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Bundesverwaltungsgericht 29.11.2012 D-1123/2011

29 novembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,977 parole·~35 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 13 gennaio 2011 / N e N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1117/2011, D-1123/2011

Sentenza d e l 2 9 novembre 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Fulvio Haefeli, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...), la moglie B._______, nata il (...) e la figlia C._______, nata il (...), Afghanistan, tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 13 gennaio 2011 / N [...] e N [...].

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 2

Fatti: A. Il 18 dicembre 2009, l'interessato e sua moglie, cittadini afghani di etnia tagika, originari di Herat (Afghanistan), hanno inoltrato una domanda di asilo in Svizzera. Il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 29 dicembre 2009 [di seguito: verbale 1] e dell'11 maggio 2010 [di seguito: verbale 2], di essere stato invitato per un incontro, in data 24 luglio 2009, da alcuni commercianti di Herat. Nel corso del succitato incontro sarebbe nata una discussione incentrata sui funzionari statali, la quale sarebbe poi sfociata in una lite tra l'interessato ed un suo ex collega di lavoro, tale D._______ [di seguito: D._______]. In particolare, il richiedente avrebbe accusato pubblicamente D._______ di essere un malfattore e di avere rubato tanti soldi allo Stato. In questo senso, occorre precisare che l'interessato denunciò D._______ già nel 2005 causandone l'arresto. Adirato per le nuove accuse mossegli, D._______ avrebbe contattato E._______ [di seguito: E._______], già (...) di Herat e (...) in tale città. Peraltro D._______ sarebbe un ex collaboratore di E._______ e, con quest'ultimo, sarebbe implicato in diversi casi di furti e corruzione. Alcuni giorni dopo la menzionata discussione, mentre l'interessato stava rientrando a casa con uno dei suoi figli, due persone in motocicletta avrebbero aperto il fuoco contro di loro ma, fortunatamente, l'attacco avrebbe lasciato illesi entrambi. Dopo l'attentato, il richiedente avrebbe ricevuto una telefonata anonima nella quale sarebbe stato minacciato di morte. L'interessato, convinto di essere perseguitato dagli uomini di E._______ a causa del litigio avuto in precedenza con D._______, si sarebbe quindi rifugiato, insieme alla sua famiglia, presso un fratello residente in un villaggio nei pressi di Herat. In data 11 agosto 2009, a seguito dell'uccisione di alcuni avversari politici di E._______, il richiedente, temendo per la sua vita e per quella dei propri cari, ha lasciato il Paese di origine. A sostegno della sua domanda l'interessato ha depositato i documenti seguenti: – copia del diploma di fine studi del 1973; – documento rilasciato dal ministero della difesa contenente le congratulazioni rivolte all'interessato; – lettera di congratulazioni del (...);

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 3 – tessera di congratulazioni per i vent'anni di carriera del (...); – attestato del (...); – tessera di congratulazioni dell'Ufficio presidenziale del (...); – tessera di lavoro; – tessera del militare; – copia della lettera di trasferimento del (...); – copia del documento per pensionato; – copia della carta di identità professionale; – diverse fotografie ritraenti il richiedente al militare. La moglie, sentita sui motivi di asilo, ha sostanzialmente esposto gli stessi presentati dal marito (cfr. verbali di audizione del 29 dicembre 2009 [di seguito: verbale 3] e dell'11 maggio 2010 [di seguito: verbale 4]). La figlia ha anch'essa inoltrato domanda di asilo in data 18 dicembre 2009. Sentita sui motivi di asilo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 6 gennaio 2010 [di seguito: verbale 5] e del 18 febbraio 2010 [di seguito: verbale 6]), di essere fuggita a causa dei problemi del padre e della situazione tesa presente ad Herat, dove molte studentesse sarebbero state vittime di attacchi con armi da taglio. B. Il 27 ottobre 2010, l'UFM ha concesso alla figlia il diritto di esprimersi in merito alle divergenze riscontrate con il racconto fornito dal padre. L'interessata ha risposto con lettera del 26 novembre 2010 confermato le proprie dichiarazioni. C. Il 13 gennaio 2011, tramite due decisioni distinte, una per i genitori e una per la figlia, l'UFM ha respinto le domande di asilo degli interessati. Nello stesso tempo ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione del medesimo verso l'Afghanistan. D. Il 16 febbraio 2011, i richiedenti, per il tramite del loro rappresentante, hanno congiuntamente inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro le citate decisioni dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 4 la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, subordinatamente il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese e del relativo anticipo. E. Tramite decisione incidentale del 22 febbraio 2011, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino al termine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. F. Tramite risposta del 24 marzo 2011, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 2 maggio 2011, gli insorgenti hanno fatto pervenire il loro atto di replica con cui hanno, tra l'altro, allegato un articolo di giornale (di seguito: doc. 1) che descriverebbe l'attentato subito dal ricorrente. H. In data 24 maggio 2011, i ricorrenti hanno inoltrato la versione originale, già allegata in copia al ricorso, di una testimonianza scritta dei vicini di casa che avrebbero assistito all'attentato subito dall'insorgente (di seguito: doc. 2). I. Il 18 agosto 2011, l'autorità inferiore ha preso posizione circa gli ultimi mezzi di prova presentati dai ricorrenti riconfermando la reiezione del gravame. J. Il 3 gennaio 2012, gli insorgenti hanno inoltrato due certificati medici, uno concernente il marito e uno riguardante la figlia (di seguito: doc. 3 e 4), nei quali sarebbe segnalata per entrambi una sintomatologia ansiosodepressiva.

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 5 K. In data 9 marzo 2012, l'UFM ha preso posizione circa i certificati medici presentati, riproponendo la reiezione del gravame. L. Il 16 aprile 2012, gli interessati hanno replicato alla presa di posizione dell'autorità inferiore. M. Il 7 maggio 2012, gli insorgenti hanno ulteriormente preso posizione in risposta alle osservazioni dell'UFM del 18 agosto 2011. N. In data 29 maggio 2012, l'autorità di prime cure ha riproposto la reiezione del gravame.

Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa.

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 6 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv.1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4). 3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo in rapporto con la situazione reale e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 7 di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 8 contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1 Nella decisione impugnata concernente il marito e moglie, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni in materia di asilo degli interessati incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire, contraddittorie e, pertanto, inverosimili. Concretamente, l'autorità inferiore è dell'avviso che l'implicazione di E._______ nell'attentato sarebbe una semplice congettura del tutto ipotetica e priva di alcun fondamento. Inoltre, sarebbe inverosimile che D._______, denunciato nel 2005 dall'interessato ed arrestato in seguito a tale denuncia, agisca solamente ora contro l'insorgente. Allo stesso modo mal si comprenderebbe per quale motivo E._______, che non avrebbe agito a seguito delle succitate denuncie del 2005 che ne avrebbero minato la reputazione, dovrebbe ora intervenire per le critiche mosse dal ricorrente nel corso del litigio con D._______ che non lo concernerebbero direttamente. Peraltro, sarebbe persino poco plausibile che E._______ presti ascolto a D._______ allorquando quest'ultimo gli avrebbe in precedenza sottratto dei soldi. L'autorità di prime cure ha quindi considerato che le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti dimostrerebbero un comportamento incoerente e delle reazioni sproporzionate delle parti coinvolte. In aggiunta, l'UFM ha rilevato come l'insorgente si sarebbe contraddetto asserendo, nel corso della prima audizione, di avere criticato gli impiegati attuali definendoli analfabeti, mentre, nel corso della seconda audizione, li avrebbe definiti dei corrotti. Quanto alla moglie, si sarebbe contraddetta circa il periodo di pensionamento del marito, inoltre le sue dichiarazioni mancherebbero di spontaneità, ciò porterebbe quindi a pensare che la medesima non avrebbe assolutamente vissuto i fatti raccontati, bensì avrebbe semplicemente ripetuto quanto le sarebbe stato detto di dichiarare. L'autorità di prime cure ha aggiunto che i mezzi di prova forniti attesterebbero unicamente il percorso professionale dell'interessato ma non i motivi di asilo adotti, di conseguenza non sarebbero pertinenti in materia di asilo. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. Nella decisione impugnata concernente la figlia, l'autorità di prime cure ha rilevato come la vicenda risulterebbe inverosimile per il comportamento illogico dei protagonisti, rinviando quindi essenzialmente a quanto già affermato nella decisione concernente i genitori della ricorrente. In particolare, considerato che le tensioni tra il richiedente e D._______ esistevano già da diversi anni, sarebbe del tutto sproporzionata la

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 9 reazione di quest'ultimo che, in seguito ad una critica sulla corruzione dei funzionari statali, avrebbe minacciato di morte l'interessato e tutta la sua famiglia. Nemmeno le dichiarazioni della richiedente soddisferebbero dunque le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. In aggiunta, l'autorità inferiore ha rilevato come delle situazioni sfavorevoli dovute alla guerra ed alla violenza generalizzata non costituirebbero una persecuzione determinante in materia di asilo, di conseguenza le allegazioni dell'interessata circa la situazione problematica delle studentesse in Afghanistan non sarebbero pertinenti in materia di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, d'altronde, malgrado i problemi descritti, l'insorgente avrebbe comunque avuto la possibilità di terminare il liceo e di iscriversi all'università. L'UFM ha infine ritenuto, anche in questo caso, l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, gli insorgenti, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede di audizione, hanno innanzitutto affermato che la certezza circa il coinvolgimento diretto di D._______ e E._______ nell'attentato si fonderebbe sull'esperienza maturata nel tempo e la conoscenza di questi ultimi e delle loro malefatte negli anni. Inoltre, la convinzione del ricorrente nascerebbe anche dalle precise minacce e dai propositi di vendetta che D._______ avrebbe proferito nei suoi confronti. A mente dei ricorrenti, non dovrebbe sorprendere se E._______, malgrado i precedenti problemi avuti con D._______, continui a dargli credito. Infatti quest'ultimo sarebbe diventato un uomo molto ricco e potente nella regione ed entrambi avrebbero bisogno uno dell'altro per mantenere il potere acquisito. Contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, il ricorrente non si sarebbe contraddetto. Egli avrebbe infatti criticato gli attuali impiegati statali sia perché sarebbero degli analfabeti sia perché una volta giunti al potere si farebbero corrompere facilmente. Per quanto concerne le dichiarazioni della moglie riguardanti il pensionamento del marito, i ricorrenti precisano che quando nel corso delle audizioni ha asserito che il marito non era ancora in pensione, si sarebbe riferita ai primi litigi con D._______ risalenti al 1991/1992, mentre quando ha sostenuto che il medesimo era già in pensione, si sarebbe riferita ai fatti del luglio 2009 e, pertanto, anche in questo caso non vi sarebbe alcuna contraddizione. I ricorrenti contestano l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale la moglie avrebbe riferito ciò che le sarebbe stato detto di dichiarare dai suoi famigliari, in realtà, in ragione del suo ruolo di donna di casa, non sarebbe nella posizione per saperne di più, essendosi quindi limitata a raccontare ciò che avrebbe sentito circa quegli avvenimenti. Infine, i ricorrenti contestano di disporre di una solida rete famigliare considerato

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 10 che quasi tutta la famiglia sarebbe fuggita dell'Afghanistan. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha evidenziato di avere ben valutato l'esigibilità del rinvio nel caso specifico. In particolare, il ricorrente avrebbe sempre vissuto in Afghanistan dove avrebbe frequentato gli studi superiori e ricoperto delle cariche relativamente importanti nell'ambito militare. Ne conseguirebbe che il medesimo si sarebbe sicuramente costruito una rete sociale con persone appartenenti ad una classe media e privilegiata del Paese. Inoltre, l'insorgente avrebbe cinque fratelli in loco mentre la moglie avrebbe una sorella e diversi cugini. Non da ultimo, il ricorrente percepirebbe una pensione che ne assicurerebbe il sostentamento. In considerazione di tutti questi elementi, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. 4.4 Nella replica, i ricorrenti hanno innanzitutto precisato di non avere sostenuto di non disporre di qualsivoglia rete familiare in Afghanistan, bensì che i legami nel Paese di origine non costituiscono una solida rete familiare ai sensi dell'esigibilità all'allontanamento. Affermano inoltre che, in seguito all'uccisione del leader di Al Quaeda Osama Bin Laden, anche le regioni del Paese ad oggi considerate, a condizioni già restrittive, stabili, potrebbero ora divenire instabili. Gli insorgenti hanno inoltre allegato un articolo di giornale nel quale verrebbe riportata la notizia dell'attentato subito dal ricorrente e confermerebbe in toto le dichiarazioni degli insorgenti, comprese le supposizioni circa le responsabilità di D._______ e E._______. 4.5 L'autorità di prime cure, in duplica, contesta la forza probatoria dell'articolo di giornale allegato alla replica affermando che sarebbe pratica corrente della stampa locale pubblicare articoli senza verificare l'attendibilità delle fonti. Per quanto concerne la testimonianza scritta dei vicini dei richiedenti, allegata dapprima in copia nell'atto di ricorso ed in originale con scritto del 24 maggio 2011, l'UFM ha evidenziato che si tratterebbe di un semplice documento di compiacenza e pertanto privo di valenza probatoria. Infine, in merito all'esigibilità dell'allontanamento, l'UFM precisa che la situazione securitaria nelle città come Kabul e Herat non sarebbe peggiorata come nel resto del Paese. Di conseguenza, il rinvio dei richiedenti sarebbe ragionevolmente esigibile. 4.6 Con scritto del 3 gennaio 2012, i ricorrenti hanno inoltrato due certificati medici, uno riguardante l'insorgente ed uno concernente la figlia. I

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 11 medesimi atti certificherebbero problemi di ansia e depressione a causa delle esperienze traumatizzanti che avrebbero vissuto in patria. Un eventuale rientro in Afghanistan potrebbe dunque comportare una grave compromissione della salute psichica. Alla luce dei sopraccitati rapporti dunque, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerare inesigibile per motivi medici, posta la necessità di potere continuare a seguire il trattamento psicologico in Svizzera. 4.7 Quo ai certificati medici, l'UFM ha innanzitutto sottolineato come le persecuzioni invocate non potrebbero essere all'origine dei problemi psichici sollevati essendo inverosimili. Bensì, i problemi psichici sarebbero da ricondurre allo stato di incertezza in cui vivrebbero gli insorgenti in attesa di una decisione definitiva in merito alla propria domanda di asilo, nonché alla situazione di guerra che colpirebbe il proprio Paese di origine. L'autorità inferiore ha poi considerato che gli psicologi aventi in cura gli interessati potrebbero orientare la loro terapia in modo da aiutare i medesimi ad accettare una prospettiva di ritorno in patria. Inoltre, vi sarebbe la possibilità per i ricorrenti di chiedere un aiuto al ritorno per motivi sanitari e di ricevere quindi medicamenti ed assistenza. Infine, l'UFM fa notare che diverse organizzazioni sarebbero attive nel campo della salute mentale, in particolare ad Herat nel 2010 sarebbe sorta una clinica specializzata nella salute mentale. Di conseguenza, l'autorità inferiore conclude che un rinvio in Afghanistan non metterebbe in pericolo i richiedenti. 4.8 I ricorrenti, nel loro scritto del 16 aprile 2012, hanno ribadito che non disporrebbero di una solida rete familiare in patria e che, la loro condizione psichica, renderebbe poco probabile la possibilità di continuare una terapia nel medesimo luogo dove gli eventi drammatici sarebbero stati vissuti. Nello scritto successivo del 7 maggio 2012 gli interessati hanno contestato la valutazione dell'UFM circa l'articolo di giornale da loro in precedenza allegato. L'argomentazione dell'autorità inferiore sarebbe generica e metterebbe in seria discussione l'attendibilità di tutta la stampa afghana. Un tale argomento dunque non potrebbe condurre a disattendere il mezzo di prova addotto. Aggiungono, che la recente offensiva talebana nella provincia di Herat sconfesserebbe, almeno in parte, le valutazioni dell'UFM sulla situazione afghana. 4.9 In data 29 maggio 2012, l'autorità inferiore ha considerato che la replica degli interessati non apporterebbe nessun elemento tale da giustifi-

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 12 care una diversa valutazione della situazione generale presente in Afghanistan, ed ha quindi riproposto la reiezione del gravame. 5. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, le dichiarazioni rese dai ricorrenti si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Infatti, gli insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti adotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della loro domanda di asilo. A mente di codesto Tribunale, l'autorità di prime cure ha rettamente considerato che il comportamento degli autori della dichiarata persecuzione è risultato essere illogico. È infatti sorprendente che D._______ abbia deciso di perseguitare il ricorrente soltanto in seguito alla discussione avuta sui funzionari statali, allorquando sarebbe rimasto impassibile in seguito alle denuncie di cui sarebbe stato oggetto nel passato da parte dello stesso insorgente, in particolare quella che sarebbe avvenuta nel 2005 e che ne avrebbe addirittura causato l'arresto da parte di E._______ e la riconsegna a quest'ultimo di tre milioni di dollari di cui D._______ si sarebbe indebitamente appropriato (cfr. verbale 2, Q113, pag. 10-11). Per la stessa ragione, appare incomprensibile il sostegno che E._______ avrebbe dato a D._______ per eliminare il ricorrente. Infatti, da un lato non sarebbe direttamente toccato dalle accuse proferite dall'insorgente in presenza dei commercianti, mentre che le denuncie avvenute nel passato lo avrebbero interessato direttamente (cfr. verbale 2, Q105 e Q113, pag. 10- 11) e, dall'altro lato, D._______ avrebbe sottratto a E._______ tre milioni di dollari che quest'ultimo avrebbe riottenuto proprio grazie alla denuncia dell'insorgente (cfr. verbale 2, Q113, pag. 10-11). A prescindere dal comportamento irrazionale e sproporzionato che avrebbero avuto i responsabili della persecuzione nella vicenda, è d'uopo constatare come diverse incongruenze risultano dai racconti degli insorgenti. In particolare, stando al racconto della moglie, i motociclisti sarebbero arrivati ed avrebbero aperto il fuoco quando il marito sarebbe stato in procinto di aprire la porta di casa (cfr. verbale 3, pag. 5), questi, avvertito dal figlio, si sarebbe quindi nascosto dietro la propria macchina (cfr. ibidem). Diversamente, secondo la versione rilasciata dal marito, al momento dell'arrivo dei motociclisti egli si sarebbe trovato seduto sul sedile anteriore della vettura ed avrebbe evitato i proiettili abbassando la testa per tempo (cfr. verbale 2, pag. 8). In aggiunta, sempre secondo la versione del marito, dopo gli spari, tutti i membri della famiglia sarebbero

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 13 usciti per vedere cosa fosse successo (cfr. verbale 2, pag. 8), per contro, la moglie ha dichiarato di essere rimasta in casa insieme alla figlia per paura che ci fossero altri spari (cfr. verbale 4, pagg. 2 e 3). Altre contraddizioni emergono dai verbali, infatti, stando a quanto asserito dal marito, quattro o cinque giorni dopo il fallito attentato, avrebbe ricevuto una telefonata anonima nella quale sarebbero stati minacciati di morte (cfr. verbale 1, pag. 6). Secondo quanto affermato dalla moglie e dalla figlia, invece, detta telefonata avrebbe avuto luogo già il giorno seguente l'attentato (cfr. verbale 3, pag. 5 e verbale 6, pag. 4). Occorre in questo caso precisare che la figlia, invitata dall'UFM ad esprimersi in merito a questa contraddizione, ha confermato la propria versione dei fatti divergente da quella del padre (cfr. scritto del rappresentante dei ricorrenti del 26 novembre 2010). A mente della moglie, inoltre, in seguito alla telefonata ricevuta, il marito avrebbe parlato con alcuni anziani del villaggio, i quali gli avrebbero consigliato di andarsene poiché, se fosse rimasto, gli attentatori avrebbero portato a termine la loro missione uccidendolo (cfr. verbale. 3, pag. 5). La medesima ha inoltre aggiunto che, una volta fuggiti e rifugiatisi dal fratello del marito a F._______, sarebbe stato ucciso un comandante oppositore di E._______ (cfr. verbale 3, pagg. 5 e 6). La versione del marito diverte anche su questo aspetto, lo stesso ha infatti dichiarato di avere parlato dopo il mancato attentato con i propri parenti (cfr. verbale 2, pag. 9), e non con gli anziani del villaggio come invece sostenuto dalla moglie. In merito agli anziani del villaggio, il marito ha bensì affermato che questi sarebbero stati uccisi in quanto oppositori di E._______ (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7). Contraddittorio risulta anche il resoconto circa le minacce di morte che il ricorrente avrebbe ricevuto telefonicamente. Infatti, stando alle sue stesse dichiarazioni la riunione con i membri della famiglia avrebbe avuto luogo prima di ricevere la succitata telefonata (cfr. verbale 2, pag. 12), a mente della moglie e della figlia tuttavia, la riunione avrebbe avuto luogo dopo la telefonata di minacce (cfr. verbale 3, pag. 5, verbale 4, pag. 4 e verbale 6, pag. 4). In aggiunta, da quanto dichiarato dal marito e dalla moglie nel corso della prima audizione, nonché dalla figlia nel corso della seconda audizione, risulta che le minacce sarebbero state rivolte unicamente al ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 6, verbale 3, pag. 5 e verbale 6, pag. 4), tuttavia, nel corso dell'audizione federale, la moglie e il marito hanno dichiarato che nella telefonata anonima sarebbe stata minacciata l'intera famiglia (cfr. verbale 2, pag. 13 e verbale 4, pag. 5). Il ricorrente si è contraddetto anche in merito alle generalità di D._______, infatti, ha dapprima affermato che quest'ultimo avrebbe

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 14 attualmente 38/40 anni (cfr. verbale 2, Q50, pag. 5), in seguito, alla domanda circa l'età del medesimo nel 1995, ossia durante l'ultimo anno nel quale questi avrebbe lavorato insieme all'insorgente, ha asserito che era giovane e che avrebbe avuto circa 38 anni già allora, sconfessando quindi quanto dichiarato poco prima (cfr. verbale 2, Q83, pag. 8). Per quanto concerne il doc. 1 inoltrato dai ricorrenti, il Tribunale rileva, in primis, che tale documento risulta essere una semplice copia di bassa qualità e di cui è pertanto impossibile valutarne la provenienza e l'autenticità. In particolare, si osserva che l'indirizzo internet indicato dai ricorrenti non è attualmente funzionante. Ciò malgrado, da una rapida ricerca internet sembrerebbe che il sito indicato dagli insorgenti sia stato trasferito ad un nuovo indirizzo con dominio svizzero, dal quale è tuttavia impossibile risalire all'articolo di cui al doc. 1. In ogni caso, il sito da cui proverebbe il doc. 1, non appare essere un canale di informazione ufficiale o quantomeno riconosciuto, bensì un semplice blog privato e, di conseguenza, dalla dubbia attendibilità. Quanto al doc. 2, anch'esso non può essere considerato una prova rilevante ritenuto che, come giustamente evidenziato dall'autorità di prime cure, trattasi di una semplice dichiarazione di parte allestita verosimilmente per i bisogni di causa. 5.2 A prescindere da quanto precede, indipendentemente dalla verosimiglianza delle dichiarazioni dei ricorrenti, i motivi a fondamento della loro domanda di asilo non risultano nemmeno essere rilevanti in materia di asilo. Infatti, anche ammettendo la veridicità dell'attentato, non si giungerebbe necessariamente alla conclusione secondo cui i ricorrenti sarebbero vittime di persecuzioni in patria ai sensi dell'art. 3 LAsi. D'altronde, non è stato minimamente provato che l'attentato che avrebbe subito l'insorgente sarebbe stato orchestrato da ambienti vicini al Governo afghano e riconducibile alle critiche che il ricorrente avrebbe rivolto nei confronti del Governo. Il Tribunale ritiene invece che le autorità del Paese di origine sarebbero in grado di garantire la protezione contro l'agire illegittimo di terzi, in casu D._______ e E._______, nei confronti degli insorgenti se interpellate. In questo senso, dallo stesso doc. 1, risulta che il portavoce della gendarmeria di Herat avrebbe dichiarato che la polizia starebbe indagando per trovare gli autori e giustiziarli. Infine, lo stesso ricorrente ha affermato che E._______ avrebbe perso le proprie funzioni in seno al Governo (cfr. verbale 2, Q70-Q76, pag. 7) e, pertanto, la propria influenza sulle autorità locali.

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 15 Anche i motivi propri alla figlia, segnatamente gli attacchi di arma bianca che sarebbero perpetuati ai danni delle studentesse, non risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, da un lato la ricorrente non ha provato minimamente l'esistenza di tali attacchi e, dall'altro lato, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, tali aggressioni non sarebbero indirizzate direttamente alla ricorrente, bensì si tratterebbe di aggressioni riconducibili ad una situazione di instabilità che colpisce il Paese (cfr. verbale 6, Q51, pag. 6). D'altronde, la stessa ricorrente ha dichiarato di non avere mai subito alcuna aggressione e di essere comunque stata in grado di iscriversi all'università (cfr. verbale 5, pag. 2 e 5; verbale 6, Q51, pag. 6). Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dai ricorrenti nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 7.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 16 particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 LAsi, generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso l'Afghanistan possa violare l'art. 3 CEDU. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 17 all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Afghanistan, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. 7.3.2 Nell'ambito di un'analisi del paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul. Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli, anche nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (DTAF 2011/7, in particolare consid. 9.9.2). Come nella capitale Kabul, anche nella città di Herat le condizioni di sicurezza e la situazione umanitaria sono oggi meno critiche rispetto alle altre regioni dell'Afghanistan. In presenza di condizioni favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Herat può essere considerata ragionevolmente esigibile (DTAF 2011/38 consid. 4.3.1– 4.3.3). 7.3.3 Nel caso in disamina, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono nati ed hanno vissuto quasi la totalità della loro vita in Afghanistan. L'insorgente è un alto funzionario dell'esercito afghano in

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 18 pensione, mentre la figlia è giovane e vanta una buona scolarizzazione avendo concluso le scuole superiori ad Herat ed essendo in possesso di un attestato che le permette di insegnare ai bambini (verbale 6, Q6, pag. 2). La stessa, prima di lasciare il proprio Paese di origine, si è anche iscritta alla facoltà di lettere dell'Università locale. In virtù di quanto precede, vi è ragione di ritenere che i ricorrenti facciano parte di una fascia di popolazione privilegiata in patria. Per quanto concerne l'esistenza di una rete sociale nel Paese di origine, il Tribunale osserva che ad Herat vivono tutt'ora il padre, cinque fratelli ed un cognato del ricorrente. In aggiunta, si prende atto che l'isorgente ha dichiarato di essere una persona molto conosciuta e rispettata ad Herat (cfr. verbale 2, Q66, pag. 7), pertanto non vi è modo di dubitare sull'effettiva esistenza di una solida rete sociale in patria. 7.3.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento di persone sotto trattamento medico in Svizzera, è inesigibile unicamente nella misura in cui queste potrebbero non ricevere più le cure essenziali tali da garantire loro le condizioni minime di esistenza. Per cure essenziali si intende quelle assolutamente necessarie a garantire la dignità umana, senza le quali lo stato di salute dell'interessato peggiorerebbe molto velocemente al punto tale da condurre in maniera certa alla messa in pericolo concreta della vita o a un danno serio, permanente e notevolmente più grave della propria integrità fisica (sentenza del Tribunale E-5526/2006 del 9 luglio 2009 consid. 7.2, e riferimenti ivi citati). In particolare, l'art. 83 cpv. 4 LStr. non può essere interpretato in maniera tale da conferire un diritto generale di accesso alle cure mediche in Svizzera per il semplice fatto che le infrastrutture ospedaliere e le conoscenze mediche nel Paese di origine dell'interessato non corrispondono agli standard elevati che si trovano in Svizzera. Di conseguenza, se le cure essenziali necessarie possono essere assicurate nel Paese di origine, anche se di minore qualità rispetto a quelle garantite in Svizzera, l'esecuzione del rinvio è ragionevolmente esigibile (cfr. ibidem). 7.3.5 Nel caso concreto, i ricorrenti hanno presentato due certificati medici, rispettivamente del ricorrente e della figlia, da cui si evince che i medesimi sono in cura per una sintomatologia ansioso-depressiva di media gravità necessitante di un sostegno farmacologico e psicologico individuale. Senza minimizzare l'importanza dei problemi psicologici di cui soffrono i ricorrenti, il Tribunale non ritiene tuttavia che questi abbiano un'intensità tale da mettere concretamente in pericolo la vita degli insorgenti in caso di ritorno nel Paese di origine. D'altronde, gli stessi

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 19 certificati medici attestano che, dal punto di vista psichiatrico, non vi sono impedimenti che controindichino il trattamento medico nel Paese di origine. In questo senso, occorre precisare che nella città di Herat sono presenti due centri di cure psichiatriche in grado di fornire terapie di gruppo e trattamenti individuali e, di conseguenza, gli insorgenti potranno senz'altro continuare le terapie necessarie anche in Afghanistan. 7.3.6 In virtù di quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni, al momento dell'inoltro del gravame, senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza degli insorgenti senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.

D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 20 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

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D-1117/2011, D-1123/2011 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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