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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2011 D-1176/2011

28 febbraio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,475 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 febbraio 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1176/2011 Sentenza del 28 febbraio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Gambia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 febbraio 2011 / N […].

D-1176/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 14 aprile 2010, cresciuta in giudicato il 23 aprile 2010, in cui l'autorità inferiore non è entrata nel merito della menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in data 14 gennaio 2011, i verbali d'audizione del 20 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 9 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 18 febbraio 2011, notificata al ricorrente il giorno stesso, il ricorso inoltrato dal ricorrente il 18 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM relativo alla seconda domanda d'asilo dell'interessato, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), via fax, in data 21 febbraio 2011, l'incarto originale dell'UFM, contenente anche gli atti relativi alla prima domanda d'asilo dell'interessato, pervenuto al Tribunale in data 22 febbraio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,

D-1176/2011 Pagina 3 RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino gambiano, di etnia (…) e di aver avuto ultimo domicilio a B._______ (Gambia), che, secondo le sue dichiarazioni, dopo il suo rimpatrio in Gambia, egli sarebbe andato a casa dei suoi genitori, a B._______, ed avrebbe constatato l'assenza dei suoi famigliari; che avrebbe quindi affittato un appartamento nel quartiere C._______; che, un giorno, nel mese di (…) 2010, nei pressi dell'hotel S. di D._______ (Gambia), avrebbe conosciuto un uomo di nome J. con il quale si sarebbe accordato per un rapporto sessuale contro pagamento; che, mentre passeggiavano intorno all'hotel S., sarebbero stati controllati da due poliziotti in borghese e che lui sarebbe stato portato al posto di polizia; che, sarebbe emerso che egli era ricercato per omosessualità ed era fuggito; che, sarebbe stato detenuto per cinque giorni e sarebbe stato picchiato; che durante la sua detenzione, mentre stava svolgendo per la seconda volta dei lavori forzati presso il cortile del posto di polizia, avrebbe approfittato dell'assenza di controllo per evadere; che avrebbe quindi scavalcato il recinto e si sarebbe dato alla fuga per il timore di essere condannato per omosessualità,

D-1176/2011 Pagina 4 che, riguardo al suo espatrio, dopo essere stato in Gambia per circa un mese – fino all'inizio del (…) 2010 – avrebbe ricevuto un passaggio da uno sconosciuto, contro pagamento, fino a E._______ (Gambia), e avrebbe preso una barca fino a F._______ (Gambia); che, da lì, avrebbe preso un furgoncino taxi fino al confine con il Senegal; che sarebbe rimasto un mese circa a G._______ (Senegal); che, nel mese di (…) 2011, avrebbe pagato un passatore che lo avrebbe condotto a H._______ (Spagna) in barca, dove sarebbe rimasto due settimane circa; che, in seguito, verso (…) 2011, avrebbe pagato un altro passatore che l'avrebbe accompagnato con un bus fino a I._______ (Italia) e, infine, qualche giorno dopo avrebbe preso un treno per L._______ (Svizzera), che, nella decisione del 18 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Gambia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che l'arresto che avrebbe subito costituirebbe un fatto oggettivamente nuovo, nonché di grande rilievo, benché l'UFM li abbia ritenuti "manifestamente correlati a quelli della pregressa domanda d'asilo"; che l'insorgente contesta le argomentazioni dell'UFM a sostegno dell'inverosimiglianza dei nuovi fatti esposti e circa il comportamento delle autorità del Gambia, in quanto sarebbero soggettive e arbitrarie; che ritiene che il suo arresto sia dovuto al fatto che, contrariamente al suo accompagnatore, il quale non sarebbe stato arrestato, egli era ricercato in quanto omosessuale e si era precedentemente sottratto all'arresto; che, inoltre, fa valere che vi sarebbero molte spiegazioni logiche "di opportunità politica, di competenze tra le diverse forze di sicurezza e di trasmissioni delle informazioni" per il comportamento delle autorità aeroportuali, le quali non l'avrebbero trattenuto al momento del suo rientro in patria; che, in aggiunta, il ricorrente sottolinea che, in quanto omosessuale, sarebbe oggetto di gravi persecuzioni nel suo Paese, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti

D-1176/2011 Pagina 5 all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 14 aprile 2010, che egli è stato rinviato in Gambia in data (…) 2010, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, che, segnatamente, il ricorrente è stato molto vago su elementi centrali del suo racconto; che, segnatamente, non è stato in grado di indicare il giorno preciso dell'allegato arresto, né il giorno della sua evasione, né tanto meno quello del suo espatrio, che sarebbe avvenuto all'inizio del mese di (…) 2010 (cfr. verbale 1, pag. 2), rispettivamente all'inizio del mese di (…) 2010 (cfr. verbale 1, pag. 8), che, inoltre, le allegazioni del ricorrente sono contrarie alla logica dell'agire; che, segnatamente, se davvero avesse creduto di essere ricercato (cfr. verbale 1, pag. 6), non si spiega il motivo per cui egli avrebbe preso il rischio di frequentare la zona vicino all'hotel S. – passeggiando per oltre tre ore con il signor J. – nella quale, a detta dello stesso ricorrente, non poteva avvicinarsi poiché "era per turisti"

D-1176/2011 Pagina 6 (cfr. ibidem) e in quella zona sarebbe vietato andare a cercare uomini bianchi (cfr. verbale 2, pag. 4, D26), nonché vi erano frequenti controlli (cfr. ibidem), tanto più che nel medesimo hotel S., secondo quanto affermato nella prima procedura, sarebbe già stato ricercato dalla polizia in passato (cfr. verbale 1, pag. 6 con il verbale del 22 marzo 2010, pag. 5); che, inoltre, è inverosimile che il ricorrente, se davvero ricercato, non sia stato fermato al suo arrivo in patria, in occasione dei controlli di polizia all'aeroporto di E._______ (Gambia); che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le infondate allegazioni secondo le quali le autorità non controllerebbero gli antecedenti dei cittadini che rientrano in patria "per far calmare chi rientra" o "per farli stare tranquilli" (cfr. verbale 2, pag. 7, D71), né lo soccorrono le allegazioni ricorsuali circa le considerazioni di opportunità politica, di ordine pubblico, di competenze delle diverse forze di sicurezza e di trasmissione delle informazioni (cfr. ricorso, pag. 3), che, infine, il ricorrente si è contraddetto su alcuni punti centrali della sua domanda; che, segnatamente, il ricorrente, da una parte ha affermato che "è impossibile entrare nell'hotel, senza presentare un contratto di lavoro" (cfr. verbale 2, pag. 6, D46) e, d'altra parte, ha affermato che lui e il signor J. avrebbero convenuto che quest'ultimo l'avrebbe condotto in hotel (cfr. verbale 2, pag. 6, D51); che, inoltre, durante la prima procedura, ha affermato che, essendo mussulmano, non poteva avere relazioni omosessuali e che ciò non gli interessava (cfr. verbale del 30 marzo 2010, pag. 9, Q96 e Q98), mentre, nella presente procedura, il ricorrente afferma di essere omosessuale (cfr. verbale 2, pag. 8, D 73), cosa che evidenzia come detta orientazione sessuale sia invocata per i bisogni della causa, che, visto quanto sopra, il racconto del ricorrente è da ritenersi inverosimile, che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che non vi sono indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria,

D-1176/2011 Pagina 7 che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Gambia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è (…), ha una formazione scolastica, nonché dispone in patria di una rete familiare, segnatamente i parenti di sua madre (cfr. verbale 1, pag. 3) residenti a M._______ (Gambia); che, inoltre, ritenuta l'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente, non vi è motivo di credere che il ricorrente non

D-1176/2011 Pagina 8 disponga in patria di una più ampia rete sociale, avendo egli, secondo le sue dichiarazioni, vissuto in Gambia sin dalla nascita, che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

D-1176/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:

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