Corte IV D-1223/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 febbraio 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1223/2009 Fatti: A. Il 25 gennaio 2009, l'interessato, originario di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo d'essere espatriato il (...) per evadere alla giustizia nigeriana dopo aver ucciso un suo amico durante una lite sviluppatasi a causa di una discussione su una partita di calcio del [...], oppure in [...] o [...] del [...] o quattro giorni prima del suo espatrio (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 5 e audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8). Si sarebbe quindi recato a C._______, dove avrebbe preso un aereo per D._______ usando un documento di un amico dello zio di un suo amico. In seguito, avrebbe alloggiato presso la E._______ di F._______ fino al (...), data in cui egli avrebbe ottenuto dalle autorità italiane un foglio di via con un termine di cinque giorni per lasciare l'Italia. L'interessato avrebbe quindi raggiunto la Svizzera in treno il (...), oppure (...) o (...) dopo la notificazione del suddetto documento (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 8). Nessun documento d'identità è stato esibito dall'interessato. B. Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 25 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Pagina 2
D-1223/2009 Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato, secondo le quali non avrebbe mai posseduto alcun documento d'identità e non avrebbe fatto nulla per procurarsene uno, non persuaderebbero assolutamente. Inoltre, non sarebbe convincente il fatto che avrebbe raggiunto l'Italia nel mese di (...), munito di un Pagina 3
D-1223/2009 passaporto nigeriano di un amico dello zio di un suo amico. Peraltro, avrebbe asserito di aver pagato parte del viaggio con il frutto del suo lavoro di manovale edile dopo che in occasione dell'audizione sulle generalità avrebbe dichiarato di non aver mai lavorato e di essersi fatto mantenere da suo padre. Pertanto, l'UFM ha considerato che l'interessato non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi, non ha viaggiato nelle condizioni descritte ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del richiedente, in quanto inconsistenti e superficiali. Nonostante numerose domande, egli non sarebbe stato in grado di fornire dettagli sulla squadra di calcio per la quale tifava, ovvero G._______. Peraltro, per quanto riguarda la squadra per la quale tifava il suo amico, egli non avrebbe nemmeno fornito il nome del Paese d'origine della squadra. Per di più, non sarebbe riuscito a spiegare in maniera plausibile né il modo in cui sarebbe fuggito dalle mani delle persone che l'avrebbero picchiato sul luogo del delitto, né ad indicare il loro numero. Infine, sarebbe poco credibile che di tutte le persone coinvolte nel suo racconto, egli sappia solamente il nome di battesimo e nient'altro. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto è qui di rilievo, di non essere in grado di consegnare i documenti d'identità perché non ne avrebbe mai posseduto uno e che la sua vita sarebbe in grande pericolo in Nigeria. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o Pagina 4
D-1223/2009 l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 6. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti. Durante la procedura di prima istanza ed in sede di ricorso, egli ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto mai posseduti (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 4, audizione del 18 febbraio 2009 pag. 3 e ricorso pag. 2). Inoltre, lo stesso ha allegato di avere raggiunto l'Italia, ovvero di aver varcato il confine Schengen, in aereo usando addirittura un documento di un amico dello zio di un suo amico. Tale fatto risulta a questo Tribunale come poco credibile, considerando i controlli aeropotuali odierni. Peraltro, l'autore del gravame ha allegato di aver pagato una parte del viaggio con il frutto del suo lavoro, nonostante egli abbia dichiarato di non aver mai Pagina 5
D-1223/2009 lavorato (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 2). Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 7. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non si è espresso in relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Infatti, egli si è limitato ad allegare di essere in grande pericolo in patria. Per sovrabbondanza, va rilevato che il ricorrente non ha saputo neanche datare con esattezza il giorno in cui egli avrebbe ucciso il suo amico, indicando il (...), oppure in (...) o (...) del (...) o quattro giorni prima del suo espatrio, avvenuto il (...) del (...) (cfr. audizione del 4 febbraio 2009 pag. 5 e audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8). Infine, l'atto commesso, ovvero l'uccisione di un suo amico, non costituisce manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto meno che non v'è ragione di ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in Nigeria di un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi che fossero veri. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. Pagina 6
D-1223/2009 8. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 9. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione Pagina 7
D-1223/2009 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane ed ha una certa formazione scolastica. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente i genitori, un fratello ed una sorella. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione Pagina 8
D-1223/2009 dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-1223/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10