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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2010 D-1392/2010

12 marzo 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,761 parole·~19 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-1392/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 2 marzo 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 marzo 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1392/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 22 febbraio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 4 marzo 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 4 marzo 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 5 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM pervenuto via fax a codesto Tribunale in data 8 marzo 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-1392/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia georgiana, originario di B._______ (Georgia), dove ha vissuto dalla nascita sino al suo espatrio, che l'interessato sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso, dopo che (...) persone ignote, la notte del (...), avrebbero tentato di rapinare lui e la sua famiglia; che, in tale occasione, essi avrebbero ferito con un'arma da fuoco la madre dell'interessato e avrebbero ucciso suo padre; che, uno dei rapinatori sarebbe stato ucciso con una coltellata da parte del padre dell'interessato, prima che quest'ultimo fosse ferito a morte; che, nel frattempo, l'interessato avrebbe continuato a dormire senza sentire nulla poiché ascoltava la musica nelle orecchie ed era ubriaco; che egli sarebbe stato svegliato dai vicini, i quali avrebbero chiamato i soccorsi, i quali avrebbero portato all'ospedale la madre ferita; che, dopo il funerale del padre, pressoché dopo due settimane, i parenti dell'aggressore, che sarebbe rimasto ucciso, avrebbero minacciato di morte l'interessato e la madre, avrebbero sparato contro la loro casa, nonché contro la lapide del padre e imbrattato con scritte i bordi della Pagina 3

D-1392/2010 tomba; che, il (...), mentre l'interessato e la madre erano in visita da parenti a C._______ (Georgia) la loro casa sarebbe stata bruciata; che, la madre dell'interessato avrebbe denunciato tali fatti alla Polizia; che essi sarebbero andati a vedere la casa bruciata a B._______ e poi sarebbero tornati a C._______; che, temendo di essere ucciso dai parenti dell'aggressore assassinato e dagli altri delinquenti, l'interessato sarebbe allora espatriato il (...), mentre che la madre sarebbe rimasta in patria perché voleva festeggiare l'anno della morte del padre dell'interessato a B._______, che, da B._______, l'interessato avrebbe raggiunto in autobus D._______ (Grecia), da dove – dopo quattro giorni – la cugina di sua madre l'avrebbe accompagnato in auto a E._______ (Grecia); che, gli avrebbero preso un biglietto e il giorno stesso si sarebbe imbarcato sul traghetto per F._______ (Italia); che, da questa città italiana, avrebbe continuato il viaggio in treno fino a G._______ (Italia) e poi – cambiando treno e passando per H._______ (Italia) – sarebbe arrivato a I._______ (Svizzera), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 4 marzo 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua Pagina 4

D-1392/2010 domanda d'asilo; che, innanzitutto, egli ribadisce di non aver mai posseduto un passaporto e che, essendo dovuto fuggire per i motivi d'asilo indicati, egli non avrebbe potuto farsi rilasciare una nuova carta d'identità, la quale era andata bruciata con la sua casa; che, inoltre, l'insorgente fa valere che i suoi motivi d'asilo sarebbero validi e che le contraddizioni ipotizzate dall'UFM non sarebbero tali da giustificare la decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo; che egli sottolinea di essere stato costretto a fuggire a causa delle conseguenze della rapina che lui e la sua famiglia avrebbero subito, sostenendo che anche lui avrebbe potuto essere ucciso dai rapinatori e dai loro parenti, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni Pagina 5

D-1392/2010 del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la carta d'identità del ricorrente che egli non è stato in grado di procurarsi in duplicato, non soccorre al ricorrente l'asserita giustificazione addotta in sede di procedura (cfr. verbale 1 pag. 4) e ribadita in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2) secondo cui egli non avrebbe potuto procurarsi tale documento a causa dei problemi avuti rispettivamente perché lo cercavano, allorquando egli ha fatto valere di essere ricercato da terzi, ovvero dai parenti dell'aggressore ucciso (cfr. verbale 1 pag. 4) e non ha avuto nessun problema con le autorità del suo Paese (cfr. ibidem pag. 7), le quali dunque, non avrebbero avuto alcun motivo per negargli il rilascio di un siffatto documento se ne avesse fatto richiesta, nonché se avesse denunciato l'asserita distruzione della carta d'identità durante l'incendio della sua casa, se tale fosse stato effettivamente il caso, che, inoltre, circa il suo passaporto, il ricorrente si è limitato ad affermare in maniera del tutto stereotipata di non averlo mai posseduto, senza dare tuttavia una motivazione plausibile a tale circostanza (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D5 pag. 2), di modo che risulta inverosimile che egli non abbia posseduto un tale documento, che, in siffatte circostanze, egli non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, d'altronde, non può corrispondere alla realtà dei fatti che l'interessato abbia viaggiato dapprima in autobus, poi in traghetto e infine in treno, senza documenti e senza subire controlli alle frontiere dei diversi Paesi attraversati o all'entrata dello spazio Schengen, nascondendosi in particolare dietro gli ultimi sedili dell'autobus, nonché al momento dell'imbarco, poiché accompagnato da un passatore che avrebbe pagato USD (...).- e che avrebbe fatto tutto per lui (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8-9, nonché verbale 2 D18-21 pag. 2); che, Pagina 6

D-1392/2010 infatti, è assolutamente impossibile che il ricorrente abbia potuto attraversare il confine Schengen in tali circostanze, come pure che abbia potuto affrontare i severi controlli al momento dell'imbarco in Grecia, senza un documento, allorquando tali controlli sono eseguiti singolarmente per ogni persona sul relativo documento d'identità, che, in aggiunta, egli ha reso dichiarazioni contraddittorie e vaghe sulle circostanze in cui si sarebbe svolto tale viaggio d'espatrio, a titolo d'esempio, sul luogo di partenza (cfr. verbale 1 pag. 8), sui contatti intrattenuti dalla madre con la (...) in Grecia, rispettivamente sui contatti tra quest'ultima e il passatore o l'autista (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 D13-16 pag. 2); che, infine, tra gli altri, il ricorrente non ha saputo indicare alcun dettaglio circa il luogo in cui avrebbe soggiornato ad D._______ dalla (...) di sua madre (cfr. verbale 1 pag. 9), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta Pagina 7

D-1392/2010 irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il timore di essere ucciso dagli agressori da cui avrebbe subito una rapina, nonché dai parenti di uno dei suddetti aggressori che sarebbe stato ucciso da suo padre in occasione della rapina subita, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie, vaghe e illogiche su punti essenziali del suo racconto, che conducono manifestamente all'inverosimiglianza dei motivi asilo addotti dal ricorrente; che, a titolo d'esempio, è assolutamente contrario ad ogni logica dell'agire e al corso ordinario delle cose che l'insorgente non abbia udito nulla nel momento dell'evento alla base della sua domanda d'asilo, ovvero la rapina dove suo padre sarebbe stato ucciso, sua madre ferita e a partire dal quale sarebbero cominciate le asserite minaccie nei suoi confronti (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D26 pag. 3-4, D79 pag. 8); che, la giustificazione secondo cui dormiva rispettivamente ascoltava della musica ed era ubriaco, non può certo essere ritenuta da codesto Tribunale (cfr. ibidem), allorquando egli si trovava in casa sullo stesso piano dove sarebbero avvenuti i fatti (cfr. verbale 2 D79 pag. 8) e considerato il rumore che provocano ben sei spari (cfr. verbale 2 D42 pag. 5); che, peraltro, egli ha affermato di essere stato semplicemente scosso un pochino per essere svegliato dai vicini (cfr. verbale 2 D81 pag. 8), che, inoltre, l'insorgente in sede di ricorso non ha contestato o apportato alcun chiarimento a tutte quelle dichiarazioni contradditorie, Pagina 8

D-1392/2010 vaghe e illogiche che lui ha reso in merito ai suoi motivi d'asilo e che sono state rettamente rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che il ricorrente, infatti, si è limitato a ribadire i fatti resi in corso di procedura, sostenendo che suo padre sarebbe stato ucciso "[...] verosimilmente per vendetta per la morte di quel rapinatore". [...]" e anche lui sarebbe potuto essere ucciso da quei rapinatori e dai loro parenti [...]" (cfr. ricorso pag. 2); che, da un lato, il ricorrente si limita a mere ipotesi circa il motivo per il quale suo padre sarebbe stato ucciso; che, d'altronde, tale motivo è in netta contraddizione con quanto reso in precedenza secondo cui suo padre sarebbe stato ucciso durante la rapina subita, senza dunque alcun legame circa un'eventuale vendetta da parte dei parenti di quel rapinatore (cfr. verbale 1 pagg. 5-7 e verbale 2 D26 e segg.); che, dall'altro lato, l'insorgente si limita a mere congetture circa il fatto che lui stesso possa essere ucciso da quei rapinatori o dai loro parenti (cfr. ricorso pag. 2), che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni che toccano proprio i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendili e contraddittori del racconto reso, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), Pagina 9

D-1392/2010 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dell'autore del gravame, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 10

D-1392/2010 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica di oltre dieci anni, nonché vanta un'esperienza lavorativa nel commercio di cui si occupava la madre; che, inoltre, egli dispone in patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono ancora in loco sua madre, parenti materni e paterni (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 7; verbale 2 D16 pag. 2), nonché amici e vicini (cfr. verbale 2 D73 pag 7); che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, Pagina 11

D-1392/2010 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-1392/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13

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