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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2009 D-1292/2009

10 marzo 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,752 parole·~14 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-1292/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Antonella Guarna. A.________, Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1292/2009 Fatti: A. L'11 gennaio 2009, l'interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera. Nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 20 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009) egli si è presentato sotto altre generalità ed ha dichiarato d'essere nato e di aver vissuto tutta la sua vita a B._______ (Algeria), sino al suo espatrio avvenuto il 1° gennaio 2009. L'interessato avrebbe lasciato l'Algeria, in quanto sarebbe stato minacciato di morte da parte di terzi sconosciuti, rispettivamente terroristi, i quali avrebbero ucciso in sua presenza un suo amico. Egli sarebbe ricercato dalla Polizia per testimoniare riguardo all'uccisione del suo amico. L'interessato ha inoltre affermato di avere un altro problema in Algeria, in quanto non avrebbe fatto il sevizio militare. Da B._______ - viaggiando per (...) giorni in un container di una nave mercantile - l'interessato avrebbe raggiunto C._______, da dove successivamente sarebbe ripartito in treno alla volta della Francia (D._______), dove vi sarebbe rimasto per qualche giorno. Da D._______, avrebbe poi continuato il viaggio in treno fino a raggiungere la Svizzera, arrivando dapprima a E._______ e poi continuando fino a F._______. B. Il 26 gennaio 2009 - tramite colloquio telefonico - è stata effettuata un'analisi LINGUA, sulle risultanze della quale due esaminatori si sono pronunciati rispettivamente con un rapporto (perizia) LINGUA e con una presa di posizione. Nel rapporto LINGUA del [...], l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua araba e dei relativi dialetti, così come della regione della Tunisia e delle zone frontiere dell'Algeria e della Libia), ha indicato che dall'analisi emerge che la parlata dell'interessato presenta caratteristiche tipiche del dialetto tunisino piuttosto che dell'Algeria, malgrado le somiglianze che possono esistere tra i due dialetti. Inoltre, l'interessato, non è stato sostanzialmente in grado di dimostrare di avere delle conoscenze sull'Algeria e sulla sua cultura, in particolare riguardo alla geografia, alla storia, come pure alla moneta, all'amministrazione o alle tradizioni di questo Paese. L'esaminatore ha quindi escluso senza equivoci che il luogo di socializzazione primario dell'interessato sia l'Algeria, bensì, ha determinato con certezza che si tratta della Tunisia. Le risultanze dell'esame LINGUA e le conclusioni del relativo rapporto sono andate a confermare la presa di posizione dell'altro esaminatore - altrettanto Pagina 2

D-1292/2009 cognito nella materia - il quale aveva condotto personalmente il colloquio telefonico con l'interessato (cfr. agli atti). C. Il 13 febbraio 2009, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. D. Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine - la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 27 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 3

D-1292/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il ricorrente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Dal rapporto sull'esame LINGUA emergerebbe con certezza che, da un lato, il luogo di socializzazione dell'interessato sarebbe la Tunisia, e dall'altro, sarebbe escluso con altrettanta certezza che la socializzazione dell'interessato si sarebbe compiuta in Algeria. In effetti, nonostante quest'ultimo abbia sostenuto di essere nato e di aver vissuto a B._______ sino al suo espatrio, il modo di esprimersi del richiedente sarebbe tipico della lingua parlata in Tunisia e non in Algeria. Inoltre, il richiedente non avrebbe dimostrato di conoscere - tra gli altri - né la suddetta città, né i dintorni della stessa, e tantomento la storia, gli uomini politici, la data del giorno dell'indipendenza o la descrizione della bandiera algerina, così come la moneta, i prezzi in uso o le pietanze tipiche in Algeria. L'autorità inferiore ha, altresì, rilevato che nell'ambito dell'audizione concernente il diritto di essere sentito sulle risultanze del citato rapporto, l'interessato avrebbe cercato dapprima di controbattere, asserendo di essere analfabeta e negando il tutto, mentre che solo infine avrebbe ammesso essere cittadino tunisino, nato a G._______, declinando quella che sarebbe la sua vera identità ed allegando di Pagina 4

D-1292/2009 temere persecuzioni nel suo Paese per aver disertato il servizio militare. Secondo l'UFM, tale allegazione sarebbe tardiva ed - alla luce del comportamento del richiedente - lascerebbe presagire che egli non teme in realta persecuzioni di sorta legate a presunte diserzioni. Infine, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine. 6. Nel gravame, il ricorrente ha ammesso d'essere cittadino tunisino, allegando di aver fornito inizialmente una cittadinanza errata per paura di essere rimandato in Tunisia, dove la sua vita sarebbe in pericolo, e spinto dai cattivi consigli ricevuti. L'insorgente ha addotto di essere figlio di un maggiore dell'esercito tunisino e di essere fuggito per evitare il servizio militare. Per questi motivi - in caso di rientro in Patria - egli finirebbe in galera per molto tempo e in condizioni terribili, ciò che comprometterebbe la sua salute e metterebbe in grave pericolo la sua vita. 7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova. 7.1 Questo Tribunale osserva che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 7.2 Il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile Pagina 5

D-1292/2009 di sanatoria in sede di ricorso. Peraltro, visto che il ricorrente ha dichiarato lui stesso di essere effettivamente cittadino tunisino (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 3), confermandolo anche in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), non v'è motivo di soffermarsi sugli elementi esaminati nel rapporto LINGUA, così come sulle risultanze dello stesso che già hanno condotto gli esaminatori ha dichiarare con certezza che il luogo di socializzazione del ricorrente è la Tunisia e non l'Algeria. In tale contesto, nonché alla luce del comportamento del ricorrente che solo alla fine dell'audizione del 13 febbraio 2009 ha finalmente ammesso la sua vera identità e la sua vera provenienza, non si giustifica la generica, nonché inverosimile argomentazione secondo cui egli non avrebbe fornito inizialmente la sua vera identità, in quanto sarebbe stato mal consigliato ed avrebbe avuto paura di essere rimandato in Tunisia (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 3 e ricorso pag. 2). 8. Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 9. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 10.1 Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine - la Tunisia- possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di Pagina 6

D-1292/2009 respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 10.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 10.3 Il TAF osserva che il timore evocato dal ricorrente di essere messo in detenzione in condizioni terribili per non aver dato seguito all'obbligo di compiere il servizio militare, essendo tra l'altro suo padre un maggiore tunisino (cfr. ricorso pag. 2), non trova alcun fondamento. Su tal punto, le allegazioni presentate dal ricorrente sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in generiche affermazioni di parte, nonché in mere congetture circa l'eventualità d'esposizione a seri pregiudizi in caso di rientro in Patria. È infatti inverosimile che il ricorrente avrebbe rifiutato di ottemperare il servizio militare ritenuto che - al di là della violazione del dovere di collaborazione riguardo alla sua vera identità - l'insorgente ha mentito su tante circostanze del suo racconto, dichiarando per esempio solo alla fine di aver vissuto in H._______ prima di giungere in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2003). Inoltre egli inizialmente ha affermato che suo padre era un commerciante, che comprava e rivendeva bestiame (cfr. verbale d'audizione del 20 gennaio 2009 pag. 3) e non un maggiore dell'esercito (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 3 e ricorso pag. 2). In siffatte circostanze, vi è ragione di concludere all'inesistenza per l'insorgente del pericolo d'esposizione al rischio Pagina 7

D-1292/2009 reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in Patria. 10.4 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 11. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.1 ll TAF osserva che in Tunisia - Paese confermato sia dal rapporto LINGUA sia dal ricorrente stesso come quello d'origine - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, questo Tribunale constata che egli è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Peraltro, il ricorrente in Patria può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che egli ha affermato che la sua famiglia si trova ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 3). Il medesimo non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Patria. 11.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento Pagina 8

D-1292/2009 indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate ai considerandi 10, 11 e 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-1292/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - I._______ (in copia) La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10