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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2011 D-115/2011

14 gennaio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,055 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 gennaio 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-115/2011 Sentenza del 14 gennaio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 gennaio 2011 / N […].

D-115/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali di audizione del 27 dicembre 2010 e del 5 gennaio 2011; il verbale di decisione dell'UFM del 5 gennaio 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dall'insorgente il 7 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 10 gennaio 2011); l'incarto dell'UFM trasmesso tramite fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 10 gennaio 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nel caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF; che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA;

D-115/2011 Pagina 3 che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda d’asilo, l’interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a C._______, D._______ (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pag. 1); che egli sarebbe fuggito dalla Nigeria il (…) per il timore di E._______, ribelle a capo della Comunità di "C._______" presso la quale il ricorrente si sarebbe recato lavorando poi nel commercio illegale del petrolio (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pagg. 5 seg. e verbale di audizione del 5 gennaio 2011, pagg. 5 segg.); che egli avrebbe lasciato, assieme ad altri colleghi, il centro di detta comunità poiché avrebbe appreso che le forze unite governative "F._______" intendevano attaccare ed incendiare il campo e sarebbe poi stato ricercato da E._______ per aver abbandonato il centro senza il suo consenso (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pagg. 5 seg.); che peraltro, durante la fuga dal centro, un suo collega sarebbe stato ucciso dagli uomini di E._______ (cfr. verbale di audizione del 5 gennaio 2011, pag. 4); che il ricorrente, dopo essersi rifugiato in un primo tempo a G._______, avrebbe lasciato il suo Paese partendo da detto luogo recandosi in seguito in Niger, da dove avrebbe poi proseguito verso la Libia ed in seguito via mare sino in Sicilia, giungendo in Svizzera in treno passando

D-115/2011 Pagina 4 da H._______ (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pagg. 6 seg.); che, nella decisione del 5 gennaio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido suscettibile di identificarlo; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ribadisce di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che, in particolare, egli conferma di non aver mai posseduto un documento d'identità e che non vi sarebbe nessuno in patria che potrebbe contattare al fine di farsi aiutare; che, inoltre, egli sostiene che nel suo caso vi sarebbe quantomeno la necessità di ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento; che, segnatamente, secondo quanto avrebbe esposto in modo dettagliato coerente e sostanziato nel quadro della procedura di prima istanza, egli sarebbe stato costretto a espatriare poiché, dopo aver lavorato nel commercio illegale del petrolio per il gruppo di E._______ e saputo dell'imminente attacco delle forze governative, egli sarebbe fuggito dal gruppo per cui lavorava suscitando le ire di detto E._______, il quale ora minaccerebbe la sua vita a causa della sua diserzione; che, pertanto, egli ritiene che la sua vita in Nigeria sarebbe attualmente in pericolo, per il che sarebbero comunque necessari maggiori approfondimenti nella valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;

D-115/2011 Pagina 5 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è limitato a dichiarare di aver richiesto una carta d'identità, nel (…), presso le autorità a I._______ (nel D._______), ma che considerato la gran mole di persone che avrebbe domandato una carta d'identità, il documento richiesto non gli sarebbe mai stato rilasciato (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pag. 4); che alla domanda su cosa avrebbe fatto per procurarsi un documento d'identità dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di presentare un documento di viaggio o d'identità entro un termine di 48 ore dall'inoltro della domanda d'asilo, il ricorrente ha semplicemente dichiarato di non aver fatto nulla poiché non ha mai posseduto un documento d'identità (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pag. 4) o, susseguentemente, di aver provato a contattare qualcuno ma che era impossibile, poiché non avrebbe nessuno in Nigeria e non avrebbe neppure il numero di telefono (cfr. verbale di audizione del 5 gennaio 2011, pag. 2); che, in occasione della seconda audizione ed interrogato sulle ragioni circa il fatto che le autorità non gli avrebbero mai

D-115/2011 Pagina 6 rilasciato la carta d'identità, il ricorrente non ha saputo fornire spiegazioni plausibili e ha dichiarato nel contempo che, comunque, non avrebbe più fatto nulla dal (…) al fine di procurarsi la sua carta (cfr. verbale di audizione del 5 gennaio 2011, pagg. 2 seg.); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, egli non è riuscito ha fornire alcun dettaglio, come a titolo d'esempio in merito ai paesi attraversati o il luogo esatto in cui sarebbe sbarcato (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pagg. 6 seg. e verbale di audizione del 5 gennaio 2011, pagg. 3 seg.); che, considerato quanto esposto, questo Tribunale ha ragione di ritenere che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte e che, vista pure l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, al riguardo, il ricorrente non ha addotto in sede di ricorso, argomenti o prove che possano giustificare un diverso apprezzamento della decisione contestata; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);

D-115/2011 Pagina 7 che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese a seguito del problema che avrebbe riscontrato dopo aver lasciato la comunità di "C._______" e per il fatto che sarebbe ricercato, dopo aver lasciato la comunità, da E._______, persona con la quale egli avrebbe lavorato quale militante nel campo del petrolio (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pagg. 5 seg. e verbale di audizione del 5 gennaio 2011, pagg. 4 segg.); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della minima consistenza, e non presentano alcuna rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, appunto, a prescindere dalla verosimiglianza del racconto reso dal ricorrente, le asserite minacce di morte, o di riti voodoo a seconda delle dichiarazioni, da parte di E._______ e dei suoi uomini sono manifestamente il fatto di terzi e non costituiscono di per sé delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, inoltre, il ricorrente non si è rivolto alle autorità del suo Paese per chiedere aiuto o per denunciare le asserite minacce e angherie proferitegli, limitandosi a dichiarare che non aveva pensato di rivolgersi alla polizia poiché quello che aveva in mente era di fuggire (cfr. verbale di audizione del 5 gennaio 2011, pag. 8); che, d'altronde, il ricorrente stesso ha dichiarato di non aver avuto problemi con le autorità nigeriane (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pag. 6); che giova ricordare che secondo la teoria della protezione, una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale); che, per di più, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non può ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti;

D-115/2011 Pagina 8 che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente; che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 e DTAF 2009/50 consid. 8); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

D-115/2011 Pagina 9 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nigeriano; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane e, rispetto a quanto dichiarato, vanta una formazione scolastica di (…) anni ed è di professione saldatore (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pag. 2); che, inoltre e stando a quanto riferito, la madre e (…) fratellastri vivrebbero ancora in patria (cfr. verbale di audizione del 27 dicembre 2010, pag. 3 e verbale di audizione del 5 gennaio 2011, pag. 4); che, comunque, avendo egli vissuto nel suo Paese d'origine sin dalla nascita, si può partire dal presupposto che abbia una rete sociale in loco; che il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che, alla luce di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed

D-115/2011 Pagina 10 inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

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D-115/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:

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