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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2009 D-1317/2009

9 marzo 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,844 parole·~14 min·3

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-1317/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 9 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, dichiaratosi B._______, Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1317/2009 Fatti: A. Il 23 gennaio 2009, l'interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera. Nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 2 e del 25 febbraio 2009) egli si è presentato sotto altre generalità ed ha dichiarato d'essere cittadino palestinese, nato a C._______, dove avrebbe vissuto fino all'età di (...) anni. L'interessato - accompagnato da un amico di famiglia - si sarebbe trasferito dapprima in Tunisia, dove vi sarebbe rimasto per (...) rispettivamente (...) anni, ed in seguito in Libia per (...) anno. L'interessato sarebbe poi ritornato in Tunisia per qualche anno, prima di partire nel 2002 in Italia, dove avrebbe vissuto illegalmente fino al 2008. Dall'Italia, transitando per la Francia, l'interessato sarebbe giunto in Svizzera il 25 rispettivamente il 26 dicembre 2008. B. Il 6 febbraio 2009 - tramite colloquio telefonico - è stata effettuata un'analisi LINGUA, sulle risultanze della quale due esaminatori si sono pronunciati entrambi con un rapporto (perizia) LINGUA (cfr. agli atti A 11/12 e 12/12). Nel rapporto LINGUA del [...], l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua araba e dei relativi dialetti, così come della regione della Palestina e dei contesti palestiniani, nonché del Libano e della Libia), ha indicato che dall'analisi emerge che l'interessato si esprime nella variante magrebina della lingua araba, che corrisponde alla parlata tipica della Tunisia, malgrado sono rimasti nella sua parlata alcuni tratti della variante palestinese dell'arabo. Inoltre, l'interessato, non è stato sostanzialmente in grado di dimostrare di avere delle conoscenze geografiche di C._______ e della Palestina, nonché circa la situazione politica e culturale in questo Paese. Egli ha, per contro, comprovato di avere maggiori conoscenze sul Maghreb. L'esaminatore ha quindi escluso senza equivoci che il luogo di socializzazione primario dell'interessato sia C._______ o un contesto palestinese, bensì, ha determinato con certezza che si tratta della regione del Maghreb, e molto verosimilmente della Tunisa. Le risultanze di questo esame LINGUA e le conclusioni del relativo rapporto sono state sostanzialmente confermate nell'altro rapporto LINGUA del [...] 2009 del secondo esaminatore altrettanto cognito, in particolare della lingua araba e dei relativi dialetti, così come della regione della Tunisia e delle zone frontiere dell'Algeria e della Libia. Quest'ultimo ha, inoltre, potuto concludere con certezza che il luogo di socializzazzione Pagina 2

D-1317/2009 dell'interessato è la Tunisia, di cui il medesimo ha dimostrato avere delle buone conoscenze, avuto riguardo alla geografia, alla politica e alla cultura di questo Paese, nonché circa la moneta in uso e la descrizione della carta d'identità. C. Il 25 febbraio 2009, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. D. Il 2 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine - la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il medesimo giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 3

D-1317/2009 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle risultanze dei rapporti sull'esame LINGUA, il ricorrente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Secondo il primo rapporto sull'esame LINGUA, sarebbe escluso con certezza che la socializzazione del richiedente sarebbe stata compiuta in un ambiente palestinese, mentre che dal secondo rapporto sull'esame LINGUA, emergerebbe con altrettanta certezza che il medesimo sarebbe di origine tunisina. In effetti, nonostante quest'ultimo abbia sostenuto di essere nato e di aver vissuto fino all'età di (...) anni a C._______, il richiedente non avrebbe saputo indicare - tra gli altri - né un gioco abituale tra i bambini a C._______, né i piatti tipici palestinesi, come pure non avrebbe dimostrato di conoscere i momenti più importanti della storia della Palestina e dell'occupazione israeliana. Per di più, per poter vivere nel Maghreb - come avrebbe fatto il richiedente - occorre avere dei documenti palestinesi, di cui invece il medesimo avrebbe ignorato l'esistenza. L'UFM ha inoltre sottolineato che il richiedente sarebbe Pagina 4

D-1317/2009 stato trovato in possesso di documentazione bancaria italiana a nome di un'altra persona con generalità diverse, ma cittadino tunisino, ciò che lascia presagire che si tratta del medesimo e che confermerebbe le conclusioni degli esperti. L'autorità inferiore ha, altresì, rilevato che nell'ambito dell'audizione concernente il diritto di essere sentito sulle risultanze dei citati rapporti, il richiedente non avrebbe avanzato alcun argomento atto ad invalidare il risultato delle perizie, ed avrebbe infine dichiarato di non temere nulla in caso di rientro in Tunisia. Pertanto, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine. 5. Nel gravame, il ricorrente ha ammesso d'essere cittadino tunisino ed ha rivelato le sue vere generalità, allegando di aver fornito inizialmente una falsa identità per paura di essere rimandato in Tunisia, e spinto dai suggerimenti di altri giovani. L'insorgente ha addotto che avrebbe rifiutato di rispondere alla convocazione per il servizio militare che avrebbe ricevuto quando stava per compiere (...) anni, in quanto il servizio militare sarebbe durato tre anni ed avrebbe lasciato la sua famiglia nella disperazione, essendo l'unico che lavorava. Avrebbe poi lasciato la Tunisia per giungere in Europa nella speranza di trovare un lavoro migliore per aiutare la sua famiglia ed - essendo sfuggito al servizio militare - in caso di rientro in Patria, rischierebbe di essere arrestato e messo in detenzione. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 6.1 Questo Tribunale osserva che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta Pagina 5

D-1317/2009 d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 6.2 Il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Orbene, dato che l'insorgente in sede ricorsuale ha ammesso di essere effettivamente cittadino tunisino ed ha presentato la sua vera identità, la quale - come aveva rettamente supposto l'UFM - si è rivelata corrispondere a quella indicata sui documenti bancari trovati in suo possesso, codesto Tribunale ritiene che non v'è motivo di soffermarsi sugli elementi esaminati nei rapporti LINGUA, così come sulle risultanze degli stessi che già hanno condotto gli esaminatori a dichiarare rispettivamente con certezza che il luogo di socializzazione del ricorrente non è la Palestina, bensì la Tunisia. In tale contesto - ed in particolare alla luce del comportamento del ricorrente il quale solo in sede ricorsuale e dopo aver ricevuto la decisione negativa dell'UFM ha ammesso la sua vera identità - non si giustifica pertanto la generica, nonché inverosimile argomentazione secondo cui egli non avrebbe fornito inizialmente la sua vera identità, in quanto così gli sarebbe stato suggerito e poiché avrebbe avuto paura di essere rimandato in Tunisia (cfr. ricorso pag. 2). 7. Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 8. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Pagina 6

D-1317/2009 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 9.1 Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine - la Tunisia- possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 9.3 Nella fattispecie, infatti, le allegazioni del ricorrente sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in generiche affermazioni di parte, nonché in mere congetture circa l'eventualità di essere esposto in Patria a pregiudizi in relazione all'art. 3 CEDU. Basti rilevare che il ricorrente, in sede di ricorso, si è semplicemente limitato ad addurre di essere esposto al rischio - in caso di rientro nel suo Paese d'origine - di essere arrestato ed incarcerato per aver disertato il servizio militare in Tunisia, senza tuttavia allegare quali sarebbero i gravi pregiudizi a cui andrebbe incontro (pag. 2). Ora, il rischio addotto dal ricorrente non è corroborato da alcun elemento di prova e non trova alcun fondamento. È infatti inverosimile che il ricorrente avrebbe Pagina 7

D-1317/2009 disertato il servizio militare ritenuto che, allorquando ha affermato di aver ricevuto la convocazione per il servizio militare ovvero quando stava per compiere (...) anni (cfr. ricorso pag. 2) e quindi verso la fine del 2002/ inizio 2003, egli si trovava già in Italia (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2008 pag. 3). Inoltre, nel corso della prima audizione del 2 febbraio 2009, l'insorgente ha dichiarato di aver lasciato la Tunisia, in quanto "ho sentito dire che in Europa ci si trova meglio" (pag. 6) e, nella seconda audizione del 25 febbraio 2009, ha affermato esplicitamente di non temere nulla in caso di rientro in Tunisia (pag. 2). In siffatte circostanze, vi è pertanto ragione di concludere all'inverosimiglianza dell'asserita diserzione dal servizio militare, nonché all'inesistenza per l'insorgente del pericolo d'esposizione a seri pregiudizi in Patria, in relazione all'art. 3 CEDU. 9.4 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 10. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.1 ll TAF osserva che in Tunisia - Paese confermato sia dai rapporti LINGUA sia dal ricorrente stesso come quello d'origine - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, questo Tribunale constata che egli è giovane, celibe ed ha acquisito una certa esperienza professionale negli anni (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 3). Il medesimo non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Patria. Pagina 8

D-1317/2009 10.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate ai considerandi 11, 12 e 13 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-1317/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - D._______ (in copia) La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10

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