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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2026 D-1106/2026

24 febbraio 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,098 parole·~25 min·4

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) | Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 6 febbraio 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1106/2026

Sentenza d e l 2 4 febbraio 2026 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l’approvazione del giudice Kaspar Gerber; cancelliere Randy Mulangala.

Parti A._______, nata il (…), B._______, nato il (…), C._______, nata il (…), D._______, nata il (…), E._______, nata il (…), Afghanistan, tutti patrocinati da Sarah D'Andrea, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro – art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 6 febbraio 2026 / N (…).

D-1106/2026 Pagina 2

Fatti: A. A.a In data 21 dicembre 2025 B._______ e A._______, coniugi ed entrambi cittadini afghani, insieme alle figlie minorenni, C._______, D._______ e E._______, anch’esse cittadine afghane, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo “EU- RODAC” del 23 dicembre 2025 è risultato che i ricorrenti avessero già depositato domanda d’asilo in Grecia in data (…) novembre 2025. A.c Nella medesima data, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.d In data 29 dicembre 2025, gli interessati, anche per conto delle loro tre figlie minorenni, hanno conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (…). A.e In data 8 gennaio 2026, gli interessati (ad esclusione delle tre figlie data la loro giovane età) hanno sostenuto un colloquio individuale in merito al rinvio verso uno Stato terzo. Durante il colloquio del ricorrente, hanno consegnato per il tramite della loro rappresentanza legale delle fotografie e un filmato relativi al loro soggiorno in Grecia. A.f In data 10 gennaio 2026, le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiato in data (…) novembre 2025 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (…) novembre 2025 al (…) novembre 2028. A.g In data 14 gennaio 2026 e 3 febbraio 2026, la ricorrente ha svolto visite ginecologiche durante le quali è stata confermata la sua gravidanza (cfr. atti SEM 58/4 e 61/4).

D-1106/2026 Pagina 3 A.h In corso di procedura, gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche di cui si dirà – se del caso e per quanto rilevante – in seguito nei considerandi in diritto. Essi hanno altresì versato agli atti i permessi di soggiorno e i titoli di viaggio greci di tutti i membri della famiglia in corso di validità. A.i Il 6 febbraio 2026, i richiedenti, per il tramite della loro rappresentante, hanno inoltrato il loro parere circa il progetto di decisione della SEM del 4 febbraio 2026. B. Con decisione del 6 febbraio 2026, notificata il 9 febbraio 2026, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo degli interessati ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato l’allontanamento dei richiedenti verso la Grecia e incaricato il Canton F._______ dell’esecuzione della misura. C. In data 13 febbraio 2026 (data d’entrata: 16 febbraio 2026), gli interessati, per il tramite della loro rappresentante legale, sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo, in via principale, all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione, segnatamente per interpellare le autorità greche al fine di ottenere garanzie concrete, verificabili e specifiche riguardo all’accesso a un alloggio dignitoso e all’assistenza sanitaria continuativa e adeguata. Contestualmente, hanno presentato una richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

Al gravame è stato allegato un rapporto medico del 30 gennaio 2026 riguardante E._______.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,

D-1106/2026 Pagina 4 RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Ai sensi dell’art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l’annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 13), hanno al contempo domandato unicamente l’ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. ricorso, pag. 5 segg. e pag. 13).

D-1106/2026 Pagina 5 6. 6.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, entrambi i ricorrenti hanno dichiarato che dopo avere ricevuto la protezione internazionale avrebbero lasciato il Centro d’accoglienza sull’isola di G._______ per recarsi ad Atene, e che sarebbero partiti verso la Svizzera meno di una settimana dopo avere ottenuto i documenti di viaggio (passaporti), riuscendo a finanziarsi il viaggio grazie ai soldi inviati dalla madre della ricorrente. Entrambi hanno affermato che in Grecia le condizioni di vita nel Centro d’accoglienza sarebbero state pessime. Lo stesso varrebbe per l’alloggio subaffittato da un cittadino iraniano ad Atene, dove avrebbero vissuto più di quattro famiglie e dovuto condividere la camera con una di esse. In relazione alla situazione sanitaria, i ricorrenti fanno valere di non aver avuto accesso a cure adeguate, in particolare la ricorrente per i dolori alla pancia e le figlie C._______ e D._______ per l’influenza. Le autorità greche non avrebbero inoltre fornito informazioni sui loro diritti dopo la concessione della protezione internazionale, oltre a non aver offerto loro assistenza per trovare un nuovo alloggio o un lavoro. Il ricorrente sarebbe riuscito a lavorare un giorno solo grazie all’aiuto di un compaesano; tuttavia, non avrebbe continuato in quanto la retribuzione non sarebbe stata sufficiente. Inoltre, le organizzazioni alle quali si sarebbe rivolto per trovare lavoro ed un aiuto finanziario gli avrebbero comunicato che avrebbe ricevuto una risposta in merito alle sue richieste dopo un periodo di quindi giorni rispettivamente un mese. Non avendo soldi a sufficienza per attendere le rispettive risposte, i ricorrenti si sarebbero trovati costretti a lasciare la Grecia. 6.2 Nella decisione impugnata, in merito all’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia, la SEM ha ritenuto l’esecuzione del provvedimento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l’ammissibilità dell’allontanamento, la SEM ha constatato segnatamente che dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo i ricorrenti a condizioni di vita disumane, né che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. Inoltre, i video e le fotografie inoltrati dagli interessati – i quali documenterebbero le loro condizioni di vita in Grecia – non sarebbero atti a modificare la valutazione sopraesposta, avendo uno scarso valore probatorio. Nello specifico i ricorrenti avrebbero lasciato la Grecia senza essersi sforzati a sufficienza e nella misura a loro possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco. Pertanto, non sarebbero riusciti a dimostrare che le autorità greche avrebbero negato loro l’accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e

D-1106/2026 Pagina 6 sanitarie, al mercato del lavoro e a tutti gli altri servizi ai quali avrebbero diritto. In merito all’esigibilità, la SEM ha rilevato, in particolare, che in Grecia esisterebbero un sistema di assistenza sociale e vari programmi di aiuto ai rifugiati, ma che gli interessati non avrebbero compiuto sforzi concreti per ivi stabilirsi e ottenere tali aiuti da parte delle autorità, concentrando piuttosto le loro energie nel lasciare la Grecia il prima possibile. Inoltre, essendo riusciti a ottenere i documenti di viaggio greci rivolgendosi alle autorità elleniche, sarebbe lecito presumere che saranno in grado di fare valere i propri diritti presso le autorità competenti, segnatamente per quanto riguarda l’accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro e a tutti gli altri servizi loro spettanti di diritto. In merito alle figlie, la SEM ha osservato che in Grecia vigerebbe l’obbligo scolastico per i bambini beneficiari della protezione internazionale. Infine, neppure la situazione medica della famiglia sarebbe ostativa all’esecuzione dell’allontanamento, poiché in Grecia vi sarebbero le infrastrutture sanitarie sufficienti per dispensare eventuali trattamenti necessari allo stato fisico e psicologico dei ricorrenti. In particolare, riguardo alla gravidanza della ricorrente, la SEM ha rilevato che la gravidanza procederebbe bene e la ricorrente risulterebbe essere in buone condizioni di salute generali. Inoltre, ha sostenuto che le condizioni di salute post-parto, rispettivamente la presenza di un neonato, verranno tenute in considerazione durante il trasferimento in Grecia e le autorità greche saranno in ogni caso informate del suo stato di salute e delle cure mediche necessarie. 6.3 In sede ricorsuale i ricorrenti contestano, da una parte, l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM, sostenendo, d’altra parte, che la valutazione svolta dall’autorità inferiore non sia conforme al diritto federale e internazionale (cfr. ricorso, pag. 5). L’esecuzione del loro allontanamento non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile a causa di diversi fattori che renderebbero il loro nucleo familiare vulnerabile, e meglio le loro problematiche di salute, la gravidanza complicata della ricorrente e la tenera età delle figlie.

In particolare, per quanto attiene all’ammissibilità del loro allontanamento, i ricorrenti ribadiscono che in Grecia avrebbero vissuto in uno stato di totale abbandono e in condizioni contrarie all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Per quanto attiene all’esigibilità dell’allontanamento, gli insorgenti ritengono di essersi sforzati a sufficienza al fine d’integrarsi nella società ellenica, ma di non esserci riusciti in quanto

D-1106/2026 Pagina 7 non avrebbero ricevuto alcun aiuto. Inoltre, una volta lasciato il Centro d’accoglienza le autorità non avrebbero fornito loro alcuna indicazione in merito alla ricerca di un alloggio.

I ricorrenti temono altresì che le figlie non possano avere la possibilità di scolarizzarsi, ciò che comporterebbe una violazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107). Per quanto riguarda i programmi indicati dalla SEM nella decisione impugnata, questi non sarebbero in realtà accessibili a causa di diversi ostacoli. In merito al loro stato di salute, gli insorgenti sostengono che l’autorità inferiore non avrebbe accertato in maniera completa lo stato di salute della ricorrente, in fase avanzata di gravidanza, e della figlia E._______. Infine, per quanto attiene all’accesso alle infrastrutture mediche di cui i ricorrenti avrebbero bisogno, lo stesso risulterebbe altresì complicato, in quanto nella pratica vi sarebbero numerosi ostacoli di natura burocratica, amministrativa e logistica. Le carenze del sistema sanitario in Grecia sarebbero altresì confermate dal fatto la figlia E._______ avrebbe passato diversi giorni senza poter esser curata in maniera degna e che la ricorrente non sarebbe stata visitata in tale Paese in merito alla sua gravidanza; il suo allontanamento in Grecia comporterebbe quindi una violazione dell’art. 12 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108). 7. 7.1 Innanzitutto, occorre esaminare la censura formale avanzata dai ricorrenti nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore (cfr. ricorso, pag. 5 e 10). In particolare, gli insorgenti lamentano che la SEM non avrebbe istruito sufficientemente la presente fattispecie in quanto non avrebbe tenuto debitamente conto dello stato di salute del nucleo famigliare, la gravidanza complicata nella quale si trova la ricorrente e la tenerissima età delle figlie. 7.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione

D-1106/2026 Pagina 8 o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.3 Dalla documentazione di cui agli atti si evince come al momento dell’emanazione della decisione impugnata, l'incarto dell’autorità inferiore conteneva diversi referti e rapporti medici riguardanti lo stato di salute dei ricorrenti, dai quali non risultavano problematiche mediche di rilievo, e tali atti sono stati presi in considerazione dall’autorità inferiore al momento della decisione impugnata (cfr. in particolare atti SEM 36/2, 53/4, 54/3, 55/3, 56/3, 57/3, 58/4 e 59/4; cfr. anche infra, consid. 10.6). Per quanto concerne in particolare la ricorrente, questo Tribunale osserva che la SEM era a conoscenza del suo stato di gravidanza al momento dell’emanazione della decisione impugnata e ne ha tenuto debitamente conto (cfr. decisione impugnata, pt. II e III.). Pertanto, si può ritenere che, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, lo stato di salute della ricorrente, e più in generale dell’intera famiglia, risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-734/2024 del 1° luglio 2024 consid. 3.1). 7.4 Ciò posto, e alla luce dei considerandi che seguono (cfr. infra, consid. 9 e segg.), non vi era alcuna necessità di richiedere garanzie alle autorità greche riguardo ad un’adeguata sistemazione dei ricorrenti una volta rimpatriati in Grecia. Inoltre, il fatto che gli interessati non condividano la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. Conseguentemente, la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti va respinta. Ciò posto, la richiesta subordinata di rinviare gli atti all'autorità inferiore per il completamento dell’istruzione, segnatamente per interpellare le autorità greche al fine di ottenere garanzie concrete, verificabili e specifiche riguardo all’accesso a un alloggio dignitoso e all’assistenza sanitaria continuativa e adeguata va dunque respinta. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile

D-1106/2026 Pagina 9 (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 Conv. tortura, art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 [CEDU, RS 0.101]). 9.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 9.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale, nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022, ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale – indipendentemente dalla situazione concreta – di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). 9.4 Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell’11 settembre 2025, dopo aver

D-1106/2026 Pagina 10 condotto un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere considerata inammissibile – anche in assenza di elementi favorevoli – unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, essi devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi – inclusi la ricerca attiva di lavoro e di un alloggio, la frequentazione di corsi di lingua, l’utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali disponibili, l’iscrizione dei figli a scuola – nonché l’esaurimento di tutti i servizi disponibili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 9.5 9.5.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2). 9.5.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (…) novembre 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (…) novembre 2025 al (…) novembre 2028. Quali beneficiari della protezione internazionale, possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei loro diritti, essi potranno pertanto adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.5.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non si parte dal presupposto che essi saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Invero, gli interessati hanno lasciato la Grecia pochi giorni dopo aver ottenuto i documenti di viaggio

D-1106/2026 Pagina 11 (cfr. atti SEM 44/8, D14, 15 e 45/8, D14, D15) e dunque senza essersi sforzati a sufficienza, e nella misura del possibile, per costruirsi una vita in Grecia e garantirsi condizioni di esistenza durature. Infine, l’allontanamento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore delle fanciulle sancito dall’art. 3 CDF (cfr. infra, consid. 10; cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3). Lo stesso vale per la censurata violazione dell’art. 12 CEDAW (cfr. anche la sentenza del Tribunale F-6241/2025 del 6 gennaio 2026 consid. 8.5). 9.6 In conclusione, gli insorgenti non riescono a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili. 10.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili sia di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che – nonostante il sostentamento e l’integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in

D-1106/2026 Pagina 12 particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio – l’esecuzione dell’allontanamento di famiglie vulnerabili con bambini sarà da considerarsi inesigibile – anche in assenza di elementi favorevoli – unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LAsi in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti per integrarsi nonché di avere esaurito tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 10.4 Nel caso in disamina, anzitutto e con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, occorre sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Quali rifugiati riconosciuti, i ricorrenti hanno quindi diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci, segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all’istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali i ricorrenti potranno rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti. Di conseguenza, spetta agli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità e servizi competenti di detto Paese (cfr. anche supra, consid. 9.5.2). 10.5 Nella fattispecie, sulla base degli atti e come già correttamente ritenuto dall’autorità inferiore, non si può ritenere che gli insorgenti siano persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (cfr. anche infra, consid. 10.6). Per il resto, si constata che essi non hanno dimostrato o reso verosimile di avere compiuto sforzi ragionevoli, sfruttando tutte le risorse disponibili, per costruirsi una base esistenziale in Grecia. Al riguardo può essere rinviato dapprima alle considerazioni dettagliate e motivate della decisione della SEM del 6 febbraio 2026. Senza ignorare il fatto che gli insorgenti possano vedersi confrontati con alcune difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, va segnatamente sottolineato che il ricorrente dispone di una formazione professionale quale (…) (cfr. atto SEM 44/8, D42). Per quanto attiene alla moglie, il Tribunale riconosce che attualmente essa è, da una parte, in stato gravido e si sta, d’altra parte, prendendo cura delle figlie piccole. Tuttavia, la stessa ha frequentato un percorso scolastico per undici anni (cfr. atto SEM 45/8, D36, D37) e potrà sicuramente aiutare la propria famiglia per quanto attiene all’integrazione nella società ellenica. Inoltre, avendo lasciato la Grecia pochi giorni dopo aver ricevuto i documenti di viaggio, gli insorgenti non hanno reso verosimile di non essere

D-1106/2026 Pagina 13 riusciti a costruirsi una base esistenziale in tale Paese, non avendo dimostrato di aver compiuto sforzi ragionevoli e di aver fatto ricorso a tutte le risorse disponibili. Invero, essi hanno dichiarato che il ricorrente, in Grecia, avrebbe smesso di lavorare dopo un solo giorno, in quanto non riteneva sufficiente la retribuzione. Inoltre, quando sarebbe stato loro comunicato di attendere quindici giorni rispettivamente un mese finché sarebbero state valutate le loro richieste relative all’ottenimento di prestazioni finanziarie e un alloggio, i ricorrenti hanno reputato tale attesa eccessiva, optando direttamente per il viaggio in Svizzera senza attendere le risposte. 10.6 10.6.1 Per quanto riguarda lo stato di salute dei ricorrenti, il ricorrente ha riferito, in sede di colloquio, di stare bene (cfr. atti SEM 44/8, D6 e 56/3). La ricorrente, sempre in sede di colloquio, ha indicato di avere dolori alla pancia “dopo aver tossito così tanto” e di non riuscire a stare seduta (cfr. atto SEM 45/8, D5). Per il resto, per quanto attiene alla sua gravidanza, si osserva che la stessa prosegue senza particolari complicazioni, essendole stata rilevata unicamente un’(…) (cfr. atti SEM 58/4, 61/4 e 65/5). In merito alle figlie si rileva inoltre che le stesse sono state vaccinate in Svizzera (cfr. atti SEM 53/4, 54/3 e 55/3). Oltre a ciò, la figlia E._______ è stata visitata al pronto soccorso per febbre, e le sono state diagnosticate una (…) nonché una (…) (cfr. atti SEM 36/2 e 59/4; cfr. anche rapporto medico del 30 gennaio 2026 allegato al ricorso). 10.6.2 Considerato quanto sopra illustrato, i problemi di salute che affliggono i ricorrenti – senza sminuirne l’entità, in particolare lo stato interessante della ricorrente – non costituiscono un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-5296/2025 del 24 luglio 2025 consid. 8.3.4), nella misura in cui essi non presentano alcuna problematica medica rilevante e la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, alle quali i ricorrenti – beneficiari della protezione internazionale – potranno accedere, come del resto già evidenziato dalla SEM nella decisione impugnata alla quale si rinvia (cfr. decisione impugnata pt. III [pag. 16]). 10.6.3 Infine, spetterà alle autorità incaricate dell’esecuzione del trasferimento degli insorgenti tenere in debita considerazione il loro stato di salute e la gravidanza della ricorrente – rispettivamente la presenza di un neonato – nell’ambito della pianificazione e dell’organizzazione del

D-1106/2026 Pagina 14 trasferimento (cfr. anche sentenza del Tribunale E-8738/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.2.3). 10.7 Ciò posto, i ricorrenti non sono riusciti a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno in Grecia e documenti di viaggio validi.

12. Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge.

13. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 13.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 13.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 1’000.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-1106/2026 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 1’000.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Giulia Marelli Randy Mulangala

Data di spedizione:

D-1106/2026 Pagina 16 Comunicazione a: – rappresentante delle ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – autorità cantonale competente (in copia)

D-1106/2026 — Bundesverwaltungsgericht 24.02.2026 D-1106/2026 — Swissrulings