essendo firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti l’asilo ottengano la necessaria assistenza sanitaria (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 5.1.2.2 Il Tribunale ritiene che tali considerazioni rimangano valide anche nella presente procedura di riesame e vengono pienamente confermate dal momento che, anche su questo punto, gli interessati non hanno apportato nuovi elementi o fatto valere un cambiamento di circostanze. Invero, da una parte i documenti allegati (doc. 3, 5, 7-13) non attestano alcun peggioramento dello stato di salute di D._______, in quanto la sua evoluzione si sarebbe mantenuta stabile nell’ultimo anno, e dall’altra sarebbe stata posta una diagnosi chiara ed una terapia efficace. Di conseguenza, non essendo al momento il minore sottoposto ad un nuovo trattamento, e non essendo il suo stato di salute peggiorato, non vi è motivo di scostarsi dalle precedenti considerazioni e ritenere che il trasferimento degli interessati in Italia costituirà una violazione dell’art. 3 CEDU. A tale conclusione si giunge anche tenendo conto dell’eventuale terapia (…) con (…), segnalata nel rapporto medico di decorso del 25 settembre 2018 (doc. 13), che verrebbe introdotta dopo l’esito della risonanza magnetica dell’intero corpo, in quanto

D-1427/2018 Pagina 20 la stessa risulta essere soltanto un’ipotesi e non ancora concretamente messa in atto. Da ultimo, il fatto che le garanzie individuali e concrete, siano giunte dalle autorità italiane solo in seguito all’accettazione tacita ex art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III, non mette minimamente in discussione, come ritengono invece gli insorgenti, che lo Stato d’accoglienza, quale membro di tale Regolamento, prenda le dovute disposizioni per la loro appropriata presa in carico dal loro arrivo, come disposto dalla stessa norma precitata. 5.2 Pertanto, senza voler minimizzare in alcun modo le patologie di cui soffre il minore, si ritiene che il suo stato di salute non sia di una gravità tale da rappresentare un ostacolo al suo trasferimento in Italia, in quanto non vi è da temere un rischio di degradazione grave, rapida ed irreversibile del suo stato valetudinario, che comporterebbe la violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10). In merito si rileva inoltre che, malgrado la ricorrente abbia allegato di non voler fare ritorno in Italia in quanto non sarebbe stata contenta delle cure prodigate al figlio (cfr. verbale, p.to 8.01, pag. 11), non vi è alcuna evidenza agli atti che egli non abbia ricevuto delle cure mediche appropriate e soddisfacenti, già quando non aveva ancora depositato alcuna domanda d’asilo in tale Paese (cfr. verbale, p.to 8.02, pag. 11). Si ricorda infine segnatamente che l’Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 5.3 5.3.1 Dappoi il Tribunale sottolinea che, come già rettamente segnalato nella decisione del 9 novembre 2017 della SEM e nella sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2017 (D-6879/2017), così come ricordato nella decisione del 29 gennaio 2018 sulla domanda di riesame dell’autorità inferiore e specificato pure nelle successive prese di posizione della presente procedura dall’autorità di prima istanza, incomberà alle autorità svizzere incaricate dell’esecuzione del trasferimento di trasmettere alle autorità italiane, con tutta la precisione che la situazione impone, le informazioni che permettano una presa in carico medica adeguata ed immediata di D._______. Tale comunicazione dovrà inoltre insistere sulla necessità assoluta di assicurare al medesimo un subitaneo e stretto follow-up medico

D-1427/2018 Pagina 21 in una struttura adeguata. Ciò per permettere anche eventualmente al personale medico in Italia di prendere contatto con i medici che hanno attualmente in cura il bambino, come segnalato dalla Dr.ssa med. K._______ nel certificato medico del 25 settembre 2018 (doc. 13). 5.3.2 Alfine di garantire una presa in carico effettiva, tempestiva ed adeguata del ricorrente dal momento del suo trasferimento in Italia, risulta tuttavia necessario iscrivere nel dispositivo della presente sentenza, che incomberà alle autorità incaricate dell’esecuzione del trasferimento dell’interessato, di trasmettere alle autorità italiane, prima del trasferimento ed in applicazione dell’art. 31 del Regolamento Dublino III, tutte le informazioni utili concernenti il suo stato di salute attuale, nonché le cure e le terapie di cui necessita in modo continuativo. 5.4 A titolo puramente abbondanziale il Tribunale rileva che il timore degli interessati di venire alloggiati in un centro di prima accoglienza o in un centro CARA (segnatamente quello di J._______, oggetto di report negativi), risulta una mera supposizione di parte non fondata su alcun elemento concreto, dal momento che le garanzie individuali italiane indicano espressamente che i richiedenti verranno alloggiati quale nucleo familiare in un progetto SPRAR. Infine, per quanto concerne le liste dei progetti SPRAR, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, esse sono costantemente aggiornate dalle autorità italiane ed il numero degli stessi è in continuo aumento (cfr. Ministero dell’interno, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), https://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar, consultato il 26 ottobre 2018, dove si esplicano i dati aggiornati di posti disponibili nei progetti SPRAR a luglio 2018; che per la R._______ risultano un totale di […] posti). 5.5 Da ultimo, i ricorrenti ritengono che la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità in quanto, in violazione dell’interesse superiore di D._______ – segnatamente poiché egli vivrebbe in Svizzera dal (…) agosto 2017, ivi avrebbe intessuto delle relazioni sociali ed avuto accesso alla scuola ed all’assistenza medica – se egli venisse trasferito in Italia, interromperebbe nuovamente un percorso di vita iniziato e, di conseguenza, lederebbe gravemente i suoi diritti fondamentali previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: Convenzione). Con tali argomentazioni essi fanno dunque riferimento ai motivi umanitari a norma dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Ai sensi della precitata disposizione, se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr.

D-1427/2018 Pagina 22 DTAF 2015/9 consid. 7.6). Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Le considerazioni determinanti dell’autorità inferiore devono essere integrate nella motivazione della decisione ed è dunque necessario che la SEM indichi in maniera esplicita per quale ragione applica o meno la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D- 5666/2017 consid. 4.4). Inoltre, se da una parte l’interesse superiore del bambino è un elemento che può condurre a considerare come inesigibile l’esecuzione del rinvio del minore, in caso di forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare dalle relazioni ivi intessute, dallo stadio e dal pronostico del suo sviluppo come pure dalla sua scolarizzazione in tale Paese (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3), d’altra parte nessuna di tali condizioni è nella fattispecie data. Invero, egli risiede in Svizzera con la madre, da poco più di un anno ed ha unicamente un inizio di scolarizzazione nel S._______. Pertanto, si rileva che non si può concludere ad una forte integrazione in Svizzera o a delle relazioni importanti e determinanti per D._______ da rappresentare per lo stesso uno sradicamento in caso di un suo trasferimento verso l’Italia e, conseguentemente, si constata che non vi è alcuna violazione del suo interesse superiore ai sensi della Convenzione. 5.6 Alla luce di tutto quanto sopra, nella fattispecie e dagli atti, non appaiono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Non vi è di conseguenza motivo di applicare le clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità) in relazione con l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 6. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStr (RS 142.20), dal

D-1427/2018 Pagina 23 momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino; cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2). 7. Visto quanto precede, la decisione su riesame del 29 gennaio 2018 della SEM, va confermata ed il ricorso deve essere respinto. 8. 8.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 13 marzo 2018 – confermata con decisione incidentale del 27 marzo 2018 – non vengono prelevate spese processuali. 8.2 Per quanto attiene la richiesta di esonero dal versamento dell’emolumento di CHF 600.–, richiesto dalla SEM ai ricorrenti nella procedura dinnanzi ad essa con decisione incidentale del 10 gennaio 2018 e confermato con decisione del 29 gennaio 2018, si osserva che a ragione l’autorità inferiore ha considerato la domanda di riesame del 10 gennaio 2018 come priva di probabilità di successo ex art. 111d cpv. 2 LAsi. Invero, i motivi addotti ed i mezzi di prova prodotti con la richiesta di riesame dagli interessati, non presentavano d’acchito alcun elemento nuovo e rilevante atto a rimettere in discussione la decisione della SEM del 9 novembre 2017 e le considerazioni espresse dal Tribunale nella sentenza dell’ 11 dicembre 2017 di cui ai ruoli D-6879/2017. Pertanto, neppure su questo punto in questione il ricorso va ammesso, e la decisione del 29 gennaio 2018 dell’autorità inferiore, nel senso che pone a carico dei ricorrenti un emolumento di CHF 600.–, va confermata. 9. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, nella persona dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico, la stessa va accolta in applicazione dell’art. 65 cpv. 2 PA a cui rinvia l’art. 110a cpv. 2 LAsi. Ora, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra CHF 200.– e CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’indennità totale per

D-1427/2018 Pagina 24 patrocinio d’ufficio di CHF 1’850.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1427/2018 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le autorità incaricate dell’esecuzione del trasferimento, sono invitate ad informare, in anticipo ed in maniera appropriata, le autorità italiane competenti sulle specificità mediche e l’urgenza nella continuazione della presa in carico medica di D._______. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L’emolumento di CHF 600.–, richiesto dalla SEM con decisione incidentale del 10 gennaio 2018 e confermato al punto 3 del dispositivo della decisione del 29 gennaio 2018 della SEM, è confermato. 5. E’ accolta la domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 PA, nella persona dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio un’indennità complessiva di CHF 1’850.– a titolo di spese di patrocinio. 6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

D-1427/2018 — Bundesverwaltungsgericht 28.11.2018 D-1427/2018 — Swissrulings