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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2007 D-1109/2007

7 marzo 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,327 parole·~12 min·3

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione dell'8 febbraio 2007 in materia di no...

Testo integrale

Corte IV D-1109/2007 vav/pom/bet {T 0/2} Sentenza del 7 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Cotting-Schalch e Bovier, Cancelliere Poretti A._______, _______, Nigeria, _______, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione dell'8 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 1° gennaio 2007, l'interessata ha presentato domanda d’asilo in Svizzera. Ha allegato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 gennaio e del 1° febbraio 2007), che alla morte del padre avrebbe ereditato un cospicuo patrimonio che avrebbe destato la cupidigia dello zio paterno. Quest'ultimo, desideroso d'impossessarsi dei citati beni, sarebbe stato pronto a qualsiasi azione contro di lei, dalla mutilazione genitale fino all'uccisione. Per sfuggire allo zio si sarebbe dapprima rifugiata presso un'amica, che sarebbe poi stata fatta uccidere dallo zio, in seguito presso un pastore ed infine a B._______. Temendo per la sua vita, avrebbe lasciato il Paese [...]. B. L'8 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 12 febbraio 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che la richiedente non ha addotto motivi atti a giustificare la mancata consegna di documenti d'identità o di viaggio. Le sue dichiarazioni relative al mancato possesso di documenti e al viaggio d'espatrio – non avrebbe personalmente subito alcun controllo malgrado la partenza per via aerea – non sono state ritenute verosimili. Inoltre, non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi siffatti documenti. L'UFM ha poi ritenuto che la ricorrente non ha la qualità di rifugiato ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi e che dagli atti non risulta la necessità d'effettuare ulteriori atti istruttori. Avrebbe rilasciato dichiarazioni discordanti in merito agli indicati incontri con lo zio (alcuni giorni o tre settimane dopo il decesso del padre) ed al periodo durante il quale si sarebbe rifugiata presso un'amica (per pochi giorni o per parecchi mesi). Infine, l'UFM ha considerato inverosimile l'allegata minorità, ritenuta l'inconsistenza delle

3 informazioni biografiche fornite. 4. Nel ricorso, l'insorgente ribadisce l'allegata minorità sostenendo che la sua età costituirebbe un motivo sufficiente per entrare nel merito della domanda d'asilo, così come lo sarebbe la mutilazione alla quale avrebbe potuto essere sottoposta, che violerebbe pure i diritti umani. Non avrebbe mai posseduto documenti d'identità. Segnala, inoltre, che pure la rappresentante delle istituzioni di soccorso presente alla seconda audizione ha proposto per i citati motivi l'entrata nel merito della domanda d'asilo in esame. 5. Il TAF constata che le affermazioni dell'insorgente concernenti la propria minore età s'esauriscono in mere affermazioni di parte, non sostanziate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Basti rilevare che la stessa non è stata in grado d'indicare in quali anni avrebbe frequentato la scuola ([...]) e ha fornito versioni discordanti sul periodo in cui avrebbe svolto dell'attività lavorativa (dall'età di 13 anni al febbraio 2006, [...]; oppure dall'età di 14 anni sino al 2005, [...]). Inoltre, dal rapporto del 3 gennaio 2007 sull'esame delle ossa della mano della ricorrente risulta un età ossea superiore ai 18 anni contro un'età cronologica dichiarata di 17 anni (recte: [...]). Nella sostanza, l'insorgente si è limitata a sostenere – senza sostanziare – d'essere minorenne. Non la soccorre, pertanto, la generica ed imprecisa osservazione della rappresentante delle istituzioni di soccorso presente all'audizione del 1° febbraio 2007 giusta la quale l'insorgente sarebbe, fino a prova contraria, minorenne, ritenuto che non sussiste una presunzione a favore della minorità di un richiedente l'asilo, cui compete, per contro, di rendere perlomeno plausibile l'allegata minorità (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5). Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, non v'è ragione di scostarsi dall'apprezzamento dell'UFM. La mancata designazione alla ricorrente di una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo può dunque considerarsi legittima. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Il TAF osserva che la ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 16 gennaio 2007. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che la ricorrente non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se la ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che – quand'anche realmente sprovvista di documenti d'identità o di

4 viaggio (ciò di cui v'è motivo di dubitare dal momento che avrebbe viaggiato in aereo) – l'insorgente avrebbe potuto richiederne l'emissione ad una rappresentanza nigeriana all'estero, visto che non ha allegato delle persecuzioni statali. Infine, il TAF osserva che se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in corso di procedura. [...]. L'insorgente non è riuscita, fra l'altro, a quantificare in modo sufficientemente preciso l'entità dell'eredità paterna che tanto avrebbe interessato lo zio e questo malgrado l'indicata scolarizzazione e il fatto che il padre le avesse fatto vedere tutti i suoi beni ([...]). Inoltre, come rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata, l'insorgente ha rilasciato dichiarazioni discordanti in merito alla durata del soggiorno presso l'amica ([...]). S'osserva che un soggiorno di più mesi ([...]) in un luogo conosciuto dallo zio e presso il quale già sarebbe stata cercata non è compatibile con l'evocato timore d'essere scovata ed uccisa. Infine, non è seriamente credibile che non conosca il nome del pastore che l'avrebbe ospitata ed aiutata né che ignori quanto avrebbe pagato per finanziare l'espatrio ([...]). [...]. Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni della ricorrente per quanto attiene alla vantata qualità di rifugiato giusta gli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi). 6.3 Dalle audizioni stesse non emergono neppure elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato della ricorrente medesima rispettivamente dell'esistenza d'impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). Certo, la ricorrente ha chiesto genericamente l'effettuazione d'ulteriori accertamenti, ma non ha indicato con la dovuta precisione in cosa dovrebbero consistere simili chiarimenti e perché sarebbero necessari. 6.3.1 Per i motivi indicati al considerando 6.2 del presente giudizio, le allegazioni decisive presentate dalla ricorrente in corso di procedura dal profilo dell'art. 3 LAsi sono, in effetti, manifestamente inconsistenti. Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

5 6.3.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al considerando 6.3.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì, come già accennato, che la ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari. Infine, non soccorrono la ricorrente neppure le osservazioni della rappresentante delle istituzioni di soccorso presente all'audizione del 1° febbraio 2007, secondo cui sarebbero necessari ulteriori chiarimenti dei dati anagrafici e dello stato di famiglia della ricorrente che fino a prova del contrario risulterebbe essere minorenne, orfana e minacciata di mutilazione genitale ([...]), ritenuto che dette osservazioni sono generiche ed imprecise, fermo restando che non sussiste una presunzione a favore della minorità della ricorrente, del suo statuto d'orfana e di un fondato timore d'esposizione a mutilazione genitale da parte dello zio. Quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, la ricorrente è giovane, celibe e ha dell’esperienza professionale ([...]). Non risulta altresì che la ricorrente soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Essa ha, invero, menzionato nell'ambito della procedura di prima istanza d'essere stata morsa da un serpente sette anni fa e di soffrire, da allora, di dolori alla gamba ([...]). Sennonché, da un lato l'insorgente non ha sollevato nel gravame la censura dell'inesigibilità del rimpatrio per motivi medici. Dall'altro lato, va osservato che il citato problema non è stato dimostrato con idonea documentazione - che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto esibire di moto proprio - come non è stato dimostrato che le cure necessarie non siano ottenibili in patria. In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. 6.3.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria diligenza, la ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata. 8. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni

6 indicate al consid. 6.3. 10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1, 4bis e 5 PA). (dispositivo alla pagina seguente)

7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto ai sensi dei considerandi. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente. 4. Comunicazione: - alla ricorrente (plico raccomandato con avviso di ricevimento) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. _______) - al C._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

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