Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Corte IV D-1312/2023
Sentenza d e l 3 0 marzo 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliera Francesca Bertini.
Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Elena Formisano, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 febbraio 2023 / N (…).
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Fatti: A. A.a A._______, cittadino afgano di etnia pashtun, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (…) settembre 2022. A.b Le successive indagini svolte dalla SEM, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in Germania il 1° settembre 2022. A.c Conseguentemente in data 28 settembre 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; GU L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). A.d Il 29 settembre 2022 è stata sospesa l'audizione sulle generalità in quanto il richiedente ha dichiarato di essere minorenne. A.e In data 30 settembre 2022, le autorità tedesche, hanno accolto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.f Il 23 dicembre 2022 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (di seguito: PA-RMNA). In tale occasione, al richiedente è stato accordato il diritto di essere sentito in merito allo svolgimento di una perizia per accertare la sua età e rispetto ad un'eventuale responsabilità della Germania per l’esame della sua domanda d'asilo. A.g In data 30 dicembre 2022, la SEM, ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età dell’interessato. A.h In data 30 gennaio 2023 la SEM ha trasmesso alle autorità tedesche delle informazioni complementari in merito all'età del richiedente, ricevendo in quale risposta, il 1° febbraio 2023, la conferma della ripresa in carico dell'interessato.
D-1312/2023 Pagina 3 A.i Il 2 febbraio 2023 la SEM ha informato il richiedente circa le risultanze della perizia medica dell'11 gennaio 2023 concedendogli il diritto di essere sentito; diritto esercitato con osservazioni del 7 febbraio 2023, nel quadro delle quali egli ha fornito, quale mezzo di prova, copia della propria tazkira. B. Con decisione del 23 febbraio 2023, notificata il 28 febbraio seguente (cfr. atto SEM 41/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Germania. C. Il 7 marzo 2023 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 8 marzo 2023) il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, anzitutto la concessione dell'effetto sospensivo e la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione; in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti all’autorità inferiore al fine di effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo; in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 9 marzo 2023 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
D-1312/2023 Pagina 4 autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, come nel caso di specie, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in anzitutto ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Essa ha infatti rilevato come agli atti non vi fosse alcun documento originale teso a comprovare la sua identità, inoltre dalla PA-RMNA sarebbero emerse dichiarazioni e allegazioni confuse e lacunose in punto alla sua età e biografia. Le autorità tedesche inoltre in caso di dubbi in merito alla maggiore età, avrebbero rifiutato la richiesta di presa in carico, ciò che invece è avvenuto in data 1° febbraio 2023. Infine, dalle conclusioni della perizia risulterebbe che l'età media dell'interessato sarebbe situata a 29.7 anni mentre l'età minima sarebbe di 19.14 anni.
D-1312/2023 Pagina 5 In risposta alle osservazioni in merito al diritto di essere sentito, la SEM ha ricordato come la valutazione della verosimiglianza della maggiore è stata effettuata procedendo ad un esame dell'insieme degli elementi presenti nell'incarto, valutazione corroborata dal risultato della perizia medica. Quanto alla copia della tazkira, l’autorità inferiore ha espresso dubbi in punto all’originalità della stessa, poiché tale documento è oggetto di possibili contraffazioni e potrebbe essere stato prodotto per i bisogni di causa. Infine, la SEM ha rilevato come l'apparenza fisica dell'interessato confermerebbe oltremodo le allegazioni a favore della tesi della maggiore età. Essa ha inoltre ritenuto data la competenza della Germania per la trattazione della domanda d'asilo rispettivamente che in questo Paese non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo (art. 3 par. 2 RD III). Non sussisterebbero quindi elementi concreti che indicherebbero una violazione di obblighi internazionali e una conduzione delle procedure di asilo e di allontanamento non corretta. Infine, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) non sarebbe giustificata, in assenza di significativi problemi di salute significativi del ricorrente. 5.2 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore, in punto alla maggiore l'età, ritenendo di avere espresso delle allegazioni e dichiarazioni verosimili e congruenti. A tal proposito, egli ha precisato di avere sempre dichiarato di avere (…), ma di avere avuto problemi di comprensione con l'interprete presente durante la comunicazione delle generalità alle autorità tedesche. Mentre in Svizzera, al momento del deposito della domanda d'asilo, un altro ragazzo avrebbe compilato la parte in inglese del "Foglio dati personali". Inoltre, le dichiarazioni rese durante la PA-RMNA in merito alle proprie origini e alla propria età sarebbero le stesse rese al medico che avrebbe effettuato la perizia e sarebbero confermate nella copia della tazkira depositata agli atti. A suo dire, affermando genericamente che egli avrebbe fornito "dichiarazioni confuse e lacunose in merito alla sua biografia", la SEM sarebbe incorsa in una violazione dell'obbligo di motivazione. Quanto alla perizia medico-legale, se correttamente interpretata, non permetterebbe di escludere la sua minore età. Egli ha osservato come le conclusioni peritali si baserebbero unicamente sull'età ossea; a sostegno delle proprie conclusioni inoltre la perizia indicherebbe una delle due età minime stimate inferiore (16 anni) alla soglia dei 18 anni e la seconda (quella
D-1312/2023 Pagina 6 sull'età ossea) di poco superiore (19.14 anni), mentre non sarebbe possibile sovrapporre gli intervalli della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale. Ciò rappresenterebbe quindi un indizio concreto quanto alla sua minore età. In questo contesto egli ha evidenziato come la valutazione non si sarebbe fondata su un giudizio complessivo di tutti gli elementi determinanti e di conseguenza l'analisi risulta inesatta e incompleta. Ma non solo, oltre alla violazione del principio inquisitorio la SEM sarebbe incorsa anche in una violazione del principio dell'interesse superiore del fanciullo non avendo valutato la questione dell'età nel senso più favorevole ("in dubio pro minor"). Infine, egli ha censurato un accertamento medico inesatto e incompleto, poiché, in data 1° marzo 2023 avrebbe subito un ricovero ospedaliero e ad oggi non vi sarebbero in merito delle indicazioni più precise. 6. In ragione delle contestazioni ricorsuali, il Tribunale dirimerà dapprima la questione in punto alla minore età del ricorrente (cfr. infra consid. 7), poiché determinante nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). In seguito il Tribunale valuterà se, a giusto titolo, la SEM ha ritenuto la Germania competente per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente (cfr. art. 3 par. 1 RD III; infra consid. 8), se si può escludere la sussistenza di carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Germania (cfr. art. 3 par. 2 RD III; infra consid. 9) e se a giusto titolo la SEM ha omesso di applicare le clausole discrezionali (cfr. art. 17 par. 1 RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1; infra consid. 10). 7. 7.1 Come esposto nel consid. 5.2 l’insorgente contesta la valutazione della SEM in punto alla propria età anagrafica. 7.2 7.2.1 L'autorità competente, in applicazione del principio inquisitorio, deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
D-1312/2023 Pagina 7 7.2.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Le stesse hanno, infatti, portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; THIERRY TANQUE- REL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). 7.2.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 7.2.4 Nello specifico l’'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, come pure sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Esperita l'istruttoria, l’autorità inferiore procede ad un apprezzamento globale degli elementi in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 7.2.5 In concreto i risultati ottenuti dai diversi metodi applicati per determinare la maggiore età del soggetto devono essere valutati, a seconda del risultato, in modo differente. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sternoclavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami indicati risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età resta altamente probabile. Essa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e
D-1312/2023 Pagina 8 dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 7.3 7.3.1 Nella fattispecie, dall'esame dello sviluppo dentale è risultato che a causa dell'assenza di denti del giudizio, non è stato possibile procedere alla specifica valutazione dell'età dentale dei diciottenni. Pertanto sono stati applicati i metodi di stima dell'età per bambini ed adolescenti, che utilizzano i primi 7 denti permanenti mandibolari. Da tale stima è risultato che la probabilità che l'interessato abbia raggiunto e superato 16 anni è elevata. L'età minima per questo esame è dunque stata ritenuta 16 anni (cfr. atto SEM 29/11, pag. 6). Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata invece un'età minima di 21.6 anni e un'età media di 29.7 anni con deviazione standard di 5.1 anni (cfr. atto SEM 29/11, pag. 4). In un tale caso, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), è necessario verificare un’eventuale sovrapposizione dei rispettivi intervalli tra età minima ed età massima, ciò che non è stato possibile effettuare nel caso di specie. Invero, dall'esame dello sviluppo dentale, è stata riportata soltanto l'età minima senza indicazioni in merito a età media e massima. Le conclusioni della perizia (cfr. atto SEM 29/11, pag. 9) si fondano dunque unicamente sui risultati della tomografia sterno-clavicolare senza alcun riferimento o presa in conto dell'esame dello sviluppo dentale. Di conseguenza, nella fattispecie l'accertamento medico non può essere considerato un forte indizio a favore della maggiore età, bensì semplicemente un indizio tra i tanti. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 7.3.2 Proseguendo nella valutazione, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Nonostante egli abbia trasmesso assieme alle sue considerazioni in merito al diritto di essere sentito copia della sua tazkira, tale documento, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, ha uno scarso valore probatorio (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). A ciò si aggiunge che il richiedente, in sede di PA-
D-1312/2023 Pagina 9 RMNA ha dichiarato che egli avrebbe perso la sua tazkira durante il viaggio (cfr. atto SEM 20/11 pt.o 4.03). Pertanto, risulta anche poco plausibile che lo zio abbia potuto inviargli una copia. In questo contesto va pure aggiunto che il ricorrente si è dichiarato per la prima volta minorenne solamente in un secondo momento, ovvero in occasione del verbale di rilevamento delle generalità. Egli è stato registrato anche in Germania come maggiorenne con due date di nascita differenti, ossia (…) e (…) (cfr. atto SEM 15/2). Oltretutto le autorità tedesche rispondendo al "follow-up" hanno specificato che la maggiore età dell'interessato non sarebbe mai stata messa in dubbio in Germania (cfr. atto SEM 33/1). Inoltre, la data (…) corrisponde con la data riportata nel "Foglio dati personali" (cfr. atto SEM 2/2). Sebbene la data espressa secondo il calendario gregoriano potrebbe essere stata scritta da qualcun'altro, si osserva che il ricorrente, in data 26 settembre 2022, ha sottoscritto la procura senza contestare o apportare una modifica alla data di nascita indicata, ossia (…) (cfr. atto SEM 7/1). 7.3.3 Altresì, il Tribunale ritiene non fondata la censura ricorsuale in merito ad una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore. Invero, nella sua decisione la SEM ha specificato quali allegazioni ha ritenuto "confuse e lacunose" (cfr. atto SEM 40/12 pag. 3). Infatti, egli è stato in grado di impugnare con completa cognizione di causa il provvedimento avversato. 7.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente – alla quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.2.3) – non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. 8. 8.1 Chiarita la maggiore età del ricorrente, occorre ora determinare se la SEM non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Germania competente per l'analisi della domanda.
D-1312/2023 Pagina 10 8.2 8.2.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 8.2.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 8.2.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 8.4 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.e e A.h), la competenza della Germania per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 9. 9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Germania, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase RD III). 9.2 In proposito va ricordato che la Germania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la
D-1312/2023 Pagina 11 tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 9.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri tesi a dimostrare che le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 9.4 Nel caso di specie, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 10. 10.1 È ora necessario esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'agli art. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
D-1312/2023 Pagina 12 10.2.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 10.2.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10.3 10.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.
10.3.2 10.3.2.1 Resta infine da determinare se l'accertamento dei fatti operato dalla SEM in punto allo stato di salute del richiedente sia stato o meno
D-1312/2023 Pagina 13 esaustivo. I principi esposti sub. consid. 7.2.1 seg. tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 ed ulteriori riferimenti). 10.3.2.2 In proposito va detto che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.3.2.3 Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 10.3.2.4 Ora, al momento dell'adozione della decisione impugnata, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del trasferimento. Egli, in data 23 settembre 2022, è stato infatti sottoposto a (…) ed il rapporto medico ha concluso un'assenza (…) (atto SEM 14/2). Inoltre, durante l'audizione PA-RMNA egli ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. atto 22/11 pt. 8.02). Se da una parte è vero che la rappresentante legale ha ricordato una propria segnalazione in data 19 dicembre 2022, tesa alla richiesta di un sostegno psicologico – in ragione di problematiche (…) – il Tribunale rileva che non vi sono indizi per ritenere che egli si sia rivolto all'infermeria del Centro e che la stessa gli abbia negato un consulto psicologico rispettivamente una visita medica. 10.3.2.5 Sebbene non vi sia ancora una diagnosi in punto a disturbi psicologici, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Germania. Invero, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Altresì, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con
D-1312/2023 Pagina 14 esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità tedesche dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). 10.4 10.4.1 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania. 10.4.2 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10.4.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). 11. Di conseguenza, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III. 12. 12.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. 12.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poichè detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2). 13. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.
D-1312/2023 Pagina 15 14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta senza oggetto. Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, risulta senza oggetto. 15. Le misure supercautelari del 9 marzo 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2° ed. 2016, n. 54-56 PA). 16. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-1312/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini
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